lunedì 20 novembre 2023

COLLABORAZIONE E AGEVOLAZIONI: LA COOPERATIVE COMPLIANCE

 

Il decreto legislativo preliminare, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2023, riguarda il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) in ambito fiscale. L'obiettivo è implementare i principi della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) per incentivare la trasparenza e la compliance fiscale. Tra le principali modifiche apportate al decreto legislativo n. 128/2015, si includono:

  1. Nuove soglie di accesso al regime: La soglia di ingresso al regime è fissata a 750 milioni di euro di ricavi o volume d'affari dal 1° gennaio 2024, con un cronoprogramma di ampliamento per consentire l'accesso a un numero sempre maggiore di soggetti.
  2. Estensione soggettiva: Viene introdotta la possibilità di accesso al regime per le imprese che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale, indipendentemente dal volume di affari, a condizione che almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit soddisfi i requisiti e che il gruppo adotti un sistema certificato di controllo del rischio fiscale.
  3. Accesso facoltativo al regime: I contribuenti che non soddisfano i requisiti per l'accesso al regime possono optare per l'adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale per due anni, con benefici premiali come la riduzione delle sanzioni.
  4. Requisiti per l'accesso al regime: Si richiede ai contribuenti di dotarsi di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, certificato da professionisti indipendenti.
  5. Doveri di chi accede al regime: Viene prevista l'emanazione di un codice di condotta che elenchi gli impegni reciproci tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Si prevede la pubblicazione periodica delle operazioni ritenute di pianificazione fiscale aggressiva.
  6. Effetti dell'adesione al regime: L'adesione consente una valutazione preventiva dei rischi fiscali e una procedura abbreviata di interpello preventivo. Il periodo di accertamento viene ridotto di due anni.
  7. Regime sanzionatorio: Viene introdotto un restyling del regime sanzionatorio, con la non applicazione delle sanzioni amministrative per chi aderisce al regime e comunica tempestivamente e in modo completo i rischi fiscali. Le sanzioni vengono ridotte nel caso di comportamenti riconducibili a rischi non significativi.
  8. Effetti premiali: Per potenziare gli effetti premiali, si prevede l'esonero dalla prestazione di garanzia per il rimborso IVA e una riduzione dei termini di accertamento per i contribuenti con sistema di controllo del rischio fiscale certificato.
  9. Procedure: L'adesione avviene mediante domanda telematica, con la comunicazione dell'ammissione al regime entro 120 giorni. Sono previste procedure di osservazione e la possibilità di interlocuzione preventiva "rafforzata" in caso di risposta sfavorevole.

Il decreto mira a favorire una collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti per prevenire i rischi fiscali, semplificare il rapporto tributario e ridurre le sanzioni.


sabato 18 novembre 2023

CAMBIA PASSO: VOUCHER ENERGETICI PER IMPRESE INNOVATIVE A ROMA

 

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “La doppia transizione: digitale ed ecologica”, autorizzato con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023, sostiene gli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia rivolti al miglioramento delle condizioni ambientali e dell’efficienza energetica nell’ambito del processo di transizione ecologica del territorio.

Il Bando Voucher Transizione Energetica – anno 2023 prevede contributi a fondo perduto per consulenza, formazione e impianti, macchinari e attrezzature finalizzati all’efficientamento energetico dell’impresa e all’introduzione di fonti di produzione energetica rinnovabili.

Le risorse messe a disposizione delle imprese per la misura ammontano a complessivi euro 2.500.000,00. 

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole o medie imprese aventi sede legale e/o unità locale a Roma e provincia.
Le imprese devono essere, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, con il pagamento del diritto annuale e con la dichiarazione dell’attività svolta.

Spese ammissibili

A. SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA:

  1. audit energetico e diagnosi energetica dei processi;
  2. spese progettuali e legali per la creazione di Comunità Energetiche;
  3. redazione di piani di efficientamento energetico;
  4. sistemi di gestione energetica ISO 5001;

B. SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE:

  1. costi per la formazione del personale interno per la creazione di una figura aziendale di esperto gestione energetica (EGE) o energy manager;

C. SPESE PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE:

  1. acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione
  2. acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; 
  3. acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell’intervento; 
  4. acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento; 
  5. acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
  6. acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento ovvero di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico ovvero al recupero di cascami di energia.

Spese per impianti, macchinari e attrezzature

Se l’impresa presenta spese relative a questa tipologia, in sede di rendicontazione dell’intervento effettuato (dopo la fase di concessione del voucher) deve allegare la relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o di un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia), esclusivamente utilizzando il modello predisposto dalla Camera, che certifichi il dettaglio dell’intervento realizzato con evidenza, a pena di inammissibilità, del risparmio energetico conseguito attraverso l’intervento ovvero della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Entità del contributo

Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher, pari al 70% delle spese ammissibili, fino all’ importo massimo di euro 10.000,00 a impresa
Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di euro 3.000,00 (al netto dell’IVA). 

Modalità di invio della domanda

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa richiedente, attraverso lo strumento Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 14:00 del 21 novembre 2023 alle ore 14:00 del 21 dicembre 2023
Sono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. 
Le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Per l'invio telematico è necessario accedere tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it e procedere con il seguente percorso, a partire dalle ore 14:00 del 21 novembre 2023:

  • Sportello Pratiche
  • Servizi e-gov
  • Contributi alle imprese
  • Accedi
  • Selezionare lo sportello "Camera di Commercio di Roma" e selezionare il bando "Bando Voucher Transizione Energetica – Anno 2023"
  • Compilare il form con i dati dell'impresa dal quale si genererà il Modello base della domanda
  • Firmare digitalmente il modello e riallegarlo
  • Procedere con la funzione "Allega" per allegare tutti i documenti previsti dal Bando firmati digitalmente

Non è ammesso il precaricamento della domanda nel sistema: solo a partire dalle ore 14:00 del 21 novembre sarà possibile accedere al Bando e inserire la domanda.


venerdì 17 novembre 2023

COMPENSAZIONI FISCALI 2024. LE SORPRESE IN ARRIVO!

 

Cambiano le compensazioni in F24, o almeno è questa la proposta contenuta nella legge di Bilancio 2024 attualmente in fase di esame parlamentare, che ha l’obiettivo di contrastare abusi e condotte illecite che si sono manifestati negli ultimi anni, in particolare le frodi legate all'utilizzo di crediti fiscali inesistenti per estinguere posizioni debitorie, anche presso enti diversi, soprattutto in ambito previdenziale.
Le nuove regole prevedono diverse modifiche significative.
Innanzitutto, si propone l'obbligo generale di utilizzare i servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi di compensazioni attraverso il modello F24. Inoltre, si vieta la compensazione di crediti con debiti d'imposta nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relative sanzioni o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, se l'importo complessivo supera i 100.000 euro.
Le regole per le compensazioni dei contributi previdenziali subiranno anch'esse importanti modifiche. L'utilizzo dei canali telematici delle Entrate diventa obbligatorio anche per la compensazione di debiti d'imposta con crediti verso l'INPS e l'INAIL. Ci saranno nuove restrizioni anche per coloro che hanno visto la chiusura automatica della partita IVA a causa di comportamenti fraudolenti.
Tuttavia, è importante notare che la legge è ancora in fase di esame parlamentare e potrebbe subire ulteriori modifiche. Una delle principali novità introdotte riguarda la stretta sulle compensazioni effettuate tramite il modello F24 a partire dal 1° luglio 2024. Attualmente, è possibile eseguire versamenti in compensazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione solo se il saldo finale è positivo. Con la nuova legge, questa possibilità verrebbe eliminata.
La legge propone anche limitazioni per i contribuenti con debiti nei confronti dell'Erario. Coloro che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, senza provvedimenti di sospensione o pagamenti scaduti, non potranno avvalersi della compensazione tramite modello F24 a partire dal 1° luglio 2024. Questa esclusione sarà revocata solo quando le violazioni contestate saranno completamente risolte.
Altre restrizioni riguardano la compensazione dei crediti verso l'INPS e l'INAIL. Vengono introdotti nuovi limiti e regole per la compensazione di crediti di qualsiasi importo maturati nei confronti di questi enti. Ad esempio, la compensazione dei crediti contributivi verso l'INPS potrà essere effettuata solo dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi.
Infine, la legge propone di estendere il divieto di compensazione dei crediti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA. Attualmente, tale divieto si applica a partire dalla data di notifica del provvedimento e continua fino a quando la partita IVA risulta cessata. Con la modifica proposta, questo divieto si estenderebbe anche ai contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA a causa di rischi legati al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie.

giovedì 16 novembre 2023

STRATEGIE VINCENTI: COME VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

 


La Legge di Bilancio 2023, nei commi 100-105, ha reintrodotto una misura molto attesa da numerosi contribuenti. Si tratta della facoltà di spostare al di fuori delle società gli immobili non direttamente impiegati nell'attività, godendo di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette, insieme a una riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

La scadenza originariamente fissata per il 30 settembre 2023 è stata prorogata al 30 novembre dal Decreto Proroghe GU n 228 del 29 settembre, che ha anche modificato i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, la quale dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023.

Soggetti e beni coinvolti

Possono accedere a questa attribuzione agevolata le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che possiedono:

  • immobili diversi da quelli di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Si tratta quindi di immobili non utilizzati come strumenti per l'attività (sono consentite solo assegnazioni di immobili strumentali solo per natura o non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio);
  • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.

Le stesse condizioni dell'assegnazione agevolata si applicano alla cessione ai soci e alla trasformazione della società in una società semplice. È richiesto che tutti i soci, al momento dell'operazione agevolata, fossero iscritti nel libro soci (o comunque risultassero soci) alla data del 30 settembre 2022. Il termine è stato riaperto, con scadenze diverse, anche per l'estromissione degli immobili da parte dell'imprenditore individuale.

Imposte dirette

Nel regime ordinario, l'assegnazione di un bene comporta che il suo valore normale (ovvero il valore di mercato), dedotto il costo fiscale, concorra alla formazione di una plusvalenza soggetta alle imposte ordinarie (Irpef e Irap per le società di persone, Ires e Irap per le società di capitali). Tuttavia, nel regime agevolato, non è dovuta alcuna imposta diretta, tranne un'imposta sostitutiva omnicomprensiva dell'8% (che diventa 10,5% per le società risultanti non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione). Le riserve in sospensione d'imposta annullate per l'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono soggette ad imposta sostitutiva al 13%.

Imposte indirette

Per le imposte indirette è necessario determinare se l'assegnazione debba essere soggetta a Iva o meno. Nel primo caso, non sarà soggetta a imposta di registro in applicazione del principio di alternatività Iva/registro, di cui all'articolo 40 del d.p.r. 131/86; potrebbe comunque essere soggetta ad imposte ipotecaria e catastale. Nel secondo caso, l'assegnazione è soggetta a imposta proporzionale di registro. È essenziale comprendere il trattamento Iva dell'assegnazione, poiché non è soggetto ad alcuna agevolazione a causa dei vincoli comunitari, potendo talvolta costituire un ostacolo all'assegnazione.

Se l'assegnazione è soggetta ad imposta di registro e ad imposte ipotecaria e catastale, la disciplina dell'assegnazione agevolata prevede che la prima imposta sia dimezzata rispetto alla misura ordinaria, mentre le seconde siano dovute sempre nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Base imponibile dell'assegnazione agevolata

Un aspetto spesso cruciale per i contribuenti, più della sola imposta sostitutiva e della riduzione dell'imposta di registro, è la possibilità di determinare la base imponibile in misura pari a quella risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del d.p.r. 131/86. In altre parole, il contribuente, se conveniente, può corrispondere le imposte dovute sulla base del valore catastale dei beni (rendita per moltiplicatori dell'imposta di registro) e non sulla base del valore normale.

Scadenze

L'assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice possono essere effettuate entro il 30 novembre 2023. L'imposta sostitutiva, che inizialmente poteva essere versata in due soluzioni (il 60% entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023), ora deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023, come stabilito dal Decreto Proroghe - GU n 228 del 29 settembre.


mercoledì 15 novembre 2023

CONDOMINIO. PRESIDENTE E SEGRETARIO: SONO DAVVERO NECESSARI?


La Legge N° 220/2012, che ha introdotto la Riforma del Condominio, non ha stabilito alcuna prescrizione riguardante la designazione del Presidente e del Segretario. Di conseguenza, non esiste un obbligo normativo per la nomina di tali figure che possa compromettere la validità del verbale dell'assemblea condominiale. Questo è in netto contrasto con i requisiti delineati dall'art. 2375 del codice civile, intitolato "Verbale delle deliberazioni dell’assemblea," nel contesto del diritto societario, in cui le decisioni dell'assemblea devono essere registrate in un verbale firmato dal presidente e dal sottosegretario o dal notaio.

La Corte di legittimità ha chiarito che l'efficacia del verbale dell'assemblea condominiale ha la natura giuridica di un documento privato. Pertanto, il valore legale del verbale assembleare, accompagnato dalle firme del presidente e del segretario, serve a indicare l'origine delle dichiarazioni da parte dei firmatari (Cass. Ord. N° 11375/2017).

Il Decreto Legge N° 104 del 14 agosto 2020, successivamente convertito nella Legge N° 126 del 13 ottobre 2020, ha confermato e modificato le procedure per le assemblee, come specificato nell'art. 66 disp. att. c.c. L'art. 63 di tale decreto ha introdotto, al comma 1 bis, lettera b), la possibilità che la partecipazione all'assemblea avvenga tramite videoconferenza, previo consenso di tutti i condomini. In questo caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, viene trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità della convocazione.

Pertanto, sebbene il Presidente e il Segretario siano richiamati nell'art. 66 disp. att. c.c., eventuali difetti legati alla loro nomina, revoca, firma o rimozione sono considerati semplici irregolarità che non compromettono la legittimità della deliberazione. Tali irregolarità non sono equiparabili, ad esempio, al difetto di convocazione o alla mancanza dei quorum necessari, e di conseguenza, qualsiasi indagine su tali questioni sarebbe considerata irrilevante (Trib. Civ. Roma Sez. V Sent n. 17028/2020).

martedì 14 novembre 2023

DUE MESI ANCORA PER UNA CASA GREEN


 

Fino al 31 dicembre 2023, si dispone di un periodo per beneficiare dell'agevolazione relativa all'acquisto di proprietà residenziali classificate come energeticamente efficienti, appartenenti alle classi A e B.

Se la situazione rimarrà invariata, il "bonus case green" scadrà entro la fine del 2023. L'incentivo per l'acquisto di abitazioni in classi energetiche A e B è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, che stabilisce al comma 76 dell'articolo 1:

«Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi».

In pratica, l'agevolazione si traduce in una detrazione Irpef del 50% dell'IVA pagata da chi acquista una casa in classi energetiche A o B direttamente da un'impresa di costruzione o ristrutturazione. Questa detrazione viene suddivisa in dieci quote annuali di uguale importo. È importante sottolineare che la classe energetica deve essere certificata mediante un Attestato di Prestazione Energetica (APE), che deve essere allegato obbligatoriamente all'atto di acquisto.

Al momento, quindi, restano solo due mesi per usufruire di questo beneficio, a meno che il Governo non decida di prorogare la misura, anche se questa eventualità è remota, considerando la stretta sulle agevolazioni legate all’efficienza energetica e alla ristrutturazione edilizia.

lunedì 13 novembre 2023

CAMBIA UNA SCADENZA: CHI NE BENEFICIA E COME


 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli in merito alla proroga del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, disposta mediante il decreto Anticipi. La circolare n. 31/E del 2023 delinea le condizioni per usufruire della proroga, specificando che possono beneficiarne le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi fino a 170.000 euro, anche se tenute a effettuare il versamento in un'unica soluzione.

Da questa estensione sono esclusi i contribuenti non titolari di partita IVA e i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche, come ad esempio società di capitali e enti non commerciali.

Il decreto Anticipi, all'articolo 4, stabilisce che per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, in base alla dichiarazione Redditi PF 2023, è differito al 16 gennaio 2024. Inoltre, è prevista la possibilità di rateizzare il versamento in 5 rate mensili di pari importo da gennaio a maggio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese. Sui pagamenti successivi alla prima rata si applicano interessi pari al 4% annuo.

La circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 fornisce ulteriori chiarimenti sui beneficiari della proroga. Possono usufruire della stessa le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi fino a 170.000 euro, includendo imprenditori individuali, lavoratori autonomi e imprenditori titolari di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Al contrario, non beneficiano del rinvio i contribuenti non titolari di partita IVA, i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società di capitali ed enti non commerciali) e le persone fisiche titolari di partita IVA che dichiarano ricavi o compensi superiori a 170.000 euro per l'anno d'imposta 2022.

Per verificare il rispetto della soglia dei 170.000 euro, occorre fare riferimento ai compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2022. Nel caso di più attività svolte dal contribuente, è necessario sommare i ricavi e i compensi relativi a ciascuna attività. Per le persone fisiche che esercitano contemporaneamente attività di lavoro autonomo e impresa, è richiesta la somma dei ricavi e compensi di entrambe le attività.

Nel caso di attività agricole o agricole connesse, la proroga si applica solo se, nel 2022, il contribuente è titolare di reddito d'impresa. In questo caso, anziché considerare l'ammontare dei ricavi, si deve prendere in considerazione il volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Se non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IVA, si tiene conto dell'ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si considera il volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.