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lunedì 20 novembre 2023

COLLABORAZIONE E AGEVOLAZIONI: LA COOPERATIVE COMPLIANCE

 

Il decreto legislativo preliminare, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2023, riguarda il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) in ambito fiscale. L'obiettivo è implementare i principi della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) per incentivare la trasparenza e la compliance fiscale. Tra le principali modifiche apportate al decreto legislativo n. 128/2015, si includono:

  1. Nuove soglie di accesso al regime: La soglia di ingresso al regime è fissata a 750 milioni di euro di ricavi o volume d'affari dal 1° gennaio 2024, con un cronoprogramma di ampliamento per consentire l'accesso a un numero sempre maggiore di soggetti.
  2. Estensione soggettiva: Viene introdotta la possibilità di accesso al regime per le imprese che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale, indipendentemente dal volume di affari, a condizione che almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit soddisfi i requisiti e che il gruppo adotti un sistema certificato di controllo del rischio fiscale.
  3. Accesso facoltativo al regime: I contribuenti che non soddisfano i requisiti per l'accesso al regime possono optare per l'adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale per due anni, con benefici premiali come la riduzione delle sanzioni.
  4. Requisiti per l'accesso al regime: Si richiede ai contribuenti di dotarsi di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, certificato da professionisti indipendenti.
  5. Doveri di chi accede al regime: Viene prevista l'emanazione di un codice di condotta che elenchi gli impegni reciproci tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Si prevede la pubblicazione periodica delle operazioni ritenute di pianificazione fiscale aggressiva.
  6. Effetti dell'adesione al regime: L'adesione consente una valutazione preventiva dei rischi fiscali e una procedura abbreviata di interpello preventivo. Il periodo di accertamento viene ridotto di due anni.
  7. Regime sanzionatorio: Viene introdotto un restyling del regime sanzionatorio, con la non applicazione delle sanzioni amministrative per chi aderisce al regime e comunica tempestivamente e in modo completo i rischi fiscali. Le sanzioni vengono ridotte nel caso di comportamenti riconducibili a rischi non significativi.
  8. Effetti premiali: Per potenziare gli effetti premiali, si prevede l'esonero dalla prestazione di garanzia per il rimborso IVA e una riduzione dei termini di accertamento per i contribuenti con sistema di controllo del rischio fiscale certificato.
  9. Procedure: L'adesione avviene mediante domanda telematica, con la comunicazione dell'ammissione al regime entro 120 giorni. Sono previste procedure di osservazione e la possibilità di interlocuzione preventiva "rafforzata" in caso di risposta sfavorevole.

Il decreto mira a favorire una collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti per prevenire i rischi fiscali, semplificare il rapporto tributario e ridurre le sanzioni.


venerdì 17 novembre 2023

COMPENSAZIONI FISCALI 2024. LE SORPRESE IN ARRIVO!

 

Cambiano le compensazioni in F24, o almeno è questa la proposta contenuta nella legge di Bilancio 2024 attualmente in fase di esame parlamentare, che ha l’obiettivo di contrastare abusi e condotte illecite che si sono manifestati negli ultimi anni, in particolare le frodi legate all'utilizzo di crediti fiscali inesistenti per estinguere posizioni debitorie, anche presso enti diversi, soprattutto in ambito previdenziale.
Le nuove regole prevedono diverse modifiche significative.
Innanzitutto, si propone l'obbligo generale di utilizzare i servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi di compensazioni attraverso il modello F24. Inoltre, si vieta la compensazione di crediti con debiti d'imposta nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relative sanzioni o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, se l'importo complessivo supera i 100.000 euro.
Le regole per le compensazioni dei contributi previdenziali subiranno anch'esse importanti modifiche. L'utilizzo dei canali telematici delle Entrate diventa obbligatorio anche per la compensazione di debiti d'imposta con crediti verso l'INPS e l'INAIL. Ci saranno nuove restrizioni anche per coloro che hanno visto la chiusura automatica della partita IVA a causa di comportamenti fraudolenti.
Tuttavia, è importante notare che la legge è ancora in fase di esame parlamentare e potrebbe subire ulteriori modifiche. Una delle principali novità introdotte riguarda la stretta sulle compensazioni effettuate tramite il modello F24 a partire dal 1° luglio 2024. Attualmente, è possibile eseguire versamenti in compensazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione solo se il saldo finale è positivo. Con la nuova legge, questa possibilità verrebbe eliminata.
La legge propone anche limitazioni per i contribuenti con debiti nei confronti dell'Erario. Coloro che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, senza provvedimenti di sospensione o pagamenti scaduti, non potranno avvalersi della compensazione tramite modello F24 a partire dal 1° luglio 2024. Questa esclusione sarà revocata solo quando le violazioni contestate saranno completamente risolte.
Altre restrizioni riguardano la compensazione dei crediti verso l'INPS e l'INAIL. Vengono introdotti nuovi limiti e regole per la compensazione di crediti di qualsiasi importo maturati nei confronti di questi enti. Ad esempio, la compensazione dei crediti contributivi verso l'INPS potrà essere effettuata solo dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi.
Infine, la legge propone di estendere il divieto di compensazione dei crediti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA. Attualmente, tale divieto si applica a partire dalla data di notifica del provvedimento e continua fino a quando la partita IVA risulta cessata. Con la modifica proposta, questo divieto si estenderebbe anche ai contribuenti per i quali è prevista la cessazione d'ufficio della partita IVA a causa di rischi legati al mancato adempimento delle obbligazioni tributarie.

lunedì 13 novembre 2023

CAMBIA UNA SCADENZA: CHI NE BENEFICIA E COME


 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli in merito alla proroga del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, disposta mediante il decreto Anticipi. La circolare n. 31/E del 2023 delinea le condizioni per usufruire della proroga, specificando che possono beneficiarne le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi fino a 170.000 euro, anche se tenute a effettuare il versamento in un'unica soluzione.

Da questa estensione sono esclusi i contribuenti non titolari di partita IVA e i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche, come ad esempio società di capitali e enti non commerciali.

Il decreto Anticipi, all'articolo 4, stabilisce che per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, in base alla dichiarazione Redditi PF 2023, è differito al 16 gennaio 2024. Inoltre, è prevista la possibilità di rateizzare il versamento in 5 rate mensili di pari importo da gennaio a maggio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese. Sui pagamenti successivi alla prima rata si applicano interessi pari al 4% annuo.

La circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 fornisce ulteriori chiarimenti sui beneficiari della proroga. Possono usufruire della stessa le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi fino a 170.000 euro, includendo imprenditori individuali, lavoratori autonomi e imprenditori titolari di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Al contrario, non beneficiano del rinvio i contribuenti non titolari di partita IVA, i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società di capitali ed enti non commerciali) e le persone fisiche titolari di partita IVA che dichiarano ricavi o compensi superiori a 170.000 euro per l'anno d'imposta 2022.

Per verificare il rispetto della soglia dei 170.000 euro, occorre fare riferimento ai compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2022. Nel caso di più attività svolte dal contribuente, è necessario sommare i ricavi e i compensi relativi a ciascuna attività. Per le persone fisiche che esercitano contemporaneamente attività di lavoro autonomo e impresa, è richiesta la somma dei ricavi e compensi di entrambe le attività.

Nel caso di attività agricole o agricole connesse, la proroga si applica solo se, nel 2022, il contribuente è titolare di reddito d'impresa. In questo caso, anziché considerare l'ammontare dei ricavi, si deve prendere in considerazione il volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). Se non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IVA, si tiene conto dell'ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si considera il volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

venerdì 26 agosto 2022

Ravvedimento per chi non ha rispettato la scadenza del 22 agosto

 

Per chi non ha rispettato la scadenza del 22 agosto relativamente al saldo 2021 e al primo acconto 2022 del modello redditi PF si aprono le porte del ravvedimento spontaneo. Bisogna precisare che la scadenza del 22 agosto era di per sé una proroga a quella del 30 giugno e prevedeva uno 0,40% in più. Il ravvedimento andrà calcolato considerando le sanzioni così determinate:
  • fino a 14 giorni di ritardo, sanzione giornaliera dello 0,1%
  • dai 15 ai 30 giorni, sanzione fissa dell'1,5%
  • dai 31 ai 90 giorni, sanzione fissa dell'1,67%
Oltre alla sanzione sarà necessario calcolare anche gli interessi legali dell'1,25% annuo applicabile dal 2022.
L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il termine cui far riferimento per il calcolo del ravvedimento è quello della naturale scadenza (30 giugno 2022).
In F24 i codici da utilizzare saranno:
  • 4001 - saldo IRPEF 2021
  • 1989 - interessi
  • 8901 - sanzioni

martedì 5 luglio 2022

Allarme dalla Corte dei Conti: si dichiara, ma non si versa

 


Con la pubblicazione del Rendiconto generale dello Stato 2021 la Corte dei Conti ha lanciato l'allarme: sono oltre 3 milioni gli italiani che hanno dichiarato, ma successivamente non versato le imposte per un ammontare pari a quasi 12 miliardi di euro. A corollario l'aumento nel 2021 del numero di comunicazioni di irregolarità, arrivate a 6,9 milioni e con un incremento di oltre il 55% rispetto all'anno precedente. Di queste solo 878 mila sono state incassate nell'anno, più di un milione sono già iscritte a ruolo, mentre 120 mila sono state annullate in autotutela.