Le società a responsabilità limitata (Srl) costituite alla
data del 16 marzo 2019, con un esercizio coincidente con l'anno solare, e che
nel corso del 2021 e del 2022 hanno superato i nuovi limiti dimensionali
relativi all'attivo, ai ricavi e agli occupati, erano tenute a procedere
obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo o di un revisore entro
la data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022. Tale data poteva
essere fissata al più tardi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio,
cioè entro il 30 aprile 2023, o entro 180 giorni in casi eccezionali, entro il
29 giugno 2023.
L'articolo 2477, comma 2, lettera c) del codice civile, così
come modificato dal Codice della crisi, stabilisce che i limiti dimensionali
che, se superati per almeno due esercizi consecutivi, rendono obbligatoria la
nomina dell'organo di controllo o del revisore in una Srl sono i seguenti:
- Totale dell'attivo nello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: 4 milioni di euro;
- Dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità.
Per verificare il superamento dei limiti dimensionali, è
necessario fare riferimento ai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre
2021 e 2022 nel caso di esercizio solare. L'obbligo di mantenere l'organo di
controllo o il revisore cessa se per tre esercizi consecutivi non si supera
nessuno dei limiti dimensionali, come previsto dal terzo comma dell'articolo
2477 del codice civile.
Si sottolinea che in caso di mancata nomina da parte delle
assemblee societarie, i Conservatori dei Registri delle imprese segnaleranno la
carenza ai tribunali competenti secondo quanto previsto dall'art. 2477, comma
5, del codice civile. Gli uffici del Registro delle imprese stanno attualmente
inviando lettere di sollecito alle società che, nonostante l'obbligo giuridico,
non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore
durante l'assemblea di approvazione del bilancio 2022.
Dopo il sollecito, i Conservatori dei Registri delle imprese
procederanno alle segnalazioni di carenza ai tribunali competenti. Nel caso in
cui il tribunale competente riceva la segnalazione, sarà responsabile della
nomina dell'organo di controllo o del revisore, decidendo anche il tipo di
controlli da applicare alla società (nomina di un sindaco o di un revisore).
Inoltre, il tribunale stabilirà se la società deve essere sottoposta sia ai
controlli previsti dall'art. 2403 del codice civile che alla revisione legale
(nominando un sindaco unico o un collegio sindacale), oppure solo a
quest'ultima (nominando esclusivamente un revisore). È importante notare che il
tribunale determinerà anche il professionista da nominare e il relativo
compenso, probabilmente basandosi sui parametri giudiziali indicati nel DM
140/2012, parametri che sono attualmente in fase di modifica.