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mercoledì 17 gennaio 2024

BONUS EDILIZI: LA MAPPA DEL 2024

 

Il ventaglio dei bonus edilizi nel 2024 è ampio e articolato. Tuttavia, con l'arrivo del nuovo anno, il superbonus ha subito importanti modifiche. La platea dei beneficiari e l'aliquota agevolativa sono notevolmente ridotte al 70%, spettando esclusivamente a condomini, persone fisiche proprietarie di edifici fino a 4 unità, Onlus, Associazioni di volontariato e di promozione sociale. Queste modifiche sono applicabili alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Il superbonus proseguirà anche nel 2025, ma con un'ulteriore diminuzione dell'aliquota al 65%.
Le novità riguardano anche il bonus barriere architettoniche, valido fino al 2025, che ha subito importanti cambiamenti a seguito del decreto "Salva spese" (D.L. n. 212/2023), limitando l'ambito oggettivo e vietando opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Il 2024 segna un ridimensionamento del superbonus al 70%, con un ambito soggettivo ristretto e una significativa riduzione della detrazione. Gli interventi "trainati" effettuati dalle persone fisiche all'interno dello stesso condominio o edificio possono usufruire anch'essi del superbonus al 70%.
Il superbonus al 110% resta confermato solo per casi specifici fino al 31 dicembre 2025, come interventi in comuni colpiti da eventi sismici o per soggetti che svolgono attività socio-sanitaria in determinate categorie catastali.
Con il decreto "Salva spese," è introdotta una sanatoria per i cantieri che non riescono a terminare i lavori entro il 31 dicembre 2023, evitando il recupero delle detrazioni spettanti.
Per il bonus mobili, nel 2024, l'importo massimo detraibile è ridotto a 5.000 euro, e spetta a chi ha iniziato interventi di recupero dal 1° gennaio 2023.
Altre disposizioni includono la conferma di bonus edilizi minori fino alla fine del 2024, come la detrazione Irpef al 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio e l'ecobonus al 50-65-70-75% per la riqualificazione energetica.
Il bonus acqua potabile è terminato nel 2023, e il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio è soggetto a comunicazione delle spese entro il 28 febbraio 2024.
Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono bloccate per il bonus barriere architettoniche dal 31 dicembre 2023, con alcune limitazioni specifiche per interventi sismici.
L'obbligo di affidare lavori superiori a 516.000 euro a imprese con certificazione SOA è confermato per il 2024, escluse alcune eccezioni specificate.

martedì 14 novembre 2023

DUE MESI ANCORA PER UNA CASA GREEN


 

Fino al 31 dicembre 2023, si dispone di un periodo per beneficiare dell'agevolazione relativa all'acquisto di proprietà residenziali classificate come energeticamente efficienti, appartenenti alle classi A e B.

Se la situazione rimarrà invariata, il "bonus case green" scadrà entro la fine del 2023. L'incentivo per l'acquisto di abitazioni in classi energetiche A e B è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, che stabilisce al comma 76 dell'articolo 1:

«Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi».

In pratica, l'agevolazione si traduce in una detrazione Irpef del 50% dell'IVA pagata da chi acquista una casa in classi energetiche A o B direttamente da un'impresa di costruzione o ristrutturazione. Questa detrazione viene suddivisa in dieci quote annuali di uguale importo. È importante sottolineare che la classe energetica deve essere certificata mediante un Attestato di Prestazione Energetica (APE), che deve essere allegato obbligatoriamente all'atto di acquisto.

Al momento, quindi, restano solo due mesi per usufruire di questo beneficio, a meno che il Governo non decida di prorogare la misura, anche se questa eventualità è remota, considerando la stretta sulle agevolazioni legate all’efficienza energetica e alla ristrutturazione edilizia.

giovedì 16 giugno 2022

Superbonus. Importanti precisazioni da Telefisco


Importanti precisazioni in tema di Superbonus fornite dall'Agenzia delle Entrate durante l'appuntamento estivo di Telefisco, la kermesse fiscale organizzata da il Sole 24 Ore che si è svolta nella giornata di ieri.

Se un contribuente si accolla tutte le tutte le spese per gli interventi trainanti sulle parti comuni condominiali agevolati con il 110%, gli altri condomini possono essere agevolati con il superbonus del 110% per le spese che sostengono per gli interventi trainati sui propri appartamenti, non rilevando la condizione che queste ultime vengano sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per interventi trainanti. 

L'accollante deve essere un soggetto legittimato a sostenere le spese (ad esempio un altro condomino) e deve essere autorizzato dall'assemblea, con quorum deliberativo pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

martedì 26 aprile 2022

Bonus edilizi: le novità si susseguono


Ennesimo pacchetto di novità in arrivo per i bonus edilizi. A partire dal 1° maggio non sarà più possibile procedere a cessioni parziali: secondo quanto prevede il comma 1-quater dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (comma inserito dalla legge di conversione del decreto Sostegni ter, in cui è confluito l’art. 1, comma 2, lettera a, n. 3, del D.L. 13/2022), i crediti originati dalle detrazioni per lavori edili “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate”. 

Inoltre ad ogni credito sarà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali comunicazioni di successive cessioni, in modo da semplificare il tracciamento dei crediti stessi e ostacolare le numerose frodi connesse a questa tipologia di bonus. 

Diventa possibile la quarta cessione consentita alle sole banche nei confronti dei propri correntisti e a condizione che si siano esaurite le precedenti tre cessioni. 

Infine a partire dal 28 maggio per gli interventi edili di importo superiore ai 70 mila euro, le agevolazioni saranno concesse esclusivamente se nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture sia dato rilievo del rispetto del CCNL, adempimento che diventa indispensabile ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

domenica 3 aprile 2022

Bonus edilizi: si cambia ancora!

 

La legge di conversione del decreto Sostegni ter ha inserito il comma 1 quater all’art. 121 del decreto-legge 34/2020 stabilendo che i crediti derivati dai cosiddetti bonus edilizi non possano formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla comunicazione dell’opzione della prima cessione o dello sconto in fattura all’Agenzia delle entrate. La disposizione, che si applica alle comunicazioni inviate a partire dal 1° maggio 2022, è possibile attribuendo un codice identificativo univoco che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, rendendo possibile la storia fiscale del credito e consentendo un più rapido controllo dei passaggi e degli utilizzi del credito stesso con il fine di realizzare un più efficace contrasto alle frodi. 

È bene ricordare che i crediti ceduti possono essere utilizzati dal cessionario dal momento in cui sono presenti nel proprio cassetto fiscale, verosimilmente dal decimo giorno successivo alla comunicazione e comunque non prima dell’anno successivo a quello in cui i lavori sono stati pagati. Non oltre pero! Infatti la quota di credito non utilizzata non potrà slittare all’anno successivo, né potrà essere richiesta a rimborso.