mercoledì 6 dicembre 2023

LE INSIDIE DEL REGIME FORFETTARIO NEL 2023

 

Tempo di verifiche per i contribuenti forfettari: la perdita del regime avviene se gli incassi superano gli 85.000 euro. È obbligatorio non superare la soglia di ricavi o compensi stabilita dalla legge 190/2014, ora aumentata da 65.000 a 85.000 euro secondo la legge 197/2022, comma 54.
Per verificare il superamento del limite, è consigliabile consultare le circolari dell'Agenzia delle Entrate 10/E del 2016 e 9/E del 2019. Il regime forfettario si basa sul criterio di cassa, considerando gli incassi anziché le fatture emesse per la verifica della soglia.
Il superamento del limite, come stabilito dal comma 71 della legge 190/2014, comporta la perdita del regime a partire dall'anno successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Nel 2023, è stata introdotta una nuova soglia, prevedendo l'uscita nel corso dell'anno per chi percepisce ricavi o compensi superiori a 100.000 euro.
La verifica diventa più critica dal 2023, poiché è possibile uscire non solo dall'anno successivo ma anche da quello in corso, con conseguenze da affrontare in quest'ultimo caso.
L'uscita durante l'anno comporta l'applicazione della tassazione Irpef ordinaria su tutti i ricavi/compensi dell'anno, con l'imposizione dell'IVA "a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite". Non è chiara la modalità di applicazione dell'IVA in assenza di indicazioni precise, ma si ritiene che debba essere applicata sull'intera operazione che determina il superamento del limite.
L'applicazione dell'IVA genera il diritto alla detrazione, ma su questo punto mancano chiarimenti ufficiali. Le ritenute sui compensi sono applicabili al momento della corresponsione in caso di fuoriuscita durante l'anno, secondo l'articolo 25 del Dpr 600/1073, senza effetto retroattivo. Per le "operazioni passive", il professionista non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta.
In sintesi, i forfettari potrebbero trovarsi in tre situazioni nel 2023:
  1. Se i ricavi/compensi non superano gli 85.000 euro, potranno applicare il regime forfettario anche nel 2024, rispettando gli altri requisiti.
  2. Se i ricavi/compensi superano gli 85.000 ma non raggiungono i 100.000 euro, dovranno passare all'ordinario nel 2024.
  3. Oltre i 100.000 euro, il regime ordinario dovrà essere applicato già dal 2023.

lunedì 4 dicembre 2023

REVOCA E DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE: LA GUIDA PER UNA GESTIONE CONDOMINIALE SENZA SORPRESE!

 

Nel contesto della gestione condominiale, la figura dell'amministratore svolge un ruolo cruciale. La normativa italiana, delineata dall'articolo 1129 del Codice Civile, fornisce regole chiare per la revoca dell'amministratore, le sue dimissioni, e i poteri in regime di "prorogatio imperii". In questo articolo, esamineremo i principali punti relativi a questi aspetti e le implicazioni legali ad essi associati.

Revoca dell'amministratore: quando e come avviene

Secondo l'articolo 1129, comma 11, del Codice Civile, l'assemblea condominiale può revocare l'amministratore in qualsiasi momento, con lo stesso quorum utilizzato per la nomina. La revoca può avvenire senza giusta causa alla scadenza naturale del mandato, ma se anticipata, richiede una motivazione valida. Gravi irregolarità, come omissione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale o mancata apertura del conto corrente, possono giustificare la revoca su richiesta di un condomino.

Le "gravi irregolarità" includono diverse situazioni, come il rifiuto di convocare assemblee necessarie, omissioni fiscali, e comportamenti che generano confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell'amministratore. In caso di revoca, l'autorità giudiziaria può intervenire su richiesta dei condomini.

Il provvedimento giudiziale e la consegna della documentazione

L'articolo 64 delle "Disposizioni di attuazione del Codice Civile" stabilisce che la revoca può essere decisa dal tribunale dopo aver sentito l'amministratore. In caso di revoca, l'amministratore uscente è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio e ai singoli condòmini. Il mancato rispetto di questa disposizione può configurare il reato di appropriazione indebita.

Dimissioni dell'amministratore: quando sono legittime?

L'amministratore può dimettersi in qualsiasi momento senza preavviso, ma in assenza di giusta causa, potrebbe essere tenuto a risarcire il condominio. In caso di dimissioni, l'amministratore deve convocare un'assemblea per la nomina del successore. Se l'assemblea non raggiunge il quorum, l'amministratore uscente può richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per la nomina del sostituto.

Regime di "prorogatio imperii": cosa comporta

Il regime di "prorogatio imperii" stabilisce che l'amministratore uscente rimane in carica fino alla nomina del successore, operando in via provvisoria. Tuttavia, l'assemblea può evitarlo con una delibera specifica e nominando un nuovo amministratore. In questo regime, l'amministratore può svolgere solo attività essenziali, a meno che l'assemblea non ratifichi le sue azioni.

Compensazione dell'amministratore: la delibera deve specificare il compenso

La delibera che nomina o conferma l'amministratore è considerata nulla se non specifica il compenso. Secondo l'articolo 1129, comma quattordicesimo, del Codice Civile, il compenso deve essere specificato in modo analitico. La mancanza di chiarezza sull'importo del compenso può rendere nulla la delibera.

In sintesi, la gestione dell'amministratore di condominio è soggetta a precise normative che disciplinano revoca, dimissioni e compensi. La comprensione di tali disposizioni è fondamentale per garantire una gestione condominiale trasparente e conforme alla legge.

venerdì 1 dicembre 2023

SRL: LE NORME CHE MOLTE SOCIETA' IGNORANO!


 

Le società a responsabilità limitata (Srl) costituite alla data del 16 marzo 2019, con un esercizio coincidente con l'anno solare, e che nel corso del 2021 e del 2022 hanno superato i nuovi limiti dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e agli occupati, erano tenute a procedere obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo o di un revisore entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022. Tale data poteva essere fissata al più tardi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile 2023, o entro 180 giorni in casi eccezionali, entro il 29 giugno 2023.

L'articolo 2477, comma 2, lettera c) del codice civile, così come modificato dal Codice della crisi, stabilisce che i limiti dimensionali che, se superati per almeno due esercizi consecutivi, rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore in una Srl sono i seguenti:

  1. Totale dell'attivo nello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: 4 milioni di euro;
  3. Dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità.
È evidente che questi limiti sono modesti e contenuti, mettendo molte società nella situazione di dover adempiere a questa obbligazione, molte delle quali potrebbero non essere al corrente. Le altre due condizioni di obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 2477 del codice civile, sono rimaste invariate. Queste riguardano la Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato e la Srl che controlla una società soggetta all'obbligo di revisione legale dei conti.

Per verificare il superamento dei limiti dimensionali, è necessario fare riferimento ai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2022 nel caso di esercizio solare. L'obbligo di mantenere l'organo di controllo o il revisore cessa se per tre esercizi consecutivi non si supera nessuno dei limiti dimensionali, come previsto dal terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile.

Si sottolinea che in caso di mancata nomina da parte delle assemblee societarie, i Conservatori dei Registri delle imprese segnaleranno la carenza ai tribunali competenti secondo quanto previsto dall'art. 2477, comma 5, del codice civile. Gli uffici del Registro delle imprese stanno attualmente inviando lettere di sollecito alle società che, nonostante l'obbligo giuridico, non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore durante l'assemblea di approvazione del bilancio 2022.

Dopo il sollecito, i Conservatori dei Registri delle imprese procederanno alle segnalazioni di carenza ai tribunali competenti. Nel caso in cui il tribunale competente riceva la segnalazione, sarà responsabile della nomina dell'organo di controllo o del revisore, decidendo anche il tipo di controlli da applicare alla società (nomina di un sindaco o di un revisore). Inoltre, il tribunale stabilirà se la società deve essere sottoposta sia ai controlli previsti dall'art. 2403 del codice civile che alla revisione legale (nominando un sindaco unico o un collegio sindacale), oppure solo a quest'ultima (nominando esclusivamente un revisore). È importante notare che il tribunale determinerà anche il professionista da nominare e il relativo compenso, probabilmente basandosi sui parametri giudiziali indicati nel DM 140/2012, parametri che sono attualmente in fase di modifica.

mercoledì 22 novembre 2023

TITOLARE EFFETTIVO: SANZIONI IN ARRIVO PER CHI TRASCURA LA COMUNICAZIONE


L'11 dicembre 2023 segna un momento cruciale nel contesto normativo dell'antiriciclaggio. In seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 29 settembre 2023, denominato "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva," avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023, è entrato in vigore il nuovo obbligo di comunicare i titolari effettivi al Registro delle imprese presso le Camere di commercio.

Il Registro dei titolari effettivi, istituito con il Decreto MEF dell'11 marzo 2022, n. 55, in vigore dal 9 giugno 2022, ha due sezioni distintive: la prima dedicata all'iscrizione della titolarità effettiva di imprese e persone giuridiche private e la seconda, denominata "speciale," destinata all'iscrizione di trust e istituti giuridici affini.

A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre scorso, scatta un termine perentorio di 60 giorni per effettuare la comunicazione, e di conseguenza, l'adempimento deve essere completato entro l'11 dicembre 2023. Per le entità costituite dopo l'entrata in vigore del decreto (dal 9 ottobre in poi), la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'iscrizione nei registri pertinenti, nel caso di imprese e persone giuridiche private, o dalla data di costituzione, nel caso di trust e mandati fiduciari.

Il panorama normativo relativo alle attività antiriciclaggio è in costante evoluzione, con il titolare effettivo che svolge un ruolo chiave. Nel tempo, la sua definizione e le responsabilità a esso attribuite sono state ridefinite per aumentare l'efficacia nel contrastare le attività illecite e prevenire l'uso di strutture societarie poco trasparenti.

Il concetto di titolare effettivo, introdotto come elemento fondamentale nell'adeguata verifica per identificare la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica, richiede alle imprese di identificarlo e registrarlo per garantire la trasparenza nelle attività commerciali e prevenire l'utilizzo di strutture societarie complesse a fini illeciti.

Le conseguenze della mancata comunicazione della titolarità effettiva sono rilevanti sul versante sanzionatorio. L'omissione comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie, come previsto dall'art. 2630 c.c., che variano da 103 a 1.032 euro, con una riduzione a 1/3 se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni. Queste sanzioni sono accertate e contestate dalla Camera di commercio competente.

Il decreto stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate, con l'obbligo per le imprese e le persone giuridiche private di comunicare eventuali variazioni entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

La scadenza dell'11 dicembre è quindi critica e le imprese interessate devono agire tempestivamente per garantire la conformità ed evitare conseguenze negative.

martedì 21 novembre 2023

CASA DOLCE CASA. COME ARREDARE E RISPARMIARE CON IL BONUS MOBILI

 

Il bonus mobili, regolamentato dall'articolo 16, comma 2, del Decreto Legge n. 63/2013, è destinato ai contribuenti soggetti all'IRPEF che usufruiscono della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questo beneficio è legato a diversi interventi edilizi, anche quelli realizzati in economia, come indicato nella circolare n. 29/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate.
Gli interventi inclusi sono la manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali, la manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali e parti comuni di edifici residenziali, il restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari e parti comuni di edifici residenziali, la ristrutturazione edilizia (compresi demolizione e successiva ricostruzione con volume inferiore) e interventi necessari a ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi.
Il bonus si applica anche a interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie, con successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
La detrazione è concessa anche se il contribuente ha sostenuto solo una parte delle spese o ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Tuttavia, se le spese per il recupero edilizio sono sostenute da un coniuge e quelle per l'arredo dall'altro, il bonus mobili non è applicabile.
Il bonus mobili si applica all'acquisto, anche all'estero, di mobili e grandi elettrodomestici specifici. È necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abbiano inizio dall'1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
La detrazione è del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa detraibile di 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024. La detrazione può essere richiesta anche se l'acquisto dei mobili precede il pagamento delle spese di ristrutturazione, a condizione che i lavori siano in corso.
Il bonus è erogato in 10 quote annuali costanti tramite detrazione d'imposta, e non può essere trasferito in caso di decesso del contribuente o cessione dell'immobile oggetto del recupero edilizio. Nel caso di elettrodomestici, è necessario comunicare all'ENEA la classe energetica e la potenza elettrica entro 90 giorni dalla data del bonifico o di altro documento di acquisto valido. La mancata o tardiva comunicazione non comporta la perdita del diritto al bonus mobili, come indicato nella risoluzione n. 46/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate.

lunedì 20 novembre 2023

COLLABORAZIONE E AGEVOLAZIONI: LA COOPERATIVE COMPLIANCE

 

Il decreto legislativo preliminare, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2023, riguarda il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) in ambito fiscale. L'obiettivo è implementare i principi della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) per incentivare la trasparenza e la compliance fiscale. Tra le principali modifiche apportate al decreto legislativo n. 128/2015, si includono:

  1. Nuove soglie di accesso al regime: La soglia di ingresso al regime è fissata a 750 milioni di euro di ricavi o volume d'affari dal 1° gennaio 2024, con un cronoprogramma di ampliamento per consentire l'accesso a un numero sempre maggiore di soggetti.
  2. Estensione soggettiva: Viene introdotta la possibilità di accesso al regime per le imprese che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale, indipendentemente dal volume di affari, a condizione che almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit soddisfi i requisiti e che il gruppo adotti un sistema certificato di controllo del rischio fiscale.
  3. Accesso facoltativo al regime: I contribuenti che non soddisfano i requisiti per l'accesso al regime possono optare per l'adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale per due anni, con benefici premiali come la riduzione delle sanzioni.
  4. Requisiti per l'accesso al regime: Si richiede ai contribuenti di dotarsi di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, certificato da professionisti indipendenti.
  5. Doveri di chi accede al regime: Viene prevista l'emanazione di un codice di condotta che elenchi gli impegni reciproci tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Si prevede la pubblicazione periodica delle operazioni ritenute di pianificazione fiscale aggressiva.
  6. Effetti dell'adesione al regime: L'adesione consente una valutazione preventiva dei rischi fiscali e una procedura abbreviata di interpello preventivo. Il periodo di accertamento viene ridotto di due anni.
  7. Regime sanzionatorio: Viene introdotto un restyling del regime sanzionatorio, con la non applicazione delle sanzioni amministrative per chi aderisce al regime e comunica tempestivamente e in modo completo i rischi fiscali. Le sanzioni vengono ridotte nel caso di comportamenti riconducibili a rischi non significativi.
  8. Effetti premiali: Per potenziare gli effetti premiali, si prevede l'esonero dalla prestazione di garanzia per il rimborso IVA e una riduzione dei termini di accertamento per i contribuenti con sistema di controllo del rischio fiscale certificato.
  9. Procedure: L'adesione avviene mediante domanda telematica, con la comunicazione dell'ammissione al regime entro 120 giorni. Sono previste procedure di osservazione e la possibilità di interlocuzione preventiva "rafforzata" in caso di risposta sfavorevole.

Il decreto mira a favorire una collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti per prevenire i rischi fiscali, semplificare il rapporto tributario e ridurre le sanzioni.


sabato 18 novembre 2023

CAMBIA PASSO: VOUCHER ENERGETICI PER IMPRESE INNOVATIVE A ROMA

 

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “La doppia transizione: digitale ed ecologica”, autorizzato con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023, sostiene gli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia rivolti al miglioramento delle condizioni ambientali e dell’efficienza energetica nell’ambito del processo di transizione ecologica del territorio.

Il Bando Voucher Transizione Energetica – anno 2023 prevede contributi a fondo perduto per consulenza, formazione e impianti, macchinari e attrezzature finalizzati all’efficientamento energetico dell’impresa e all’introduzione di fonti di produzione energetica rinnovabili.

Le risorse messe a disposizione delle imprese per la misura ammontano a complessivi euro 2.500.000,00. 

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole o medie imprese aventi sede legale e/o unità locale a Roma e provincia.
Le imprese devono essere, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, con il pagamento del diritto annuale e con la dichiarazione dell’attività svolta.

Spese ammissibili

A. SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA:

  1. audit energetico e diagnosi energetica dei processi;
  2. spese progettuali e legali per la creazione di Comunità Energetiche;
  3. redazione di piani di efficientamento energetico;
  4. sistemi di gestione energetica ISO 5001;

B. SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE:

  1. costi per la formazione del personale interno per la creazione di una figura aziendale di esperto gestione energetica (EGE) o energy manager;

C. SPESE PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE:

  1. acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione
  2. acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; 
  3. acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell’intervento; 
  4. acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento; 
  5. acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
  6. acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento ovvero di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico ovvero al recupero di cascami di energia.

Spese per impianti, macchinari e attrezzature

Se l’impresa presenta spese relative a questa tipologia, in sede di rendicontazione dell’intervento effettuato (dopo la fase di concessione del voucher) deve allegare la relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o di un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia), esclusivamente utilizzando il modello predisposto dalla Camera, che certifichi il dettaglio dell’intervento realizzato con evidenza, a pena di inammissibilità, del risparmio energetico conseguito attraverso l’intervento ovvero della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Entità del contributo

Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher, pari al 70% delle spese ammissibili, fino all’ importo massimo di euro 10.000,00 a impresa
Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di euro 3.000,00 (al netto dell’IVA). 

Modalità di invio della domanda

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa richiedente, attraverso lo strumento Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 14:00 del 21 novembre 2023 alle ore 14:00 del 21 dicembre 2023
Sono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. 
Le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Per l'invio telematico è necessario accedere tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it e procedere con il seguente percorso, a partire dalle ore 14:00 del 21 novembre 2023:

  • Sportello Pratiche
  • Servizi e-gov
  • Contributi alle imprese
  • Accedi
  • Selezionare lo sportello "Camera di Commercio di Roma" e selezionare il bando "Bando Voucher Transizione Energetica – Anno 2023"
  • Compilare il form con i dati dell'impresa dal quale si genererà il Modello base della domanda
  • Firmare digitalmente il modello e riallegarlo
  • Procedere con la funzione "Allega" per allegare tutti i documenti previsti dal Bando firmati digitalmente

Non è ammesso il precaricamento della domanda nel sistema: solo a partire dalle ore 14:00 del 21 novembre sarà possibile accedere al Bando e inserire la domanda.