martedì 19 luglio 2022

Certificazione della parità di genere

 


Il PNRR ha destinato dieci milioni di euro alla creazione del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere e ha previsto che la stessa sia agevolata, quanto meno nella fase di sperimentazione, per le MPMI e supportata da servizi di accompagnamento e assistenza. Secondo il DPCM 29 aprile 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 contenente Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni. Il rilascio della certificazione è demandato agli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. 

Aspetti premiali

Al datore di lavoro provvisto di questa certificazione per il 2022 sarà concesso l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico nella misura massima dell'1% della contribuzione obbligatoria di previdenza e assistenza dovuta e nel limite annuo massimo di 50 mila euro. Ma non è tutto, infatti sono previsti anche punteggi maggiorati nella partecipazione ad appalti pubblici.

lunedì 18 luglio 2022

Convertito il decreto Aiuti. Le principali misure

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 164 diventa pienamente operativa la legge 15 luglio 2022, n. 91 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (il decreto Aiuti). Molteplici le disposizioni previste. 

Settore energia

Innanzitutto si parte con la conferma del potenziamento dei bonus sociali elettricità e gas anche per il III trimestre 2022. Rispetto al I trimestre il limite ISEE di riferimento passa a 12.000 euro. 
Per ridurre gli effetti degli aumenti indiscriminati nel settore dell'energia elettrica è previsto l'azzeramento per il III trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; e a quelle con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 
Le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. 
Confermato, ed innovato, il rafforzamento dei crediti d'imposta in favore delle imprese gasivore e non e non energivore: passa al 25% l'aliquota del credito d'imposta per le imprese gasivore e non, mentre al 15% la misura relativa alle agevolazioni previste per le imprese non energivore. 
Credito d'imposta riconosciuto anche per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli con una massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate: la misura prevista è del 28% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli euro 5 o superiori strumentali all'attività d'impresa, al netto d'IVA.

Bonus edilizi

Limitatamente agli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a  condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, percentuale determinata considerando anche anche i lavori non agevolati dal superbonus. 
Cambia ancora la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi: le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti diversi dai consumatori o utenti e la regola vale per tutte le cessioni del credito o le pratiche di sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Sostegno alle imprese

SACE è stata autorizzata a concedere garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito fino al 31 dicembre 2022 per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese danneggiate direttamente o indirettamente dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia. Il finanziamento deve avere una durata non superiore ai 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento non superiore ai 36 mesi. La copertura della garanzia è del 70%, 80% o 90% dell'importo del finanziamento a seconda del fatturato dell'impresa e del numero di dipendenti. 
Sale a 120.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione delle cartelle esattoriali senza la necessità di documentare la temporanea obiettiva difficoltà e sale a 8 il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la cessazione della dilazione accordata dall'agente della riscossione. 
Modifiche sono previste anche alla disciplina della compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA, è stata infatti introdotta la possibilità di compensazione anche dei crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali. 
Cambiano le aliquote del credito d'imposta beni immateriali 4.0 che passa dal 20% al 50% per le spese sostenute nel 2022 e di quello formazione 4.0 che passa dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti individuati con apposito decreto MISE e che gli effetti dell'apprendimento siano certificati secondo le modalità previste dal richiamato decreto. 
Introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro per le imprese con sede operativa in Italia che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia fino al 31 dicembre 2022. Il voucher potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti. 
Si estende il periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società benefit ex articolo 38-ter decreto-legge 34/2020 con l'eliminazione del riferimento all'anno 2021.

Misure sul lavoro

Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro. 
Confermati i bonus una tantum da 200 euro per lavoratori dipendenti e pensionati e per i lavoratori autonomi. 
Cambia anche il reddito di cittadinanza, viene stabilito, infatti, che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dovrà essere comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio anche ai fini della decadenza dal beneficio nel caso di mancata accettazione di almeno una di due offerte congrue ricevute o della prima offerta congrua ricevuta dopo aver beneficiato del reddito di cittadinanza per un periodo di 18 mesi. Fino al 31 dicembre 2022, per le nuove procedure di affidamento dei servizi di buoni pasto sostitutivi del servizio mense con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo sconto incondizionato verso gli esercenti non può essere superiore al 5% del valore nominale del buon pasto. 
Confermata anche l'istituzione di un buono a favore delle persone fisiche con reddito non superiore ai 35.000 euro nel 2021 per l'acquisto di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale entro la fine del 2022. L'importo massimo erogabile è di 60 euro, l'eventuale differenza potrà usufruire dell'ordinaria detrazione Irpef del 19%, è personale, non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE. Un decreto interministeriale stabilirà le modalità di presentazione e quelle di emissione.

giovedì 14 luglio 2022

Nuovo Esterometro. Ecco la circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate


Nella tarda serata di ieri, con il tempismo che oramai la contraddistingue, l'Agenzia delle entrate è intervenuta con una circolare esplicativa, la n. 26/E, in tema di esterometro, che ha subito una radicale trasformazione a partire dal 1° luglio. La tecnica utilizzata è quella delle faq, interessanti gli spunti offerti.
Il primo importante chiarimento è relativo all'ambito applicativo, infatti l'Agenzia ritiene che, sebbene la norma non contenga una espressa indicazione al riguardo, la trasmissione dei dati debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori solo però ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato tramite fattura o altro documento e questo perché la ratio dell'adempimento non è più il mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA tra soggetti passivi, bensì il monitoraggio di tutte quelle in cui una delle controparti è estera. La rilevanza ai fini dell'adempimento quindi non è più legata all'IVA dell'operazione quanto piuttosto alla circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia e indipendentemente dalla natura dello stesso. Anche forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, obbligati dal 1° luglio 2022 alla fatturazione elettronica sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alla cessione dei beni e alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Per gli enti non commerciali l'obbligo riguarderà, tuttavia, le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.
La seconda parte della circolare è dedicata alle regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per quelle ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. I tipi di documento che possono essere utilizzati sono: TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero; TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari; TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 DPR 633/1972. E' bene precisare che la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di assolvere agli obblighi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto IVA. In questa sezione della circolare l'Agenzia distingue, in modo categorico, l'obbligo di comunicazione dei dati dell'esterometro, che comporta in caso di inosservanza sanzioni per incompleto o inesatto invio dei dati e gli obblighi IVA per i quali gli adempimenti non sono cambiati.
La circolare si conclude con le risposte in tema di conservazione. E' richiamato l'obbligo di conservazione elettronica per le fatture in formato xml trasmesse tramite Sdi ed emesse dall'operatore nazionale nei confronti del cliente estero che ha comunicato il proprio codice destinatario, mentre è concessa la possibilità di conservare in forma elettronica anche quei file contenenti i dati di fatturazione e che pur non costituendo fatture elettroniche  sono stati inviati con indicazione del codice convenzionale a sette X e con codice paese del cliente diverso da IT. Per il ciclo passivo devono essere conservate elettronicamente le autofatture emesse esclusivamente attraverso lo Sdi e i file xml integrativi con le relative ricevute. La possibilità di procedere con la conservazione elettronica è estesa anche alle fatture o i documenti originali ricevuti o emessi extra Sdi.

martedì 12 luglio 2022

CCIAA Roma: Bando voucher imprese digitali 2022

 

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, promuove la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di Roma e provincia di tutti i settori economici.
Il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – anno 2022 prevede contributi a fondo perduto per consulenza, formazione e acquisto di beni e servizi strumentali finalizzati all’introduzione di tecnologie in ambito Impresa 4.0.
Le risorse messe a disposizione delle imprese per la misura ammontano a complessivi euro 7.500.000,00. 
Sono previsti fino a euro 10.000,00 di contributi in Voucher Digitali Impresa 4.0 per sostenere le iniziative di digitalizzazione.

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole o medie imprese aventi sede legale e/o unità locale a Roma e provincia.
Le imprese devono essere, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, con il pagamento del diritto annuale e con la dichiarazione dell’attività svolta.
Non possono partecipare le imprese che hanno ricevuto un contributo nell’edizione 2021 del Bando Voucher Digitali. 

Spese ammissibili

a) Acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie previste;
b) Servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste dal Bando.

Entità del contributo

Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher, pari al 70% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di euro 10.000,00 a impresa. 
Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di euro 3.000,00 (al netto dell’IVA).

Tecnologie

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel Bando devono riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2 (articolo 2).

Elenco 1 - TECNOLOGIE PRINCIPALI (inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi):

a) robotica avanzata e collaborativa; 
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, high performance computing (HPC) fog e quantum computing;
g) soluzioni di cyber security e business continuity;
h) big data e analytics;
i) intelligenza artificiale;
j) blockchain;
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
l) simulazione e sistemi cyberfisici;
m) integrazione verticale e orizzontale; 
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita;
s) soluzioni tecnologiche per il negozio 4.0 e l’esercizio pubblico 4.0 (vetrina intelligente, sensori di presenza, analisi dei passanti, sistemi di prenotazione evoluta, servizi logistici di prossimità, big data, casse fiscali evolute).

Elenco 2 – TECNOLOGIE ACCESSORIE (propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1):

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b) sistemi fintech;
c) sistemi EDI, electronic data interchange;
d) geolocalizzazione;
e) tecnologie per l’in-store customer experience;
f) system integration applicata all’automazione dei processi;
g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
h) digital marketing (esclusa la mera promozione commerciale o pubblicitaria);
i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
j) connettività banda ultralarga.

Modalità di invio della domanda

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa richiedente, attraverso lo strumento Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 14:00 del 18 luglio 2022 alle ore 14:00 del 16 settembre 2022. Sono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Per l'invio telematico è necessario accedere tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it e procedere con il seguente percorso:
Sportello Pratiche
Servizi e-gov
Contributi alle imprese
Accedi
Selezionare lo sportello "Camera di Commercio di Roma" e selezionare il bando "Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – Anno 2022"
Compilare il form con i dati dell'impresa dal quale si genererà il Modello base della domanda
Firmare digitalmente il modello e riallegarlo
Procedere con la funzione "Allega" per allegare tutti i documenti previsti dal Bando firmati digitalmente


martedì 5 luglio 2022

Allarme dalla Corte dei Conti: si dichiara, ma non si versa

 


Con la pubblicazione del Rendiconto generale dello Stato 2021 la Corte dei Conti ha lanciato l'allarme: sono oltre 3 milioni gli italiani che hanno dichiarato, ma successivamente non versato le imposte per un ammontare pari a quasi 12 miliardi di euro. A corollario l'aumento nel 2021 del numero di comunicazioni di irregolarità, arrivate a 6,9 milioni e con un incremento di oltre il 55% rispetto all'anno precedente. Di queste solo 878 mila sono state incassate nell'anno, più di un milione sono già iscritte a ruolo, mentre 120 mila sono state annullate in autotutela.

martedì 28 giugno 2022

Bonus casalinghe/casalinghi: cos’è, come funziona

 

Il bonus casalinghe e casalinghi riguarda l’opportunità di frequentare percorsi di formazione online di massimo 12 mesi finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Ad essere incentivata, quindi, è la formazione personale di chi si occupa a titolo gratuito delle attività di cura delle persone e dell’ambiente domestico. È chiaro che non si tratta di un bonus in denaro da percepire direttamente, ma dell’opportunità di partecipare a progetti formativi online, soprattutto nell’ambito delle competenze digitali, realizzati da enti pubblici e privati e finanziati da un fondo specifico: il Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, con dotazione di 3 milioni di euro annui a partire dal 2020 istituito dall’articolo 22 del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n.126 del 13 ottobre 2020. Le casalinghe e i casalinghi che frequenteranno a titolo gratuito i corsi previsti dal bonus devono essere iscritti all’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici, prevista dall’articolo 7 della legge n.493 del 3 dicembre 1999.
Il bonus, in realtà, è anche un contributo economico erogato alle persone dai 67 anni di età che non possono accedere alla pensione minima perché, avendo sempre lavorato in casa prendendosi cura della famiglia e occupandosi delle faccende domestiche, non hanno versato contributi. Si tratta di un assegno sociale che per il 2022 consiste nella cifra massima di 468,10 euro, ma può avere importo inferiore a seconda dello stato civile e del reddito. La cifra massima può essere ottenuta da chi non ha reddito e abita da solo. Il tetto massimo di reddito che consente di accedere al bonus è di 6.085,30 euro all’anno se il richiedente vive da solo, mentre è di 12.170,60 euro se è sposato. 
Si può fare richiesta tramite:
il portale Inps
via contact center
tramite intermediati o patronati
Dal momento della richiesta, il contributo viene versato il mese successivo.

lunedì 27 giugno 2022

Le 3 principali novità in vigore entro il 1° luglio


Dal prossimo 30 giugno sarà sanzionato il rifiuto ad accettare pagamenti in moneta elettronica. È prevista una sanzione fissa pari a 30 euro a cui aggiungere il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con carte di debito/credito/prepagate. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti in regime forfettario, ex minimi e in regime di vantaggio se l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel 2021 ha superato la soglia dei 25 mila euro. Cosa fare per farsi trovare preparati:
disporre di accesso alla piattaforma fatture e corrispettivi;
definire le modalità tecniche di emissione;
definire le modalità tecniche di ricezione delle fatture elettroniche passive;
valutare la modalità di gestione della conservazione elettronica delle e-fatture offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
predisporre eventualmente la delega a soggetti autorizzati per i servizi di fatturazione elettronica.
I tempi per la trasmissione delle fatture emesse tramite SdI sono di 12 giorni nel caso di fattura immediata ed entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita.
Sempre a partire dal prossimo 1° luglio sarà abrogato l’esterometro e i dati delle singole transazioni dovranno essere inviati al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato Xml, lo stesso utilizzato per la fattura elettronica. Si passa, quindi, da una trasmissione trimestrale massiva di dati a una comunicazione telematica per ogni singola operazione. 
Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento <CodiceDestinatario> è valorizzato con “XXXXXXX”. Il Cedente/Prestatore italiano, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file Xml predisposto per la comunicazione dei dati.
Per la comunicazione dei dati delle operazioni passive, cessione di beni o prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, il file Xml della fattura deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati dallo SdI. L’elemento <CodiceDestinatario> può essere valorizzato con:
un codice relativo ad un canale accreditato al SdI (canale web services o SFTP);
‘0000000’, nei casi in cui sia indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC inserito nel campo PECDestinatario;
‘0000000’ con il campo PECDestinatario non compilato. In tal caso, il file è recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero messo a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
I tipi di documento che possono essere utilizzati sono:
TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 DPR 633/1972.
Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio il file Xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE).