La Corte di Cassazione con l’ordinanza 5940 del 23 febbraio 2022 conferma, seppur in un ambito ben delineato, un principio elementare quanto difficilmente attuabile in presenza di servizi pubblici: non deve essere pagato il servizio non svolto o prestato solo parzialmente.
In particolare l’ordinanza della Suprema Corte si riferisce alla riduzione della TARI se il servizio di raccolta dei rifiuti sia stato svolto in modo irregolare, anche in mancanza di una deliberazione sull’agevolazione da parte dell’amministrazione comunale. Il contribuente avrà il solo onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione con la possibilità di graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile considerando l’ubicazione dei locali o delle aree oggetto di tassazione all’interno della zona e la distanza dal più vicino punto di raccolta, “in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile”.
Un principio importante in questa decisione è che la riduzione tariffaria non è determinabile come risarcimento del danno per la mancata o parziale raccolta dei rifiuti e nemmeno come sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente, ma considerando “i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l’intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte”. Il legislatore, con l’art. 1 della legge 147 del 2013, ha ritenuto che nelle aree dove il servizio di raccolta dei rifiuti non sia effettuato, a prescindere dalle ragioni, il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria con la possibilità di graduare la percentuale proporzionalmente alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
Dottore Commercialista. Amministratore di condominio. Revisore legale. Studio di consulenza fiscale, commerciale e condominiale. Mediazione civile e commerciale
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giovedì 17 marzo 2022
TARI ridotta se il servizio non è regolare
giovedì 10 marzo 2022
La tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali
Nell'era della digitalizzazione spinta, degli NFT e delle criptovalute, fa quasi sorridere l'esistenza di una tassa annuale sui libri sociali o meglio, come la definisce l'Agenzia delle entrate, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili che ogni anno le società di capitali, comprese quelle consortili, devono versare anche se poste in liquidazione. Non tutti i libri devono essere vidimati, sono esclusi infatti i libri contabili previsti dal codice civile, libro giornale e degli inventari, e quelli previsti dalla normativa fiscale, esempio registri IVA e dei beni ammortizzabili, che devono solo essere numerati progressivamente dal soggetto obbligato alla tenuta. La vidimazione iniziale è quindi prevista solo per i libri sociali obbligatori che devono essere numerati e bollati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. L'importo della tassa può ammontare a € 309,87 o a € 516,46 a seconda che il capitale sociale al 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento è eseguito sia inferiore o meno a € 516.456,90. Nell'anno di inizio attività, e prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI; negli anni successivi, entro il 16 marzo di ciascun anno, presentando F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, il periodo di riferimento. ATTENZIONE alle sanzioni che possono variare dal 100 al 200% della tassa stessa e che in ogni caso non possono essere inferiori a € 103.
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