lunedì 13 novembre 2023

CAMBIA UNA SCADENZA: CHI NE BENEFICIA E COME


 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli in merito alla proroga del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, disposta mediante il decreto Anticipi. La circolare n. 31/E del 2023 delinea le condizioni per usufruire della proroga, specificando che possono beneficiarne le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi fino a 170.000 euro, anche se tenute a effettuare il versamento in un'unica soluzione.

Da questa estensione sono esclusi i contribuenti non titolari di partita IVA e i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche, come ad esempio società di capitali e enti non commerciali.

Il decreto Anticipi, all'articolo 4, stabilisce che per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, in base alla dichiarazione Redditi PF 2023, è differito al 16 gennaio 2024. Inoltre, è prevista la possibilità di rateizzare il versamento in 5 rate mensili di pari importo da gennaio a maggio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese. Sui pagamenti successivi alla prima rata si applicano interessi pari al 4% annuo.

La circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 fornisce ulteriori chiarimenti sui beneficiari della proroga. Possono usufruire della stessa le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi fino a 170.000 euro, includendo imprenditori individuali, lavoratori autonomi e imprenditori titolari di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Al contrario, non beneficiano del rinvio i contribuenti non titolari di partita IVA, i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società di capitali ed enti non commerciali) e le persone fisiche titolari di partita IVA che dichiarano ricavi o compensi superiori a 170.000 euro per l'anno d'imposta 2022.

Per verificare il rispetto della soglia dei 170.000 euro, occorre fare riferimento ai compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2022. Nel caso di più attività svolte dal contribuente, è necessario sommare i ricavi e i compensi relativi a ciascuna attività. Per le persone fisiche che esercitano contemporaneamente attività di lavoro autonomo e impresa, è richiesta la somma dei ricavi e compensi di entrambe le attività.

Nel caso di attività agricole o agricole connesse, la proroga si applica solo se, nel 2022, il contribuente è titolare di reddito d'impresa. In questo caso, anziché considerare l'ammontare dei ricavi, si deve prendere in considerazione il volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Se non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IVA, si tiene conto dell'ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si considera il volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

mercoledì 21 giugno 2023

STAY FRESH: 3 BONUS PER I CONDIZIONATORI

 


Tre opportunità per procedere all'acquisto di condizionatori con pompa di calore.
Partendo dal bonus ristrutturazioni, è possibile ottenere la detrazione del 50% per l’installazione di condizionatori d’aria estivi, solo se con pompa di calore, anche non ad alta efficienza. In questo caso, il limite di spesa è di 96mila euro (lo sconto di imposta massimo, quindi, è di 48mila euro): l’intervento va effettuato su unità immobiliari residenziali e non è necessaria la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale.
L’alternativa è l’ecobonus al 65%. Questa agevolazione è disponibile su qualunque tipologia di immobile e con un limite di detrazione di 30mila euro. Vale, però, soltanto per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, con un coefficiente di prestazione COP/GUE e con un indice di efficienza energetica EER maggiore o uguale ai valori minimi dell’allegato F del decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020.
L’alternativa, ancora per qualche mese (la scadenza è fissata a fine anno per questa versione dello sconto), è il superbonus al 90%: il lavoro che andrebbe al 65%, infatti, può essere agevolato al 90%, come intervento trainante o trainato.
Per i condomini questa possibilità è disponibile fino al 31 dicembre, senza particolari condizioni. Mentre per le unifamiliari e le unità indipendenti ci sono diversi paletti da rispettare: soprattutto, un reddito massimo di 15mila euro, calcolato secondo il nuovo quoziente familiare.
A questo, poi, si aggiungono tutte le diverse condizioni legate al superbonus, come il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità. 

Fonte: Il Sole 24 Ore 20/06/2023

venerdì 12 maggio 2023

Cosa succede se modifico i dati alla dichiarazione precompilata!

 

A partire dall'11 maggio è possibile accedere, nella propria area riservata, alla dichiarazione precompilata e procedere con operazioni quali:

  • visualizzazione e stampa
  • accettazione o modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione e invio
  • annullamento della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata
  • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso
  • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata
  • consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata
Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, deve inserire un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell'apposita sezione della propria area riservata.
La fase del controllo dei dati è estremamente importante in quanto permette al contribuente di verificare se nella dichiarazione precompilata risultano presenti tutti gli elementi a lui noti, sia in relazione ai redditi che alle spese.
Quando si ha a che fare con una dichiarazione precompilata, occorre fare molta attenzione all’opportunità o meno di fare alcune modifiche, sempre che le stesse non siano obbligatoriamente richieste. Infatti, l’invio di un modello senza o con modifiche ha importanti risvolti in termini di controlli.
Invio senza modifiche
La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Il vantaggio di accettare la dichiarazione consiste nell'esenzione dai controlli formali, pur restando la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute
Invio con modifiche
La seconda alternativa è quella di modificare la dichiarazione precompilata e trasmetterla. 
In questo caso occorre distinguere a seconda che la dichiarazione venga inviata: 
  • direttamente o mediante il sostituto d’imposta; 

  • mediante un CAF o professionista. 
Nella prima ipotesi (invio diretto o tramite sostituto) l’Agenzia effettua:
  • un controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali); la stessa esclusione prevista nel caso di dichiarazione accettata senza modifiche opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati; inoltre, con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica; 
  • un controllo preventivo, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine ed erogazione dei rimborsi non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il controllo preventivo si applica in caso di modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 maggio 2022 ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Fonte: IPSOA, quotidiano 29/04/2023

mercoledì 19 aprile 2023

Al via la stagione della precompilata

 

Partirà ufficialmente il prossimo 2 maggio la stagione del 730, quando i contribuenti potranno accedere per la prima volta al modello predisposto dall'Agenzia delle entrate. 
Da giovedì 11 maggio sarà possibile, per chi opta per la modalità fai da te, accettare e reinviare il modello all'amministrazione finanziaria oppure inserire modifiche e integrazioni rispetto alle informazioni e al calcolo preposto. 
Il calendario del 730 si concluderà il 2 ottobre, mentre il modello Redditi potrà essere presentato entro il 30 novembre 2023.

lunedì 3 aprile 2023

E' possibile vietare il possesso di un animale in condominio?


La nuova formulazione dell’articolo 1138 del codice civile nega ai regolamenti condominiali la possibilità di vietare il possesso o la detenzione di animali domestici. Il termine animali da compagnia è stato sostituito dal più vago animali domestici dai confini più vacui. Resta salva la facoltà dell’assemblea condominiale di disciplinare l’uso degli spazi o dei servizi comuni da parte dei proprietari di animali e il comportamento che essi devono tenere all’interno del complesso condominiale.

lunedì 21 novembre 2022

Nuovo contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

 


A partire da domani 22 novembre le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007: 56.10 (ristoranti), 56.30 (bar), 93.11.2 (gestione di piscine), 56.21 (catering per eventi), 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie) che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione di ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019, che risultano iscritte e attive nel Registro delle imprese e che hanno sede legale o operativa ubicata in Italia potranno presentare domanda per accedere ai contributi destinati al settore di cui al decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Il termine per la presentazione è al 6 dicembre, successivamente l'Agenzia delle Entrate suddividerà i finanziamenti disponibili per il contributo stabiliti dal Dl n.73/2021. L'importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili, determinata in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" riportato nella domanda. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'istanza. Per compilare e inviare la domanda si potrà utilizzare il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione sarà anche possibile utilizzare software di mercato che rispettino le specifiche tecniche emanate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, inviando la domanda tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia. Nello stesso periodo previsto per la presentazione della domanda sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova richiesta, in sostituzione di quella precedentemente inviata.


martedì 8 novembre 2022

Il registro del titolare effettivo: gli step da seguire

 

Le Camere di Commercio stanno procedendo all'invio alle imprese - società di capitali, trust, associazioni e fondazioni - di pec per sollecitare l'inoltro delle comunicazioni di informazioni sui titolari effettivi. Tralasciando l'aspetto tutt'altro che secondario che il relativo registro ad oggi non risulta ancora in essere per la mancanza di alcuni provvedimenti, vediamo quale sarà la procedura da seguire. 
Il punto di accesso è rappresentato dal portale web dedicato con il quale sarà possibile comunicare il nominativo del titolare effettivo e consultare il registro stesso. Per presentare la pratica occorrerà accedere all'applicativo Dire o ad altri applicativi presenti sul mercato, occorrerà sottoscrivere un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo pec per ricevere le comunicazioni della Camera di Commercio, infatti, bisogna precisare, che non sarà consentita la procura speciale e i soggetti obbligati dovranno procedere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo del Mise. La sanzione per mancata o tardiva comunicazione è amministrativa, da 103 a 1.032, quella per comunicazione falsa ha rilevanza penale e prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.