lunedì 28 febbraio 2022

Regime forfettario: riduzione contributi INPS 2022

 

Scade il 28 febbraio 2022 il termine per la presentazione della domanda per la riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai forfettari. Come richiamato dalla circolare INPS n. 22 del 08 febbraio 2022 si tratta della riduzione contributiva del 35% da applicare ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 qualora siano confermati i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2022 e qualora non vi abbiano espressamente rinunciato. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2021 e intendono beneficiarne per quest'anno devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. I contributi devono essere versati mediante modelli di pagamento unificato F24 entro il 16 maggio, 22 agosto , 16 novembre del 2022 e 16 febbraio del 2023 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, ed entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

domenica 20 febbraio 2022

Le criptovalute: aspetti tecnici e fiscali e perchè non sono valute estere

 

Tra i 36.000 e i 45.000 euro… questa l’oscillazione nei primi 20 giorni del mese di febbraio del valore di un Bitcoin: un range che consente facilmente di comprendere l’interesse, l’importanza e la cautela con cui gli investitori si approcciano al mondo delle criptovalute. Secondo l'indice composito elaborato dalla società ChainAnalysis, un’azienda che si occupa di analizzare i dati delle blockchain, tra la fine del 2019 e la metà del 2021 l'utilizzo di valute digitali è aumentato di 25 volte (+2500%), con un'esplosione decisa a partire dall’inizio di quest’anno.

Una crescita che ha interessato anche il nostro Paese e che viene monitorata dall’Amministrazione Fiscale, che si è interrogata sulla natura dei redditi che ne derivano anche se non sempre è stata in grado di fornire risposte coerenti e adeguate.

Le criptovalute: cosa sono, come funzionano, cosa si rischia

Il termine criptovaluta è rivelatore del suo stesso significato che è quello di valuta nascosta perché visibile, e quindi utilizzabile, solo se si è in possesso delle chiavi di accesso pubblica e privata. Le valute virtuali, infatti, non hanno natura fisica, ma digitale, sono create e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e conservate in portafogli elettronici chiamati wallet. Sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell’intervento di terzi. Il wallet si configura come una coppia di chiavi crittografiche di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute, mentre quella privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente il trasferimento ad altri portafogli.

L’emissione e il funzionamento delle criptovalute è regolato pertanto da codici crittografici e da complessi calcoli algoritmici.

In particolare, i Bitcoin sono generati da algoritmi matematici tramite un processo di mining, che consiste nella creazione di monete virtuali tramite un duro lavoro informatico che sfrutta la capacità di calcolo dei computer, mentre lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di software specifici come BitMinter. Quindi, si può entrare in possesso di Bitcoin:

  •       a seguito di estrazione;
  •       acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
  •       accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Si rendono necessarie due precisazioni a questa premessa tecnica: le criptovalute sono prive di corso legale nella quasi totalità dei mercati finanziari mondiali, con la conseguenza e la necessità che il loro scambio avvenga su base volontaria; la mancata regolamentazione da parte di enti centrali governativi ha come conseguenza che siano controllate secondo le regole proprie del soggetto stesso che le emette.

Il corretto funzionamento di un sistema di criptovalute deve presentare alcune caratteristiche imprescindibili:

  • ·         la presenza di un protocollo, cioè di un codice informatico che detta le regole a cui i partecipanti devono attenersi per procedere con lo scambio;
  • ·         un distributed ledger o blockchain, una sorta di libro mastro che può memorizzare le transazioni tra le parti in modo sicuro, verificabile e permanente;
  • ·         una rete decentralizzata di partecipanti il cui compito è quello di aggiornare, conservare e consultare il libro mastro secondo le regole definite dal protocollo.

La richiesta di caratteristiche basiche elementari postula che chiunque dotato delle giuste conoscenze informatiche può creare o distribuire una valuta digitale, magari ricorrendo a una initial coin offering, una raccolta fondi per finanziare un progetto imprenditoriale che ha caratteristiche simili all’equity crowfunding, ma richiede l’emissione di un coin o token digitale che di fatto sostituisce gli strumenti finanziari tradizionali.

Una volta emesse, le criptovalute sono negoziate su piattaforme di scambio, le exchange platform, contro moneta avente corso legale, seppur con il limite di non essere regolamentate e con la conseguenza di definire percorsi non delineati in caso di contenzioso.

La mancata regolamentazione, che potrebbe rappresentare il punto di forza delle valute digitali consentendone una maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti e nelle rimesse internazionali, finisce per rappresentarne il limite più evidente anche perché queste piattaforme non hanno obbligo alcuno in tema di garanzia di qualità del servizio, di possesso di requisiti patrimoniali definiti o di procedure standardizzate di controllo interno e di gestione del rischio, con la conseguenza di esporsi notevolmente alle influenze del cosiddetto cybercrime.

Il profilo fiscale

Un primo tentativo di definire la natura fiscale delle criptovalute si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a chiusura della causa C-264/14, che si è pronunciata in via pregiudiziale sul trattamento ai fini IVA da riservare all’attività, di una società svedese, di exchanger tra Bitcoin e valute con corso legale. Le negoziazioni avvenivano su una piattaforma online e consentivano alla società di lucrare sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. I Giudici Europei hanno dapprima constatato che l’attività descritta rientrasse nella definizione di prestazione di servizi a titolo oneroso e hanno poi affrontato il tema della riconducibilità della stessa a una delle fattispecie di esenzione ex articolo 135, par. 1, lett. d)-f), della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, giungendo alla conclusione di far rientrare le valute digitali nella categoria di esenzione relativa alle «divise, banconote e monete con valore liberatorio» perché, pur mancando il requisito del «valore liberatorio», che identifica le sole valute aventi corso legale che possono essere utilizzate come contropartita di un’obbligazione pecuniaria senza possibilità per la controparte di rifiutarne il pagamento, «è pacifico che la valuta virtuale Bitcoin non abbia altre finalità oltre a quella di mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori».

L’Agenzia delle entrate affronta per la prima volta il tema delle monete virtuali con la risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016: rispondendo a un interpello di una società che intendeva svolgere per conto della propria clientela operazioni di compravendita di Bitcoin e che era interessata a conoscere il corretto trattamento applicabile a tali operazioni ai fini Iva e delle imposte dirette, l’Agenzia richiama la sentenza summenzionata confermando l’esenzione ai fini dell’imposta indiretta dell’operazione stessa, mentre ai fini di quella diretta il ricavo conseguente, rientrando a pieno titolo tra quelli caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione, contribuisce alla «formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires e Irap». A fine esercizio, le rimanenze di Bitcoin si valuteranno secondo il cambio in vigore alla data di chiusura del periodo che assumerà rilievo ai fini fiscali come valore normale.

Per le persone fisiche che detengono la valuta digitale al di fuori dell’attività d’impresa la risoluzione richiama le operazioni a pronti di valuta che non generano redditi imponibili essendo prive di finalità speculativa e di conseguenza, ed era uno dei quesiti posti in sede di interpello, non si ravvisa in capo alla stessa società alcun adempimento come sostituto d’imposta.

Successivamente, con risposta all’istanza di interpello n. 956-39/2018 del 19 aprile 2018 alla sua Direzione Regionale della Lombardia, l’Agenzia delle entrate ha continuato a perseguire la strada dell’assimilazione alle valute estere. Come diretta conseguenza le cessioni a pronti di valuta virtuale possono dar luogo a plusvalenze, imponibili come redditi diversi, se, la valuta ceduta, derivi da prelievi di un wallet la cui giacenza media superi un controvalore di € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.

Ai fini della determinazione di un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente (metodo LIFO).

Tali plusvalenze, se realizzate da un soggetto persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, devono essere indicate nel quadro RT del Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggette a imposta sostitutiva del 26%.

Sempre nella succitata risposta, per la prima volta l’Agenzia affronta il tema dell’indicazione della detenzione di valuta digitale nel quadro RW «poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”. Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale». Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia si evidenzia, infine, che le valute virtuali non sono assoggettate all’IVAFE.

È necessario sottolineare che il TAR Lazio, con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, si è pronunciato a favore della linea interpretativa dell’Agenzia ribadendo che i soggetti titolari di valute virtuali sono obbligati a indicare le stesse nel quadro RW del Modello Redditi per il combinato disposto degli articoli 1 e 4 del DL 167/1990 che ha assoggettato al monitoraggio fiscale anche le movimentazioni da o verso l’estero di valuta virtuale.

Per ultimo, con la risposta n. 788/2021 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ritiene che tutte le valute virtuali detenute debbano essere indicate nel quadro RW, anche quelle di cui si detenga direttamente la chiave privata.

Le novità in vista

L’articolo 4 del decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 13 gennaio 2022 con finalità di antiriciclaggio ha stabilito che entro il prossimo 2 giugno dovrà essere avviata la gestione della sezione speciale del registro degli operatori in criptovalute a cura dell’apposito organismo. In particolare i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale saranno obbligati a identificare l’identità del cliente/titolare effettivo dello stesso; conservare dati, documenti e le informazioni alle quali si è fatto ricorso per garantire l’adeguata verifica; segnalare eventuali operazioni sospette.

lunedì 14 febbraio 2022

Come diventare Dottore Commercialista

In cosa consiste

L’esercizio della professione da dottore commercialista e da esperto contabile richiede lo svolgimento di un tirocinio professionale obbligatorio della durata di 18 mesi presso un professionista abilitato e iscritto all’albo da almeno cinque anni, che abbia assolto l’obbligo di formazione continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine. Il fine è quello di consentire al tirocinante di acquisire i fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione. Conseguentemente, nello svolgimento del tirocinio, si richiede assiduità, diligenza e riservatezza. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista sotto la supervisione diretta di quest’ultimo, anche da remoto. La diligenza è la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Infine la riservatezza sottende l’adozione di un comportamento discreto e il massimo riserbo sulle notizie e informazioni acquisite nel corso dell’attività.

Requisiti

Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all’apposito registro dei tirocinanti, che è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l’aggiornamento e vigila sull’effettivo svolgimento del tirocinio anche ricorrendo a resoconti e colloqui con il tirocinante. Il registro è suddiviso in due sezioni:

    1)         Sezione A – Tirocinanti Dottori Commercialisti

Si accede con il diploma di laurea magistrale della classe LM-56 o LM-77 e con il diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S.

    2)         Sezione B – Tirocinanti Esperti Contabili

Si accede con il diploma di laurea triennale della classe L-18 o L-33 e con il diploma di laurea triennale della classe 17 e 28.

Ogni sezione contiene l’indicazione:

  • delle generalità complete dei tirocinanti;
  • della data di inizio del tirocinio;
  • dello studio professionale presso il quale è svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti;
  • dei trasferimenti presso altri ordini;
  • delle sospensioni e cancellazioni;
  • dei provvedimenti disciplinari irrogati;
  • di qualsiasi altra informazione che il Consiglio dell’Ordine ritenga opportuna.

È possibile svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza dell’ultimo anno del corso di laurea triennale o magistrale, a seconda dell’iscrizione nella sezione B o A, purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Convenzione Quadro siglata tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In ogni caso, per accedere all’esame di Stato, almeno un anno di praticantato dovrà essere svolto presso un professionista idoneo dopo il conseguimento della laurea triennale o specialistica.

Durata

Il periodo di tirocinio ha una durata di 18 mesi, che decorrono dalla data di presentazione della domanda, e deve svolgersi per un periodo ininterrotto, in caso contrario, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo l’eccezione per le sospensioni causate da malattia, gravidanza, infortunio, purché idoneamente documentate.

Documentazione da produrre

Il tirocinante è iscritto nella sezione per la quale opta a seguito di domanda presentata al Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è iscritto il professionista presso il quale si intende svolgere il tirocinio. Alla domanda devono essere allegati:

1) il certificato di nascita;

2) il certificato generale del casellario giudiziale;

3) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale;

4) il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili;

5) il certificato attestante il conseguimento del titolo di studi richiesto;

6) la dichiarazione di elezione del domicilio;

la dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ne fornisce attestazione con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza giornaliera dello studio, nonché del normale orario di funzionamento dello studio stesso;

8) la dichiarazione del praticante in merito all’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all’atto dell’iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari;

9) una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante;

10) un modulo di trattamento dati;

11) fotocopia del documento di identità del dominus e del richiedente;

12) una marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda;

13 il versamento di un contributo di iscrizione.

Le certificazioni richieste possono essere sostituite con dichiarazioni sostitutive. La domanda deve essere sottoscritta dal tirocinante e contenere l’elenco dei documenti ad essa allegata.

Il tirocinante è tenuto a comunicare all'ordine eventuali variazioni dei dati forniti all'atto della presentazione della domanda di iscrizione entro quindici giorni dalla intervenuta variazione.

Il Consiglio dell’ordine deve pronunciarsi sulla domanda di iscrizione al registro del tirocinio entro trenta giorni dalla presentazione della stessa e il relativo provvedimento è notificato al richiedente e al professionista.

Costi di iscrizione

Per l’iscrizione all’Ordine di Roma è richiesto un versamento da effettuare presso la Segreteria al momento della presentazione della domanda di un contributo una tantum di iscrizione di € 180,00 per la tenuta del Registro del Tirocinio.

Adempimenti periodici e finali

L’iscritto nel registro dei praticanti tiene un apposito libretto del tirocinio preventivamente numerato e vistato dal presidente dell’Ordine in cui sono annotati gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione ha partecipato e le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre. Le annotazioni sono poste in modo da non violare la riservatezza e la segretezza dei fatti oggetto della pratica. Il libretto, con l’annotazione del professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute , deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell’ordine, ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto e alla conclusione del periodo di praticantato in modo da ottenere il certificato di compiuto tirocinio, che lo stesso Consiglio rilascia entro trenta giorni dalla consegna del libretto dopo aver espletato l’attività di vigilanza sull’intero periodo di praticantato. Il certificato consentirà la cancellazione d’ufficio dal registro dei tirocinanti, che potrà avvenire anche a seguito del rilascio del nulla osta per il trasferimento presso altro Ordine o quando l’iscritto si rende irreperibile. La cancellazione è, invece, pronunciata dal Consiglio dell’ordine a seguito di rinuncia dell’iscritto o su richiesta del pubblico ministero.

Rimborso spese

Il nuovo Codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile pur sottolineando che il tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato, ma solo periodo di apprendimento professionale, per sua natura gratuito, sancisce l’obbligo per il dominus di concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario sin dall’inizio del periodo di tirocinio, prevedendo la possibilità, già contemplata in passato, di riconoscere al tirocinante ulteriori somme a titolo di borsa di studio. In base all’articolo 50, comma 1, lettera c), del DPR 917/1986 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. Quindi le somme corrisposte al tirocinante a titolo di borsa di studio, anche quelle forfettarie, sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per i redditi da lavoro dipendente e, se spettanti, saranno riconosciute al tirocinante le detrazioni per lavoro dipendente e/o carichi familiari. Il tirocinio professionale è, invece, escluso da prelievo contributivo, e quindi non sarà necessario alcun adempimento Inps, e dall’obbligo Inail. Tuttavia è facoltà del tirocinante effettuare la pre-iscrizione alla Cassa di previdenza di competenza. A fine anno, o in caso di cessazione del rapporto, il dominus dovrà provvedere a effettuare il conguaglio fiscale e annualmente dovrà certificare le somme erogate attraverso la Certificazione Unica e presentare il Modello 770.

Pre-iscrizione alla Cassa

La pre-iscrizione consente di ottenere una copertura previdenziale per il periodo del tirocinio a cui aggiungere facoltativamente un ulteriore periodo massimo di 3 anni, laddove l’iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione e può essere richiesta da coloro che:

  • dal 1° gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo del tirocinio professionale di cui all’art.42 del D.L. 28 giugno 2005, n.139;
  • non sono iscritti per lo stesso periodo e per la stessa attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria;
  • non sono iscritti all’Albo.

La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata prima dell’iscrizione all’Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro del tirocinio. La pre-iscrizione decorre dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio a scelta del richiedente.

Esame di Stato

L’esame di Stato prevede tre prove scritte e una orale. Se la terza prova scritta ha un taglio prettamente pratico e consiste in un’esercitazione o nella redazione di un atto relativo al contenzioso tributario, le prime due vertono su materie specifiche della professione del commercialista - una in ragioneria generale e applicata o revisione aziendale o tecnica industriale e commerciale o bancaria o finanza aziendale, l’altra in diritto privato o commerciale o fallimentare o tributario o del lavoro -.

La prova orale ha invece l’obiettivo di accertare prevalentemente le conoscenze teorico-pratiche del candidato rispetto alle materie oggetto delle prove scritte e della deontologia professionale.

Meno vasto il programma di esame per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo la cui terza prova scritta è rappresentata da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta – contabilità generale o analitica e di gestione o disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati -.

È prevista la possibilità di essere esonerati dalla prima prova scritta dell’esame di Stato esclusivamente per coloro che intendono passare dalla sezione B alla A e per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni tra Ordini territoriali e Università.

In epoca Covid l'esame è consistito in un'unica prova orale a distanza, per il 2022 ancora non si conoscono le modalità di svolgimento.

Orientamento post tirocinio

Iscrizione all’Ordine e apertura della partita IVA

Il superamento dell’Esame di Stato consente l’iscrizione all’Ordine che richiede la contestuale apertura di Partita Iva. I codici Ateco di riferimento sono:

  • 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti;
  • 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, che tuttavia si riferisce alla figura professionale dei ragionieri che dal 2008 è stata assorbita nella sez. A;
  • 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (per gli iscritti alla sezione B).

Per ridurre i costi di inizio attività potrebbe risultare conveniente ricorrere al regime forfettario.

Iscrizione alla Cassa di Previdenza

I neo abilitati hanno l’obbligo di iscriversi:

  • alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Dottori Commercialisti, per gli iscritti alla sezione A;
  • alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, per gli iscritti alla sezione B.

L’iscritto alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Dottori Commercialisti può usufruire da subito di diversi benefici, tra cui: la polizza sanitaria  gratuita, il contributo a sostegno della maternità (riservato alle neomamme) che si aggiunge all’indennità di maternità generale, le borse di studio per gli iscritti e i loro figli che frequentano con profitto scuole, istituti ed università,  gli interventi economici previsti  in caso d’ interruzione dell’attività professionale per malattia o infortunio o al verificarsi di avvenimenti straordinari che mettono in difficoltà economiche l’iscritto.

Per gli esperti contabili, iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, è prevista oltre alla funzione previdenziale alcuni trattamenti di assistenza:

  • assegno per l’assistenza ai figli disabili gravi;
  • sussidio a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare;
  • prestito d’onore;
  • borse di tirocinio formativo;
  • assegni agli iscritti con figli minori a carico che si trovano in condizioni di indigenza;
  • rimborsi spese per assistenza domiciliare;
  • sostegno agli studi per gli orfani di iscritti;
  • indennità per inabilità temporanee;
  • interventi in caso di decesso.

Obblighi formativi e adempimenti periodici

Gli abilitati iscritti all’Ordine sono tenuti per legge ad assolvere all’obbligo di Formazione Professionale Continua (FPC) che rappresenta uno strumento indispensabile per aggiornare, approfondire e specializzare le competenze professionali. La vigente regolamentazione prevede che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno 90 crediti verificabili nell’arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti verificabili per ciascun anno. Almeno 3 crediti formativi devono maturarsi annualmente nelle seguenti materie: ordinamento, deontologia, tariffe, organizzazione dello studio professionale. L'Ordine territoriale favorisce lo svolgimento gratuito della formazione erogando un’ampia offerta formativa che oltre a essere svolta in aula, può prevedere anche una modalità di svolgimento telematica (e-learning).

domenica 13 febbraio 2022

Chi sono

Sono un Dottore Commercialista diversamente giovane, nel senso che mi sono affacciato alla professione in età adulta, dopo aver lavorato in un grande istituto di vigilanza per oltre un decennio. Quando la società è stata sottoposta a procedura concorsuale e il personale amministrativo ha cominciato progressivamente a perdere il lavoro mi sono interrogato sul mio futuro avendo anche due figli piccoli. Ho terminato il ciclo universitario e una volta licenziato ho trovato uno studio professionale per svolgere il tirocinio. Alla seconda sessione 2021 ho superato l'esame di abilitazione e ho conseguito il titolo di commercialista. Sono caparbio e non mi do mai per sconfitto.