venerdì 12 maggio 2023

Cosa succede se modifico i dati alla dichiarazione precompilata!

 

A partire dall'11 maggio è possibile accedere, nella propria area riservata, alla dichiarazione precompilata e procedere con operazioni quali:

  • visualizzazione e stampa
  • accettazione o modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione e invio
  • annullamento della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata
  • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso
  • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata
  • consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata
Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, deve inserire un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell'apposita sezione della propria area riservata.
La fase del controllo dei dati è estremamente importante in quanto permette al contribuente di verificare se nella dichiarazione precompilata risultano presenti tutti gli elementi a lui noti, sia in relazione ai redditi che alle spese.
Quando si ha a che fare con una dichiarazione precompilata, occorre fare molta attenzione all’opportunità o meno di fare alcune modifiche, sempre che le stesse non siano obbligatoriamente richieste. Infatti, l’invio di un modello senza o con modifiche ha importanti risvolti in termini di controlli.
Invio senza modifiche
La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Il vantaggio di accettare la dichiarazione consiste nell'esenzione dai controlli formali, pur restando la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute
Invio con modifiche
La seconda alternativa è quella di modificare la dichiarazione precompilata e trasmetterla. 
In questo caso occorre distinguere a seconda che la dichiarazione venga inviata: 
  • direttamente o mediante il sostituto d’imposta; 

  • mediante un CAF o professionista. 
Nella prima ipotesi (invio diretto o tramite sostituto) l’Agenzia effettua:
  • un controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); la stessa esclusione prevista nel caso di dichiarazione accettata senza modifiche opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati; inoltre, con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica; 
  • un controllo preventivo, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine ed erogazione dei rimborsi non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il controllo preventivo si applica in caso di modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 maggio 2022 ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Fonte: IPSOA, quotidiano 29/04/2023

mercoledì 19 aprile 2023

Al via la stagione della precompilata

 

Partirà ufficialmente il prossimo 2 maggio la stagione del 730, quando i contribuenti potranno accedere per la prima volta al modello predisposto dall'Agenzia delle entrate. 
Da giovedì 11 maggio sarà possibile, per chi opta per la modalità fai da te, accettare e reinviare il modello all'amministrazione finanziaria oppure inserire modifiche e integrazioni rispetto alle informazioni e al calcolo preposto. 
Il calendario del 730 si concluderà il 2 ottobre, mentre il modello Redditi potrà essere presentato entro il 30 novembre 2023.

lunedì 3 aprile 2023

E' possibile vietare il possesso di un animale in condominio?


La nuova formulazione dell’articolo 1138 del codice civile nega ai regolamenti condominiali la possibilità di vietare il possesso o la detenzione di animali domestici. Il termine animali da compagnia è stato sostituito dal più vago animali domestici dai confini più vacui. Resta salva la facoltà dell’assemblea condominiale di disciplinare l’uso degli spazi o dei servizi comuni da parte dei proprietari di animali e il comportamento che essi devono tenere all’interno del complesso condominiale.

lunedì 21 novembre 2022

Nuovo contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

 


A partire da domani 22 novembre le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007: 56.10 (ristoranti), 56.30 (bar), 93.11.2 (gestione di piscine), 56.21 (catering per eventi), 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie) che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione di ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019, che risultano iscritte e attive nel Registro delle imprese e che hanno sede legale o operativa ubicata in Italia potranno presentare domanda per accedere ai contributi destinati al settore di cui al decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Il termine per la presentazione è al 6 dicembre, successivamente l'Agenzia delle Entrate suddividerà i finanziamenti disponibili per il contributo stabiliti dal Dl n.73/2021. L'importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili, determinata in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" riportato nella domanda. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'istanza. Per compilare e inviare la domanda si potrà utilizzare il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione sarà anche possibile utilizzare software di mercato che rispettino le specifiche tecniche emanate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, inviando la domanda tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia. Nello stesso periodo previsto per la presentazione della domanda sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova richiesta, in sostituzione di quella precedentemente inviata.


martedì 8 novembre 2022

Il registro del titolare effettivo: gli step da seguire

 

Le Camere di Commercio stanno procedendo all'invio alle imprese - società di capitali, trust, associazioni e fondazioni - di pec per sollecitare l'inoltro delle comunicazioni di informazioni sui titolari effettivi. Tralasciando l'aspetto tutt'altro che secondario che il relativo registro ad oggi non risulta ancora in essere per la mancanza di alcuni provvedimenti, vediamo quale sarà la procedura da seguire. 
Il punto di accesso è rappresentato dal portale web dedicato con il quale sarà possibile comunicare il nominativo del titolare effettivo e consultare il registro stesso. Per presentare la pratica occorrerà accedere all'applicativo Dire o ad altri applicativi presenti sul mercato, occorrerà sottoscrivere un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo pec per ricevere le comunicazioni della Camera di Commercio, infatti, bisogna precisare, che non sarà consentita la procura speciale e i soggetti obbligati dovranno procedere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo del Mise. La sanzione per mancata o tardiva comunicazione è amministrativa, da 103 a 1.032, quella per comunicazione falsa ha rilevanza penale e prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.

mercoledì 26 ottobre 2022

Nuovo bonus in arrivo per l'acquisto di occhiali


Un nuovo contributo una tantum di € 50 in arrivo per occhiali da vista o lenti a contatto acquistati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Il bonus, riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 10 mila euro, sarà erogato in forma di voucher o come rimborso per chi ha già sostenuto la spesa. L'utente dovrà registrarsi sull'applicazione web, disponibile sul sito del ministero della Salute, tramite autenticazione via Spid, Cie o Cns. Il voucher sarà disponibile direttamente dall'applicativo, mentre il rimborso sarà accreditato sulle coordinate Iban fornite al momento della registrazione. Quest'ultima opzione richiederà la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati sui rimborsi erogati.

mercoledì 12 ottobre 2022

Il reddito di Cittadinanza. Cos'è?

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

  • italiano o dell’Unione Europea;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
  • cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • titolare di protezione internazionale;
Requisiti economici
  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
  • un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
  • qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Altri requisiti
  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
  • in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
  • componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare.