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mercoledì 20 aprile 2022

ISA: caratteristiche e nuove cause di esclusione


Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono indicatori che attraverso un algoritmo statistico-economico consentono di valutare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti e di attribuire un punteggio legato a un sistema premiale: il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificar, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10. In base al posizionamento raggiunto si possono ottenere diversi benefici:

a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 

I soggetti obbligati

Sono tenuti all'adozione degli ISA gli esercenti arti e professioni che svolgono come attività prevalente una di quelle per le quali è previsto un'ISA e la cui individuazione è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale, di conseguenza se il contribuente esercita diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.

I soggetti esclusi

Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:

a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività (si veda box successivo “Per saperne di più”);

e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

f) i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (si veda anche il successivo paragrafo 2.3.1);

g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;

h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA BG72U;

o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;

p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

q) i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019

Novità 2022

Nell'ultima riunione tenutasi il 7 aprile 2022, la Commissione di esperti per gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale ha dato corso a interventi straordinari che da un lato hanno modificato gli indicatori elementari di affidabilità definiti stime panel (ricavi per addetto, compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) e gli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da soglie economiche di riferimento e dall'altro hanno previsto l'esclusione dall'applicazione degli ISA dei soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° giugno 2019 e dei codici attività appartenenti ai settori ISA per i quali più della metà della platea presentava nel 2021 una contrazione superiore al 33% delle operazioni attive rispetto al periodo d’imposta 2019.