martedì 4 ottobre 2022

Credito a rischio per le aziende senza politiche ESG: ma di cosa parliamo?

Secondo una ricerca demoscopica condotta dal Cerved su un campione di 16 mila imprese italiane quelle che hanno completato la transizione ESG possono contare, soprattutto se di piccole dimensioni, su un rischio di credito 5 volte inferiore rispetto a quelle realtà imprenditoriali che non hanno ancora definito tale passaggio. 

Cerved Rating Agency ha analizzato dinamicamente gli andamenti delle correlazioni tra il 2021 e il 2022. L’analisi evidenzia come le imprese che avevano ricevuto valutazione di sostenibilità alta nel 2021 abbiano riscontrato performance creditizie maggiori rispetto alla media del portafoglio.

Il rating ESG (Environmental, Social and Governance) si affianca al Rating tradizionale certificando la solidità dell'impresa considerando gli aspetti ambientali, sociali e di governance per cui sarà sostenibile un'impresa che:

  • crea valore condiviso con tutti gli stakeholder in modo duraturo nel tempo;
  • valuta le decisioni aziendali considerandone tutti gli impatti che determinano, non solo economici;
  • comunica gli impatti di sostenibilità delle decisioni per ciascun fattore ESG.
L'impresa sostenibile è attenta, quindi, a tre fattori:
  • Ambientale - Enviromental: che considera i rischi legati ai cambiamenti climatici e quindi attenta alla riduzione delle emissioni di CO2, all’efficienza energetica, all’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali (es. acqua), che adotta politiche contrastanti all’inquinamento dell’aria e dell’acqua e allo spreco delle risorse naturali e alla deforestazione;
  • Sociale - Social:  che include politiche qualitative per l’ambiente di lavoro, per le relazioni sindacali, per il controllo della catena di fornitura, oltre che attenta alle diversità di sesso, abilità ed età, agli standard lavorativi, alle condizioni di sicurezza sul posto di lavoro, al rispetto dei diritti umani e ad una assunzione di responsabilità sociale a tutto tondo;
  • Governo societario - Governance: che riguarda l’etica e la trasparenza del governo societario e che riguarda la presenza di consiglieri indipendenti o non esecutivi, le politiche di diversità nella composizione dei CdA, la presenza di piani ed obiettivi di sostenibilità legati alla remunerazione del board, oltre che, le procedure di controllo, le policy e più in generale i comportamenti dei vertici e dell’azienda in termini di etica e compliance

domenica 2 ottobre 2022

Energia elettrica: le misure per fronteggiare l'emergenza

 


Con le bollette per l'energia elettrica che saranno recapitate prossimamente con un aumento del 59% - e ne è stato scongiurato uno del 100% - una domanda sorge spontanea tra imprese e famiglie, ed è una domanda che soprattutto per le imprese si affianca ad un'altra preoccupazione rappresentata dall'imminente inoltro da parte dell'Agenzia delle entrate di una carrellata di avvisi bonari: che agevolazioni sono previste per le imprese ad alto tasso di consumi energetici? 

Innanzitutto è previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica, in favore delle "imprese a forte consumo di energia elettrica" (cosiddette imprese energivore) "di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017". In particolare, sono previsti i seguenti crediti d’imposta sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata: 

  • del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019; 
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019; 
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019; 
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Sono previsti questi crediti d'imposta:
  • del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Novità sono state introdotte con il decreto Aiuti ter: le imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ottengono il contributo se hanno subìto un incremento del costo per kWh, superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. In questo caso il contributo sotto forma di credito di imposta è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. 

 Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese a forte consumo di energia e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. 

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse d quelle a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione è concedibile se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

mercoledì 28 settembre 2022

Al via gli sportelli per la richiesta del bonus una tantum

 



Finalmente attiva la possibilità di richiedere il bonus una tantum da € 200 (per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro) o da € 350 (per i lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro)
La platea dei beneficiari è composta dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996, ovvero: 
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani; 
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;  
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione; 
- pescatori autonomi anche associati in cooperative o compagnie e con rapporto di lavoro autonomo; 
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; 
- coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Molteplici i requisiti da possedere congiuntamente che consentono l’attribuzione del bonus:
a) reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i trattamenti di fine rapporto e il reddito della casa di abitazione) non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 reddito. Si tratta del dato rilevabile dal modello “Redditi Persone fisiche 2022” al rigo RN1 colonna 1, da cui vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori e l reddito fondiario dell’abitazione principale, riportati al rigo RN 2;
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022; 
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; 
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità; 
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022. L’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con l’indennità di APE sociale; 
f) non essere percettore delle prestazioni bonus 200 euro per i dipendenti e bonus 200 euro per i pensionati.
Con la circolare n. 103 del 26/09/2022 l’INPS precisa che per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.
Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.


mercoledì 21 settembre 2022

Nuovo bonus in arrivo

 


Altro bonus in arrivo. Il decreto Aiuti ter approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 settembre conferma l’erogazione di un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, i pensionati, i disoccupati e i lavoratori autonomi.
I lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538 riceveranno automaticamente con la busta paga del periodo il contributo di € 150 a condizione che non siano titolari ad altro titolo della stessa indennità, dovranno a tal fine presentare una dichiarazione di responsabilità. L’indennità è riconosciuta anche se il lavoratore è interessato da eventi che attribuiscono il diritto alla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.
I pensionati riceveranno direttamente dall’INPS l’importo del contributo con l’erogazione pensionistica del mese di novembre a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF non superi i 20.000 euro e siano residenti in Italia.
I lavoratori domestici riceveranno automaticamente il contributo nel mese di novembre se già destinatari del bonus 200 euro.
Erogazione diretta nl mese di novembre anche per i percettori di NASPI e di disoccupazione agricola.
Il bonus da 200 euro previsto per i lavoratori autonomi e i professionisti è incrementato di € 150 a condizione che nel 2021 gli interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro

mercoledì 31 agosto 2022

Scadenza del termine per l’emissione delle e-fatture di luglio


 

Scade oggi il termine per l’emissione delle e-fatture da parte dei soggetti forfettari che dal 1° luglio hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, stante la moratoria prevista per il terzo trimestre del 2022 dall’art. 18, commi 2 e 3 del DL 36/2022 che consente l’emissione entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione contrariamente al termine ordinario dei 12 giorni.

venerdì 26 agosto 2022

Ravvedimento per chi non ha rispettato la scadenza del 22 agosto

 

Per chi non ha rispettato la scadenza del 22 agosto relativamente al saldo 2021 e al primo acconto 2022 del modello redditi PF si aprono le porte del ravvedimento spontaneo. Bisogna precisare che la scadenza del 22 agosto era di per sé una proroga a quella del 30 giugno e prevedeva uno 0,40% in più. Il ravvedimento andrà calcolato considerando le sanzioni così determinate:
  • fino a 14 giorni di ritardo, sanzione giornaliera dello 0,1%
  • dai 15 ai 30 giorni, sanzione fissa dell'1,5%
  • dai 31 ai 90 giorni, sanzione fissa dell'1,67%
Oltre alla sanzione sarà necessario calcolare anche gli interessi legali dell'1,25% annuo applicabile dal 2022.
L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il termine cui far riferimento per il calcolo del ravvedimento è quello della naturale scadenza (30 giugno 2022).
In F24 i codici da utilizzare saranno:
  • 4001 - saldo IRPEF 2021
  • 1989 - interessi
  • 8901 - sanzioni

mercoledì 24 agosto 2022

Smart working: dal 1° settembre al via le nuove regole

 

Con il decreto firmato dal ministro del lavoro Orlando diventano operative le novità in materia di smart working previste dal decreto semplificazioni.
Dal 1° settembre si torna all'accordo individuale, che non dovrà più essere trasmesso come avveniva prima del periodo emergenziale. I datori di lavoro, infatti, dovranno comunicare telematicamente al ministero del lavoro solo i nominativi dei lavoratori agili, il loro codice fiscale, la tipologia di contratto e la data di inizio e di cessazione della prestazione da remoto.