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lunedì 18 luglio 2022

Convertito il decreto Aiuti. Le principali misure

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 164 diventa pienamente operativa la legge 15 luglio 2022, n. 91 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (il decreto Aiuti). Molteplici le disposizioni previste. 

Settore energia

Innanzitutto si parte con la conferma del potenziamento dei bonus sociali elettricità e gas anche per il III trimestre 2022. Rispetto al I trimestre il limite ISEE di riferimento passa a 12.000 euro. 
Per ridurre gli effetti degli aumenti indiscriminati nel settore dell'energia elettrica è previsto l'azzeramento per il III trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; e a quelle con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 
Le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. 
Confermato, ed innovato, il rafforzamento dei crediti d'imposta in favore delle imprese gasivore e non e non energivore: passa al 25% l'aliquota del credito d'imposta per le imprese gasivore e non, mentre al 15% la misura relativa alle agevolazioni previste per le imprese non energivore. 
Credito d'imposta riconosciuto anche per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli con una massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate: la misura prevista è del 28% della spesa sostenuta nel I trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli euro 5 o superiori strumentali all'attività d'impresa, al netto d'IVA.

Bonus edilizi

Limitatamente agli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a  condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, percentuale determinata considerando anche anche i lavori non agevolati dal superbonus. 
Cambia ancora la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi: le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti diversi dai consumatori o utenti e la regola vale per tutte le cessioni del credito o le pratiche di sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Sostegno alle imprese

SACE è stata autorizzata a concedere garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito fino al 31 dicembre 2022 per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese danneggiate direttamente o indirettamente dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia. Il finanziamento deve avere una durata non superiore ai 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento non superiore ai 36 mesi. La copertura della garanzia è del 70%, 80% o 90% dell'importo del finanziamento a seconda del fatturato dell'impresa e del numero di dipendenti. 
Sale a 120.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione delle cartelle esattoriali senza la necessità di documentare la temporanea obiettiva difficoltà e sale a 8 il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la cessazione della dilazione accordata dall'agente della riscossione. 
Modifiche sono previste anche alla disciplina della compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA, è stata infatti introdotta la possibilità di compensazione anche dei crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali. 
Cambiano le aliquote del credito d'imposta beni immateriali 4.0 che passa dal 20% al 50% per le spese sostenute nel 2022 e di quello formazione 4.0 che passa dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti individuati con apposito decreto MISE e che gli effetti dell'apprendimento siano certificati secondo le modalità previste dal richiamato decreto. 
Introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro per le imprese con sede operativa in Italia che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia fino al 31 dicembre 2022. Il voucher potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti. 
Si estende il periodo di utilizzo del credito d'imposta per le società benefit ex articolo 38-ter decreto-legge 34/2020 con l'eliminazione del riferimento all'anno 2021.

Misure sul lavoro

Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro. 
Confermati i bonus una tantum da 200 euro per lavoratori dipendenti e pensionati e per i lavoratori autonomi. 
Cambia anche il reddito di cittadinanza, viene stabilito, infatti, che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dovrà essere comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio anche ai fini della decadenza dal beneficio nel caso di mancata accettazione di almeno una di due offerte congrue ricevute o della prima offerta congrua ricevuta dopo aver beneficiato del reddito di cittadinanza per un periodo di 18 mesi. Fino al 31 dicembre 2022, per le nuove procedure di affidamento dei servizi di buoni pasto sostitutivi del servizio mense con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lo sconto incondizionato verso gli esercenti non può essere superiore al 5% del valore nominale del buon pasto. 
Confermata anche l'istituzione di un buono a favore delle persone fisiche con reddito non superiore ai 35.000 euro nel 2021 per l'acquisto di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale entro la fine del 2022. L'importo massimo erogabile è di 60 euro, l'eventuale differenza potrà usufruire dell'ordinaria detrazione Irpef del 19%, è personale, non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE. Un decreto interministeriale stabilirà le modalità di presentazione e quelle di emissione.

mercoledì 22 giugno 2022

Il decreto Semplificazioni è legge dello Stato



Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 143 del 21/06/2022 trova piena applicazione il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, decreto Semplificazioni.
Ecco alcune delle novità introdotte:
  • Calendario fiscale. La scadenza della LIPE del II trimestre  è spostata al 30 settembre, mentre quella degli Intrastat è spostata al 30 del mese successivo al periodo di riferimento. La dichiarazione IMU 2021 dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022. Limitatamente per gli anni di imposta 2020 e 2021, è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno
  • Imposta di bollo fatture elettroniche. L'ammontare ridotto che consente lo slittamento del versamento dell'imposta di bollo relativamente al I e II trimestre passa a € 5.000 limitatamente alle FE a partire dal 1° gennaio 2023.
  • Precompilata. Per le dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2022 presentate, tramite Caf o professionista abilitato, con modifiche, il controllo formale non sarà effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificate, di conseguenza non sarà più necessario conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.
  • Esterometro. Non dovranno essere più trasmessi i dati relativi ad operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi di importo non superiore a € 5.000  per ogni singola operazione non rilevante territorialmente ai fini IVA in Italia ex articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972.
  • ISA. I correttivi in materia di  Indici Sintetici di Affidabilità fiscale previsti per il 2020 e il 2021 sono estesi al 2022. Gli Indici saranno approvati non più entro il 31 dicembre, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati.
  • Proroga RNA. Prorogato il termine per la registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli aiuti. In particolare per quelli in scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 30 giugno 2023; quelli in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.
  • Reverse charge. E' esteso al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile.
  • IRAP. Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata e, pertanto, a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. In primo luogo, viene sostituito il comma 4-octies. In base alla nuova formulazione, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.