venerdì 1 aprile 2022

Fondo Impresa Femminile

 

Che cos’è

Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile ha l’obiettivo di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese

Soggetti beneficiari

Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:

  • incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
  • incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

In particolare, possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera a), le imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.

Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera b), le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione

Spese agevolabili

Sono finanziati i programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile o per lo sviluppo e il consolidamento di quelle già esistenti. I progetti devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e devono essere previste spese ammissibili non superiori a € 250.000al netto d’IVA per i programmi di investimento relativi alla costituzione e all’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non superiori a € 400.000 al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili.

L’agevolazione

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia.

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare:

- per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:

  • 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;
  • 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;

- per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito indicato:

  • per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;
  • per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

Costituiscono spese ammissibili alle predette agevolazioni le spese relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal decreto interministeriale.

In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di € 5.000,00 per impresa fruibile in parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso terzi.

Presentazione della domanda

Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it 

Con decreto direttoriale 30 marzo 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione e fornisce le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, con particolare riferimento all’iter di valutazione delle domande di agevolazione e ai punteggi attribuibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni, nonché alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

La procedura individua date distinte per la presentazione al Soggetto gestore Invitalia delle domande relative agli interventi per l’avvio di nuove imprese e relative agli interventi per lo sviluppo di imprese costituite da almeno 12 mesi. In entrambi i casi, è prevista una fase preliminare di compilazione della documentazione:

  • Avvio di nuove imprese femminili: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022;
  • Sviluppo di imprese femminili già costituite: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 24 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022


lunedì 28 marzo 2022

Bilanci di esercizio 2021: novità, conferme e le influenze del conflitto in Ucraina


I bilanci che le imprese hanno predisposto per il 2020 hanno risentito enormemente di tutte quelle norme di natura emergenziale volute dal governo per sostenere il sistema produttivo in un contesto di natura straordinaria.
Per i casi, poi, in cui la legge o i principi OIC ammettano la compensazione di partite negli schemi di bilancio sarà necessario indicarne in nota integrativa gli importi lordi, in particolare per le compensazioni tra crediti e debiti tributari e tra imposte anticipate e differite; importi lordi degli utili e perdite su cambi; costo al lordo del contributo e importo del contributo, nel prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni per le quali sono stati ricevuti contributi pubblici contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione

Oggi, con la crisi pandemica in regressione, o almeno è questa la percezione, le imprese si apprestano a chiudere i bilanci dell’esercizio 2021 potendo disporre spesso degli stessi strumenti, anche se in alcuni casi con portata innovativa limitata.

Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio

Torna ad essere pienamente vigente l’art. 2364 del codice civile che fissa in centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine per la convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio di esercizio. Il maggior termine di centottanta giorni, che negli ultimi due anni aveva rappresentato l’ordinarietà, è limitato alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato o laddove ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Tuttavia queste assemblee potranno continuare a svolgersi in modalità a distanza, il decreto Milleproroghe ha infatti esteso questa possibilità fino al 31 luglio 2022.

Sospensione della quota di ammortamento

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 cd. Milleproroghe convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.15 ha confermato anche la sospensione della quota di ammortamento maturata nell’esercizio 2021 per tutte le imprese che adottano i principi contabili nazionali, ponendo rimedio alla confusione emersa in seguito alla legge di Bilancio 2022 che all’articolo 1 comma 711 prevedeva la facoltà di sospensione per le sole imprese che nel 2020 non avessero effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sono confermati anche gli adempimenti posti a carico di chi ne usufruisce:

  •    la costituzione di una riserva indisponibile;
  •    l’indicazione degli effetti in nota integrativa.

Una quota di utili, corrispondente a quella dell’ammortamento sospeso, deve essere accantonata a riserva indisponibile e nel caso fossero di importo inferiore, la riserva dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o in mancanza accantonando gli utili degli esercizi successivi. In Nota integrativa saranno evidenziati le ragioni della deroga e l’impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Permane la facoltà di dedurre fiscalmente dal reddito d’impresa la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 bis e 103 del TUIR e ai fini IRAP.

Rivalutazione marchi commerciali e avviamento

La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevedendo l’estensione ad almeno 50 anni del periodo in cui è possibile dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito ai sensi della Legge di rivalutazione 2020 ai marchi e all’avviamento. Le modifiche hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello rispetto al quale sono eseguiti la rivalutazione e il riallineamento. La norma offre la facoltà di dedurre fiscalmente il maggior valore in almeno 18 anni prevedendo in questo caso il versamento di un’imposta sostitutiva integrativa e consente a coloro che hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive dovute ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto 104/2020 di revocare la disciplina fiscale, anche solo parzialmente; tale revoca costituisce titolo per il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva già versata.

È bene ricordare che le attività immateriali interessate sono quelle esistenti al 31 dicembre 2019, rivalutate nel 2020 che possono determinare orientamenti differenti nel bilancio 2021 a seconda dell’opzione scelta.

Infatti, in caso di estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale si determina il sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente che si generano nel corso della durata della vita utile, che determinano la necessità di rilevare imposte differite attive per rispettare il postulato della prudenza.

Se la società decide di optare per la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale verrà rilevato un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita Patrimonio Netto. Nel caso di riallineamento dell’avviamento, l’ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa è rilevato ad incremento della voce Attività per imposta sostitutiva da riallineamento e sarà contabilizzata la quota di costo dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio.

Se invece l’opzione ricade sulla facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale ai sensi della Legge di rivalutazione 2020 sarà necessario iscrivere: un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile dell’attività immateriale e quello riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio Netto, mentre la riduzione del fondo in parola per l’ammortamento del bene sarà rilevata nel Conto Economico; un credito tributario per il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Nel caso la revoca riguardi l’affrancamento fiscale dell’avviamento non si iscriveranno imposte differite passive e sarà rilevato il credito tributario a fronte del diritto di rimborso per l’imposta sostitutiva già versata in contropartita alla voce Attività per imposta sostitutiva da riallineamento.

Se infine si opta per revocare l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta iscritta in contropartita al maggior valore rivalutato, si contabilizzerà un credito tributario a fronte del diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Sarà necessario fornire adeguata informativa in Nota Integrativa circa la scelta effettuata e gli effetti prodotti in bilancio.

La sterilizzazione delle perdite

Il decreto Milleproroghe convertito in legge, proroga i termini fissati dall’articolo 6 del decreto Liquidità in tema di sterilizzazione delle perdite, in particolare sono interessate quelle “emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo e “l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”; fermo restando l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea in caso di perdite che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, questa ha il limite del quinto esercizio successivo per ripristinare il valore minimo di legge; le perdite devono essere distintamente indicate in nota integrativa “con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”.

Come influisce il conflitto in Ucraina

Non ci sono solo i postumi della pandemia ad influire sui bilanci di esercizio che le imprese stanno predisponendo per il 2021: il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato l’invasione dell’Ucraina. Tralasciando gli aspetti socio-politici e soprattutto umanitari della vicenda, notevoli le conseguenze che subiranno le imprese legate, ad esempio, all’impennata dei prezzi di molte materie prime, in particolare del petrolio, del gas e del grano. Tutti aspetti che si rifletteranno negativamente sulle prospettive di continuità aziendale di imprese già piegate da due anni di pandemia. Sarà necessario, dunque, fornire adeguata informativa in nota integrativa del modo in cui le vicende asiatiche potranno impattare sulla reale prospettiva di vita dell’attività e sulle misure adottate per fronteggiarne le conseguenze sui valori di bilancio.

Le altre novità

Gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non potranno applicare le semplificazioni per la redazione del bilancio delle micro imprese anche nell’eventualità che sussistano i requisiti dimensionali. Quindi in ogni caso dovranno redigere la nota integrativa e la relazione sulla gestione, non potranno avvalersi della facoltà di comprendere i ratei e risconti nella voce relativa ai Crediti e ai Debiti e non saranno esonerati dall’applicazione della disciplina della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.

venerdì 25 marzo 2022

Bonus benzina ai dipendenti

Il decreto Ucraina, ovvero il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina prevede all’articolo 2, per il solo anno 2022, che l’importo del valore di buoni benzina erogati ai propri dipendenti a titolo gratuito dalle aziende private per l’acquisto di carburanti, con il limite di € 200 pro-capite, non concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Tale benefit è cumulabile con l’eventuale e identica misura rientrante nei limiti di esenzione di € 258,23 annui per beni e servizi di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR, pertanto il plafond massimo erogabile in buoni benzina per il 2022 è di € 458,23 anche se è fondamentale indicare le due voci separatamente nella busta paga, in considerazione del fatto che il limite di € 258,23 non rappresenta una franchigia per cui in caso di superamento dello stesso l’intero importo è soggetto a tassazione. 

Il buono benzina da € 200, che è esente da un punto di vista previdenziale e per l’azienda è deducibile ai fini IRES, può essere concesso anche a singoli lavoratori. 

Si ritiene utile un intervento correttivo del legislatore sul tenore letterale della norma che ha previsto la possibilità di erogare la misura alle sole aziende private. Gli studi professionali potranno concederli?

mercoledì 23 marzo 2022

Il bonus mobili ed elettrodomestici

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione Irpef del 50% che spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per arredare l’immobile sottoposto a interventi di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati alla riduzione del rischio sismico o ancora oggetto di Superbonus, mentre non sono compresi quelli per l’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, né quelli per la realizzazione di posti auto o box pertinenziali. La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per gli acquisti, anche effettuati all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici, le lavastoviglie e alla F per i frigoriferi e i congelatori, con la possibilità di includere le spese di trasporto e di montaggio.

Per averne diritto è necessario che l’acquisto sia accompagnato da un intervento di recupero edilizio avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente allo stesso. La detrazione spetta nella misura del 50% della spesa complessiva per mobili ed elettrodomestici, con il limite massimo di € 10.000 per il 2022 e di € 5.000 per il 2023 e il 2024, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, inoltre non può essere trasferita né in caso di decesso del contribuente, né di vendita dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori. I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico, non necessariamente parlante, o con carte di credito o di debito, invece non sono consentiti gli assegni bancari, i contanti o gli altri mezzi di pagamento. Sarà infine necessario conservare: la copia del bonifico o la ricevuta di avvenuta transazione, la documentazione di addebito sul conto corrente, le fatture di acquisto con l’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi acquistati.

domenica 20 marzo 2022

I 2 principali incentivi per la nuova imprenditoria giovanile e femminile


Due nuove e importanti opportunità per i giovani e le donne che volessero intraprendere l’esercizio di un’impresa.

Dal 24 marzo riapre lo sportello ON – Oltre nuove Imprese a tasso zero. Finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, l’incentivo punta a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese composte, almeno in maggioranza, da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età. Accedono al finanziamento - composto da un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso 0 per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili - le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità diverse a seconda che si tratti di imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5. Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

La seconda misura è stata introdotta dalla regione Lazio che ha approvato l’avviso pubblico Impresa formativa: incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio che mira ad attuare azioni sperimentali che determinino un impatto positivo sul mondo del lavoro e finalizzate a promuovere e sostenere processi di autoimprenditorialità con l’obiettivo di contribuire a creare nuove opportunità di occupazione, con particolare riferimento alla popolazione femminile ed in età giovanile. L’agevolazione si caratterizza per la concessione di un contributo a fondo perduto, finalizzato alla strutturazione di percorsi di autoimprenditorialità della durata di 24 mesi, per la costituzione e all’avviamento di attività di micro e piccole imprese femminili e giovanili, anche di tipo cooperativo e a finalità sociali, con sede e/o unità locale operativa nel territorio della Regione Lazio. L’impresa potrà essere individuale o societaria. In caso di impresa individuale il titolare deve essere un giovane con età tra 18 e 35 anni oppure una donna di età superiore a 18 anni. In caso di impresa societaria, la società o l’associazione professionale dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  • giovani con età tra 18 e 35 anni (Priorità Giovani);
  • donne di età superiore a 18 anni (Priorità Occupazione).