Scade oggi il termine per l’emissione
delle e-fatture da parte dei soggetti forfettari che dal 1° luglio hanno l’obbligo
di fatturazione elettronica, stante la moratoria prevista per il terzo
trimestre del 2022 dall’art. 18, commi 2 e 3 del DL 36/2022 che consente l’emissione
entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
contrariamente al termine ordinario dei 12 giorni.
Dottore Commercialista. Amministratore di condominio. Revisore legale. Studio di consulenza fiscale, commerciale e condominiale. Mediazione civile e commerciale
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mercoledì 31 agosto 2022
lunedì 27 giugno 2022
Le 3 principali novità in vigore entro il 1° luglio
Dal prossimo 30 giugno sarà sanzionato il rifiuto ad accettare pagamenti in moneta elettronica. È prevista una sanzione fissa pari a 30 euro a cui aggiungere il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con carte di debito/credito/prepagate. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti in regime forfettario, ex minimi e in regime di vantaggio se l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel 2021 ha superato la soglia dei 25 mila euro. Cosa fare per farsi trovare preparati:
• disporre di accesso alla piattaforma fatture e corrispettivi;
• definire le modalità tecniche di emissione;
• definire le modalità tecniche di ricezione delle fatture elettroniche passive;
• valutare la modalità di gestione della conservazione elettronica delle e-fatture offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
• predisporre eventualmente la delega a soggetti autorizzati per i servizi di fatturazione elettronica.
I tempi per la trasmissione delle fatture emesse tramite SdI sono di 12 giorni nel caso di fattura immediata ed entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita.
Sempre a partire dal prossimo 1° luglio sarà abrogato l’esterometro e i dati delle singole transazioni dovranno essere inviati al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato Xml, lo stesso utilizzato per la fattura elettronica. Si passa, quindi, da una trasmissione trimestrale massiva di dati a una comunicazione telematica per ogni singola operazione.
Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento <CodiceDestinatario> è valorizzato con “XXXXXXX”. Il Cedente/Prestatore italiano, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file Xml predisposto per la comunicazione dei dati.
Per la comunicazione dei dati delle operazioni passive, cessione di beni o prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, il file Xml della fattura deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati dallo SdI. L’elemento <CodiceDestinatario> può essere valorizzato con:
• un codice relativo ad un canale accreditato al SdI (canale web services o SFTP);
• ‘0000000’, nei casi in cui sia indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC inserito nel campo PECDestinatario;
• ‘0000000’ con il campo PECDestinatario non compilato. In tal caso, il file è recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero messo a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
I tipi di documento che possono essere utilizzati sono:
• TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
• TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
• TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 DPR 633/1972.
Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio il file Xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE).
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