giovedì 9 giugno 2022

Fondo Impresa Femminile: chiuso lo sportello

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, a partire dall'8 giugno 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili ossia per le imprese costituite da almeno 12 mesi.

mercoledì 8 giugno 2022

Intervento della Cassazione sull'importanza del pvc

Con l’ordinanza della sezione 5 numero 17189 del 26/05/2022 la Corte di Cassazione ribadisce un principio basilare e quasi ovvio che tuttavia in passato è stato oggetto di interpretazioni piuttosto elastiche: nel processo tributario vige il divieto, anche per l’Agenzia delle Entrate, di modificare i termini della contestazione, ex art. 57 comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che pertanto devono essere circoscritti a quelli che emergono dall’avviso di accertamento che a sua volta attinge i motivi dal pvc. Troppo spesso, infatti, l’atto processuale principale è stato considerato quello delle controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente.

martedì 31 maggio 2022

730/2022: da oggi al via le modifiche e la presentazione. Attenzione agli elementi di incoerenza


A partire da oggi sarà possibile accettare, modificare e presentare la dichiarazione precompilata che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in un'apposita area del proprio sito a partire dal 23 maggio scorso. Intanto ieri con il provvedimento 2022/184653 del proprio direttore, la stessa Agenzia ha reso noti i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi (ex art. 5 comma 3-bis decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175). In particolare questi sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente o comunque nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati comunicati da enti esterni. Nel provvedimento è sottolineato che un ulteriore elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso è la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

venerdì 27 maggio 2022

IMU: acconto entro il 16 giugno


Ai fini IMU il possesso di un’abitazione principale, e delle sue pertinenze, non costituisce presupposto impositivo a meno che non si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica sono stabilite in immobili diversi, nello stesso comune o in territori comunali diversi, le agevolazioni previste per l’abitazione principale si applicano a un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze, invece, si intendono quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità. Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna a una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale. 


Fonte:

Girolamo Ielo, Ipsoa quotidiano 26 maggio 2022


mercoledì 18 maggio 2022

Esterometro si cambia! Le modifiche a partire dal 1° luglio 2022


I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute a partire dal 1° luglio 2022 nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e di quelle rappresentate da fattura elettronica, dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML. Per le fatture attive emesse nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento TD01, valorizzando il codice destinatario con XXXXXXX. Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resterà ancora possibile l’integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell’emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.