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mercoledì 6 dicembre 2023

LE INSIDIE DEL REGIME FORFETTARIO NEL 2023

 

Tempo di verifiche per i contribuenti forfettari: la perdita del regime avviene se gli incassi superano gli 85.000 euro. È obbligatorio non superare la soglia di ricavi o compensi stabilita dalla legge 190/2014, ora aumentata da 65.000 a 85.000 euro secondo la legge 197/2022, comma 54.
Per verificare il superamento del limite, è consigliabile consultare le circolari dell'Agenzia delle Entrate 10/E del 2016 e 9/E del 2019. Il regime forfettario si basa sul criterio di cassa, considerando gli incassi anziché le fatture emesse per la verifica della soglia.
Il superamento del limite, come stabilito dal comma 71 della legge 190/2014, comporta la perdita del regime a partire dall'anno successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Nel 2023, è stata introdotta una nuova soglia, prevedendo l'uscita nel corso dell'anno per chi percepisce ricavi o compensi superiori a 100.000 euro.
La verifica diventa più critica dal 2023, poiché è possibile uscire non solo dall'anno successivo ma anche da quello in corso, con conseguenze da affrontare in quest'ultimo caso.
L'uscita durante l'anno comporta l'applicazione della tassazione Irpef ordinaria su tutti i ricavi/compensi dell'anno, con l'imposizione dell'IVA "a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite". Non è chiara la modalità di applicazione dell'IVA in assenza di indicazioni precise, ma si ritiene che debba essere applicata sull'intera operazione che determina il superamento del limite.
L'applicazione dell'IVA genera il diritto alla detrazione, ma su questo punto mancano chiarimenti ufficiali. Le ritenute sui compensi sono applicabili al momento della corresponsione in caso di fuoriuscita durante l'anno, secondo l'articolo 25 del Dpr 600/1073, senza effetto retroattivo. Per le "operazioni passive", il professionista non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta.
In sintesi, i forfettari potrebbero trovarsi in tre situazioni nel 2023:
  1. Se i ricavi/compensi non superano gli 85.000 euro, potranno applicare il regime forfettario anche nel 2024, rispettando gli altri requisiti.
  2. Se i ricavi/compensi superano gli 85.000 ma non raggiungono i 100.000 euro, dovranno passare all'ordinario nel 2024.
  3. Oltre i 100.000 euro, il regime ordinario dovrà essere applicato già dal 2023.

lunedì 22 agosto 2022

La natura dell'imposta di bollo per i forfettari

 


I contribuenti in regime forfettario non addebitano l'IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse, di conseguenza, non prevedono l'addebito dell'IVA, mentre sono assoggettate all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia dal momento della loro formazione; di conseguenza l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento. In caso di riaddebito al cliente dell'imposta di bollo ed essendo il professionista il soggetto passivo, l'importo corrispondente rientra a pieno titolo nel suo compenso. A queste conclusioni è giunta la risposta n. 428/2022 dell'Agenzia delle entrate che pone fine al dubbio sulla natura dell'imposta di bollo addebitato al cliente che assume quindi la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

martedì 3 maggio 2022

Pubblicato il decreto PNRR 2: nuovi obblighi di fatturazione elettronica... e non solo!


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 diventano pienamente operative le misure previste dal decreto-legge 36/2022 (decreto PNRR 2). 

I settori interessati sono molteplici, ma tra le misure introdotte particolare importanza riveste l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che precedentemente ne erano esclusi: forfettari, contribuenti in regime di vantaggio, associazioni sportive dilettantistiche, che a partire dal 1° luglio 2022 dovranno emettere l'e-fattura in presenza di un ammontare di ricavi o compensi percepiti superiore a € 25.000 su base annua - in caso contrario l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024.

Si anticipa al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS: la sanzione ammonta a 30 euro per ciascuna transazione, a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione stessa.

Un'altra novità riguarda la trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici. Si introduce, infatti, l'obbligo di inviare giornalmente all'Agenzia delle Entrate i dati degli strumenti di pagamento elettronico e l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.

Cambiano nuovamente i bonus edilizi: diventa obbligatorio l’invio telematico all’ENEA, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, delle informazioni sugli interventi effettuati per poter accedere al Superbonus 110%. Questo al fine di monitorare e valutare in maniera più compiuta gli interventi effettuati. 

In tema di appalti pubblici, la novità è rappresentata dal rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere, il cui possesso garantirà una riduzione del 30% della cauzione provvisoria e rientrerà tra i criteri premiali che le amministrazioni pubbliche dovranno prevedere nei bandi.

Infine è prorogata di 2 mesi l'entrata in vigore del nuovo, ma ormai vecchio, Codice della Crisi d'Impresa che slitta al 15 luglio 2022.


 

lunedì 28 febbraio 2022

Regime forfettario: riduzione contributi INPS 2022

 

Scade il 28 febbraio 2022 il termine per la presentazione della domanda per la riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai forfettari. Come richiamato dalla circolare INPS n. 22 del 08 febbraio 2022 si tratta della riduzione contributiva del 35% da applicare ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 qualora siano confermati i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2022 e qualora non vi abbiano espressamente rinunciato. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2021 e intendono beneficiarne per quest'anno devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. I contributi devono essere versati mediante modelli di pagamento unificato F24 entro il 16 maggio, 22 agosto , 16 novembre del 2022 e 16 febbraio del 2023 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, ed entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.