giovedì 28 aprile 2022

Aiuti di Stato: nuovo obbligo, nuova scadenza

 

Dal 28 aprile al 30 giugno 2022 sarà possibile inoltrare, esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza epidemiologica devono inoltrare all'Agenzia stessa. L'adempimento è posto in essere per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella comunicazione della Commissione europea Temporary Framework e il rispetto delle condizioni in essa previste. Con il provvedimento n. 143438/2022 del 27 aprile del direttore dell'Agenzia, e in attuazione del decreto Mef dell'11 dicembre 2021, è stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali previsti. La dichiarazione deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. Qui il modello.

martedì 26 aprile 2022

Bonus edilizi: le novità si susseguono


Ennesimo pacchetto di novità in arrivo per i bonus edilizi. A partire dal 1° maggio non sarà più possibile procedere a cessioni parziali: secondo quanto prevede il comma 1-quater dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (comma inserito dalla legge di conversione del decreto Sostegni ter, in cui è confluito l’art. 1, comma 2, lettera a, n. 3, del D.L. 13/2022), i crediti originati dalle detrazioni per lavori edili “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate”. 

Inoltre ad ogni credito sarà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali comunicazioni di successive cessioni, in modo da semplificare il tracciamento dei crediti stessi e ostacolare le numerose frodi connesse a questa tipologia di bonus. 

Diventa possibile la quarta cessione consentita alle sole banche nei confronti dei propri correntisti e a condizione che si siano esaurite le precedenti tre cessioni. 

Infine a partire dal 28 maggio per gli interventi edili di importo superiore ai 70 mila euro, le agevolazioni saranno concesse esclusivamente se nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture sia dato rilievo del rispetto del CCNL, adempimento che diventa indispensabile ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

mercoledì 20 aprile 2022

ISA: caratteristiche e nuove cause di esclusione


Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono indicatori che attraverso un algoritmo statistico-economico consentono di valutare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti e di attribuire un punteggio legato a un sistema premiale: il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificar, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10. In base al posizionamento raggiunto si possono ottenere diversi benefici:

a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 

I soggetti obbligati

Sono tenuti all'adozione degli ISA gli esercenti arti e professioni che svolgono come attività prevalente una di quelle per le quali è previsto un'ISA e la cui individuazione è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale, di conseguenza se il contribuente esercita diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.

I soggetti esclusi

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:

a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività (si veda box successivo “Per saperne di più”);

e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

f) i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1);

g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;

h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;

o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;

p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

q) i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019

Novità 2022

Nell'ultima riunione tenutasi il 7 aprile 2022, la Commissione di esperti per gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale ha dato corso a interventi straordinari che da un lato hanno modificato gli indicatori elementari di affidabilità definiti stime panel (ricavi per addetto, compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) e gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento e dall'altro hanno previsto l'esclusione dall'applicazione degli ISA dei soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° giugno 2019 e dei codici attività appartenenti ai settori ISA per i quali più della metà della platea presentava nel 2021 una contrazione superiore al 33% delle operazioni attive rispetto al periodo d’imposta 2019.

mercoledì 13 aprile 2022

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio


 

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

 


Il Fondo per il rilancio delle attività economiche è stato istituito, con una dotazione di 200 milioni di euro, dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni Ter) per contenere gli effetti negativi generati dall'emergenza Covid e prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti.

Soggetti beneficiari

Accedono al fondo le imprese che svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio identificata dal codice ATECO di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (qui la tabella) che  presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le stesse imprese devono possedere altri requisiti alla data di presentazione dell'istanza:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Caratteristiche della misura agevolativa

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto ripartito tra gli aventi diritto applicando una percentuale sul differenziale tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e quello del 2019 in funzione dell'ammontare dei ricavi:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.
Modalità di accesso all'agevolazione

Per ottenere l'agevolazione è necessario presentare un'apposita istanza al Ministero dello Sviluppo economico esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente che, previo accesso alla procedura, possono conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza stessa che, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, dovrà indicare:

  • il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo;

  • l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
  • l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l'importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d'imposta per il numero di mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
  • l'importo del contributo richiesto;
  • l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.
Presentazione delle domande

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. I soggetti richiedenti, solamente laddove necessario in riferimento a quanto disposto all’articolo 3, comma 7, del decreto direttoriale 24 marzo 2022, sono tenuti a trasmettere, nell’ambito della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia.

martedì 12 aprile 2022

A quando il reato di Mobbing?


Importante pietra miliare nella lotta contro il mobbing quella posta dalla Suprema Corte con la sentenza del 5 aprile 2022, n. 12827 che ha condannato il presidente di una srl "titolare di una posizione di supremazia nei confronti delle persone offese, dipendenti della stessa società e svolgenti funzioni di ausiliari del traffico, tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonché attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, ingenerato nelle persone offese un duraturo e perdurante stato di ansia e di paura così da costringerle ad alterare le loro abitudini di vita". 

L'auspicio è che su tematiche così importanti e delicate non sia la Cassazione a dettare la linea, è necessario che il Parlamento intervenga introducendo finalmente il reato di mobbing.

giovedì 7 aprile 2022

La rivoluzione delle aliquote IVA


La direttiva UE 2022/542, con l'obiettivo di adeguare la strutture delle aliquote IVA alle mutate condizioni giuridiche ed economiche, ha previsto una piccola rivoluzione: due aliquote ridotte, ma non inferiori al 5% per 24 voci di beni e servizi che compongono il paniere dei prodotti agevolabili come da allegato 3 della direttiva n. 2006/112/CE, più un'aliquota ultra-ridotta e un'esenzione con diritto a detrazione per determinati prodotti da scegliere nell'ambito di un sottoinsieme dello stesso paniere. Le modifiche partiranno dal 2025, ma solo nel 2031 cesseranno le deroghe concesse agli Stati membri. 

Novità anche sul piano della digitalizzazione, dal momento che per gli eventi ed altre attività trasmesse in diretta streaming, la territorialità viene definita nel luogo in cui il destinatario è stabilito, con la possibilità di applicare agli stessi lo stesso trattamento degli eventi in presenza e da ultimo la possibilità di introdurre un regime IVA agevolato da adottare in situazioni emergenziali.