La razionale gestione del costo del lavoro può diventare una grande opportunità per tutti quegli imprenditori che accompagnano il fine del profitto, e quindi la necessità di una tendenziale riduzione dello stesso, con la ricerca del benessere o della soddisfazione dei propri dipendenti, che necessariamente comporta un suo aumento. Come conciliare le due variabili? Ne parliamo Martedì 14 giugno a Roma
Dottore Commercialista. Amministratore di condominio. Revisore legale. Studio di consulenza fiscale, commerciale e condominiale. Mediazione civile e commerciale
giovedì 9 giugno 2022
Fondo Impresa Femminile: chiuso lo sportello
Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, a partire dall'8 giugno 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili ossia per le imprese costituite da almeno 12 mesi.
mercoledì 8 giugno 2022
Intervento della Cassazione sull'importanza del pvc
Con l’ordinanza della sezione 5 numero 17189 del 26/05/2022 la Corte di Cassazione ribadisce un principio basilare e quasi ovvio che tuttavia in passato è stato oggetto di interpretazioni piuttosto elastiche: nel processo tributario vige il divieto, anche per l’Agenzia delle Entrate, di modificare i termini della contestazione, ex art. 57 comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che pertanto devono essere circoscritti a quelli che emergono dall’avviso di accertamento che a sua volta attinge i motivi dal pvc. Troppo spesso, infatti, l’atto processuale principale è stato considerato quello delle controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente.
martedì 31 maggio 2022
730/2022: da oggi al via le modifiche e la presentazione. Attenzione agli elementi di incoerenza
A partire da oggi sarà possibile accettare, modificare e presentare la dichiarazione precompilata che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in un'apposita area del proprio sito a partire dal 23 maggio scorso. Intanto ieri con il provvedimento 2022/184653 del proprio direttore, la stessa Agenzia ha reso noti i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi (ex art. 5 comma 3-bis decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175). In particolare questi sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente o comunque nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati comunicati da enti esterni. Nel provvedimento è sottolineato che un ulteriore elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso è la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
venerdì 27 maggio 2022
IMU: acconto entro il 16 giugno
Ai fini IMU il possesso di un’abitazione principale, e delle sue pertinenze, non costituisce presupposto impositivo a meno che non si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica sono stabilite in immobili diversi, nello stesso comune o in territori comunali diversi, le agevolazioni previste per l’abitazione principale si applicano a un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze, invece, si intendono quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità. Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna a una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale.
Fonte:
Girolamo Ielo, Ipsoa quotidiano 26 maggio 2022
martedì 24 maggio 2022
venerdì 20 maggio 2022
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