Dottore Commercialista. Amministratore di condominio. Revisore legale. Studio di consulenza fiscale, commerciale e condominiale. Mediazione civile e commerciale
mercoledì 21 giugno 2023
STAY FRESH: 3 BONUS PER I CONDIZIONATORI
venerdì 12 maggio 2023
Cosa succede se modifico i dati alla dichiarazione precompilata!
A partire dall'11 maggio è possibile accedere, nella propria area riservata, alla dichiarazione precompilata e procedere con operazioni quali:
- visualizzazione e stampa
- accettazione o modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione e invio
- annullamento della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata
La fase del controllo dei dati è estremamente importante in quanto permette al contribuente di verificare se nella dichiarazione precompilata risultano presenti tutti gli elementi a lui noti, sia in relazione ai redditi che alle spese.
Quando si ha a che fare con una dichiarazione precompilata, occorre fare molta attenzione all’opportunità o meno di fare alcune modifiche, sempre che le stesse non siano obbligatoriamente richieste. Infatti, l’invio di un modello senza o con modifiche ha importanti risvolti in termini di controlli.
Invio senza modifiche
La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Il vantaggio di accettare la dichiarazione consiste nell'esenzione dai controlli formali, pur restando la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute
Invio con modifiche
La seconda alternativa è quella di modificare la dichiarazione precompilata e trasmetterla.
In questo caso occorre distinguere a seconda che la dichiarazione venga inviata:
- direttamente o mediante il sostituto d’imposta;
- mediante un CAF o professionista.
- un controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); la stessa esclusione prevista nel caso di dichiarazione accettata senza modifiche opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati; inoltre, con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica;
- un controllo preventivo, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine ed erogazione dei rimborsi non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il controllo preventivo si applica in caso di modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 maggio 2022 ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
mercoledì 19 aprile 2023
Al via la stagione della precompilata
lunedì 3 aprile 2023
E' possibile vietare il possesso di un animale in condominio?
lunedì 21 novembre 2022
Nuovo contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering
A partire da domani 22 novembre le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007: 56.10 (ristoranti), 56.30 (bar), 93.11.2 (gestione di piscine), 56.21 (catering per eventi), 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie) che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione di ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019, che risultano iscritte e attive nel Registro delle imprese e che hanno sede legale o operativa ubicata in Italia potranno presentare domanda per accedere ai contributi destinati al settore di cui al decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Il termine per la presentazione è al 6 dicembre, successivamente l'Agenzia delle Entrate suddividerà i finanziamenti disponibili per il contributo stabiliti dal Dl n.73/2021. L'importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili, determinata in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" riportato nella domanda. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'istanza. Per compilare e inviare la domanda si potrà utilizzare il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione sarà anche possibile utilizzare software di mercato che rispettino le specifiche tecniche emanate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, inviando la domanda tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia. Nello stesso periodo previsto per la presentazione della domanda sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova richiesta, in sostituzione di quella precedentemente inviata.
martedì 8 novembre 2022
Il registro del titolare effettivo: gli step da seguire
mercoledì 26 ottobre 2022
Nuovo bonus in arrivo per l'acquisto di occhiali
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