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mercoledì 13 dicembre 2023

GUIDA COMPLETA ALL'IMU 2023: LE ESENZIONI E LE NOVITA' DA CONOSCERE!

 

Il termine per effettuare il pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2023 è stato posticipato al 18 dicembre 2023, poiché la data di scadenza regolare, il 16 dicembre, coincide con un sabato. Le opzioni per effettuare il versamento includono l'utilizzo del modello F24, bollettino postale o la piattaforma pagoPa. È importante considerare anche le possibili esenzioni.
Nel caso di pagamento tramite modello F24, è necessario utilizzare i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.
Per quanto riguarda la storia dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta sperimentalmente nel 2012 in sostituzione dell'ICI, attualmente è disciplinata dall'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020). Si applica in tutti i Comuni italiani, fatta eccezione per l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'obbligo del pagamento dell'IMU riguarda fabbricati (ad eccezione delle abitazioni principali e assimilate), aree fabbricabili e terreni agricoli. Di norma, il tributo è pagato dal proprietario dell'immobile o dal titolare di diritti reali su di esso. Sono tenuti al pagamento anche il genitore separato assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali e il locatario per i fabbricati concesse in leasing.
Le aliquote dell'IMU sono stabilite dai Comuni, con la possibilità di applicare aliquote più alte o più basse entro determinati limiti. Le delibere dei Comuni devono essere pubblicate entro il 28 ottobre di ogni anno, altrimenti restano in vigore le aliquote dell'anno precedente. Dal 2025, cambierà questa regola, entrando in vigore le disposizioni previste dal Dm del 7 luglio 2023.
L'importo dell'IMU si calcola applicando l'aliquota alla base imponibile, determinata dal valore del bene stesso. Ad esempio, per i fabbricati iscritti in catasto, si considera il valore dell'edificio con moltiplicatori specifici per ciascuna categoria catastale.
È fondamentale verificare le esenzioni prima del pagamento, che includono immobili appartenenti a enti statali e pubblici, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, e altri casi specificati dalla disciplina. Inoltre, sono esenti i terreni agricoli in determinate situazioni.
Dal 2023, non è dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente, a condizione che la situazione sia stata denunciata all'autorità giudiziaria e al comune competente secondo le modalità stabilite da un decreto MEF.
Restano esenti fino al 31 dicembre 2023 alcuni fabbricati colpiti da sismi in specifiche zone.
Ci sono agevolazioni per aree fabbricabili agricole, fabbricati storici o artistici, immobili inagibili, abitazioni concesse in comodato, e abitazioni a canone concordato.

venerdì 27 maggio 2022

IMU: acconto entro il 16 giugno


Ai fini IMU il possesso di un’abitazione principale, e delle sue pertinenze, non costituisce presupposto impositivo a meno che non si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica sono stabilite in immobili diversi, nello stesso comune o in territori comunali diversi, le agevolazioni previste per l’abitazione principale si applicano a un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze, invece, si intendono quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità. Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna a una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale. 


Fonte:

Girolamo Ielo, Ipsoa quotidiano 26 maggio 2022