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martedì 15 ottobre 2024

IN ARRIVO IL BONUS NATALE!

Con la pubblicazione della circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate, sono state chiarite le modalità di erogazione di un'indennità una tantum prevista per l'anno 2024. Tale indennità, del valore di 100 euro, sarà concessa ai lavoratori dipendenti, secondo specifici criteri previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024. L’importo sarà proporzionato al periodo di lavoro effettivo.

Per beneficiare di questo bonus, è necessario che i lavoratori soddisfino simultaneamente alcune condizioni:

  • Un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d’imposta 2024;
  • La presenza di un coniuge fiscalmente a carico e almeno un figlio a carico (anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo o in affido), oppure, in alternativa, l’essere parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico;
  • Un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Tuir.

L'Amministrazione precisa, inoltre, che per beneficiare dell’indennità è sufficiente essere titolari di un reddito da lavoro dipendente nel 2024, senza che sia rilevante la tipologia contrattuale. Sono invece esclusi i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, poiché la norma fa riferimento al solo articolo 49 del Tuir.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene calcolato in base ai giorni di lavoro effettivi nel 2024. Nel caso in cui il dipendente percepisca più redditi di lavoro dipendente, i giorni lavorati in periodi sovrapposti saranno conteggiati una sola volta. Non è prevista alcuna riduzione per i lavoratori part-time, indipendentemente dalla tipologia di orario.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno considerati solo i redditi agevolati per i residenti che hanno trasferito la propria residenza in Italia, escludendo il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Per quanto riguarda i nuclei familiari monogenitoriali, la circolare precisa che si configura tale condizione in caso di decesso dell’altro genitore, mancato riconoscimento del figlio, o adozione e affido a un solo genitore. In queste situazioni, il bonus spetta unicamente al genitore non coniugato o separato legalmente. L'eventuale convivenza more uxorio non preclude l’erogazione del bonus.

Il documento fornisce anche chiarimenti sui casi in cui il bonus non spetta, come quando entrambi i genitori sono conviventi e hanno riconosciuto il figlio, rendendo impossibile qualificare la famiglia come monogenitoriale.

Il bonus sarà erogato dal datore di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa richiesta del dipendente. Nel caso di più figli fiscalmente a carico, sarà sufficiente indicare il codice fiscale di uno di essi.

Se durante il 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro dipendente, dovrà presentare la richiesta del bonus all’ultimo datore di lavoro, corredando la domanda con le certificazioni uniche dei precedenti rapporti di lavoro. Qualora il lavoratore abbia più contratti part-time, il bonus sarà erogato dal datore di lavoro scelto dal dipendente.

Le somme erogate saranno recuperate dal datore di lavoro sotto forma di credito compensabile. In sede di conguaglio, verranno effettuate verifiche sull’effettiva spettanza del bonus, con eventuale recupero delle somme non dovute.

Infine, il bonus sarà rideterminato nella dichiarazione dei redditi 2024. Se il lavoratore non ha ricevuto il bonus pur avendone diritto, potrà richiederlo in sede di dichiarazione, così come potrà restituire eventuali importi percepiti indebitamente.
 

martedì 21 novembre 2023

CASA DOLCE CASA. COME ARREDARE E RISPARMIARE CON IL BONUS MOBILI

 

Il bonus mobili, regolamentato dall'articolo 16, comma 2, del Decreto Legge n. 63/2013, è destinato ai contribuenti soggetti all'IRPEF che usufruiscono della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questo beneficio è legato a diversi interventi edilizi, anche quelli realizzati in economia, come indicato nella circolare n. 29/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate.
Gli interventi inclusi sono la manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali, la manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali e parti comuni di edifici residenziali, il restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari e parti comuni di edifici residenziali, la ristrutturazione edilizia (compresi demolizione e successiva ricostruzione con volume inferiore) e interventi necessari a ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi.
Il bonus si applica anche a interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie, con successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.
La detrazione è concessa anche se il contribuente ha sostenuto solo una parte delle spese o ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Tuttavia, se le spese per il recupero edilizio sono sostenute da un coniuge e quelle per l'arredo dall'altro, il bonus mobili non è applicabile.
Il bonus mobili si applica all'acquisto, anche all'estero, di mobili e grandi elettrodomestici specifici. È necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abbiano inizio dall'1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
La detrazione è del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa detraibile di 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024. La detrazione può essere richiesta anche se l'acquisto dei mobili precede il pagamento delle spese di ristrutturazione, a condizione che i lavori siano in corso.
Il bonus è erogato in 10 quote annuali costanti tramite detrazione d'imposta, e non può essere trasferito in caso di decesso del contribuente o cessione dell'immobile oggetto del recupero edilizio. Nel caso di elettrodomestici, è necessario comunicare all'ENEA la classe energetica e la potenza elettrica entro 90 giorni dalla data del bonifico o di altro documento di acquisto valido. La mancata o tardiva comunicazione non comporta la perdita del diritto al bonus mobili, come indicato nella risoluzione n. 46/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate.

mercoledì 21 giugno 2023

STAY FRESH: 3 BONUS PER I CONDIZIONATORI

 


Tre opportunità per procedere all'acquisto di condizionatori con pompa di calore.
Partendo dal bonus ristrutturazioni, è possibile ottenere la detrazione del 50% per l’installazione di condizionatori d’aria estivi, solo se con pompa di calore, anche non ad alta efficienza. In questo caso, il limite di spesa è di 96mila euro (lo sconto di imposta massimo, quindi, è di 48mila euro): l’intervento va effettuato su unità immobiliari residenziali e non è necessaria la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale.
L’alternativa è l’ecobonus al 65%. Questa agevolazione è disponibile su qualunque tipologia di immobile e con un limite di detrazione di 30mila euro. Vale, però, soltanto per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, con un coefficiente di prestazione COP/GUE e con un indice di efficienza energetica EER maggiore o uguale ai valori minimi dell’allegato F del decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020.
L’alternativa, ancora per qualche mese (la scadenza è fissata a fine anno per questa versione dello sconto), è il superbonus al 90%: il lavoro che andrebbe al 65%, infatti, può essere agevolato al 90%, come intervento trainante o trainato.
Per i condomini questa possibilità è disponibile fino al 31 dicembre, senza particolari condizioni. Mentre per le unifamiliari e le unità indipendenti ci sono diversi paletti da rispettare: soprattutto, un reddito massimo di 15mila euro, calcolato secondo il nuovo quoziente familiare.
A questo, poi, si aggiungono tutte le diverse condizioni legate al superbonus, come il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità. 

Fonte: Il Sole 24 Ore 20/06/2023

lunedì 21 novembre 2022

Nuovo contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering

 


A partire da domani 22 novembre le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007: 56.10 (ristoranti), 56.30 (bar), 93.11.2 (gestione di piscine), 56.21 (catering per eventi), 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie) che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione di ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019, che risultano iscritte e attive nel Registro delle imprese e che hanno sede legale o operativa ubicata in Italia potranno presentare domanda per accedere ai contributi destinati al settore di cui al decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Il termine per la presentazione è al 6 dicembre, successivamente l'Agenzia delle Entrate suddividerà i finanziamenti disponibili per il contributo stabiliti dal Dl n.73/2021. L'importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili, determinata in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" riportato nella domanda. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'istanza. Per compilare e inviare la domanda si potrà utilizzare il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione sarà anche possibile utilizzare software di mercato che rispettino le specifiche tecniche emanate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, inviando la domanda tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia. Nello stesso periodo previsto per la presentazione della domanda sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova richiesta, in sostituzione di quella precedentemente inviata.


mercoledì 26 ottobre 2022

Nuovo bonus in arrivo per l'acquisto di occhiali


Un nuovo contributo una tantum di € 50 in arrivo per occhiali da vista o lenti a contatto acquistati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Il bonus, riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 10 mila euro, sarà erogato in forma di voucher o come rimborso per chi ha già sostenuto la spesa. L'utente dovrà registrarsi sull'applicazione web, disponibile sul sito del ministero della Salute, tramite autenticazione via Spid, Cie o Cns. Il voucher sarà disponibile direttamente dall'applicativo, mentre il rimborso sarà accreditato sulle coordinate Iban fornite al momento della registrazione. Quest'ultima opzione richiederà la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati sui rimborsi erogati.

mercoledì 28 settembre 2022

Al via gli sportelli per la richiesta del bonus una tantum

 



Finalmente attiva la possibilità di richiedere il bonus una tantum da € 200 (per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro) o da € 350 (per i lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro)
La platea dei beneficiari è composta dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996, ovvero: 
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani; 
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;  
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione; 
- pescatori autonomi anche associati in cooperative o compagnie e con rapporto di lavoro autonomo; 
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; 
- coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Molteplici i requisiti da possedere congiuntamente che consentono l’attribuzione del bonus:
a) reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i trattamenti di fine rapporto e il reddito della casa di abitazione) non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 reddito. Si tratta del dato rilevabile dal modello “Redditi Persone fisiche 2022” al rigo RN1 colonna 1, da cui vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori e l reddito fondiario dell’abitazione principale, riportati al rigo RN 2;
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022; 
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; 
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità; 
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022. L’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con l’indennità di APE sociale; 
f) non essere percettore delle prestazioni bonus 200 euro per i dipendenti e bonus 200 euro per i pensionati.
Con la circolare n. 103 del 26/09/2022 l’INPS precisa che per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.
Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.


mercoledì 21 settembre 2022

Nuovo bonus in arrivo

 


Altro bonus in arrivo. Il decreto Aiuti ter approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 settembre conferma l’erogazione di un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, i pensionati, i disoccupati e i lavoratori autonomi.
I lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538 riceveranno automaticamente con la busta paga del periodo il contributo di € 150 a condizione che non siano titolari ad altro titolo della stessa indennità, dovranno a tal fine presentare una dichiarazione di responsabilità. L’indennità è riconosciuta anche se il lavoratore è interessato da eventi che attribuiscono il diritto alla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.
I pensionati riceveranno direttamente dall’INPS l’importo del contributo con l’erogazione pensionistica del mese di novembre a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF non superi i 20.000 euro e siano residenti in Italia.
I lavoratori domestici riceveranno automaticamente il contributo nel mese di novembre se già destinatari del bonus 200 euro.
Erogazione diretta nl mese di novembre anche per i percettori di NASPI e di disoccupazione agricola.
Il bonus da 200 euro previsto per i lavoratori autonomi e i professionisti è incrementato di € 150 a condizione che nel 2021 gli interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro

lunedì 1 agosto 2022

Il nuovo bonus Trasporti

 


Con il decreto Aiuti è stato istituito il cosiddetto bonus Trasporti utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per quelli di trasporto ferroviario nazionale. 
Il buono può essere pari al 100% della spesa da sostenere fino al limite massimo di € 60. E' nominativo e utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento nel mese in cui si è richiesto e ottenuto poiché ha un periodo di validità limitato al mese solare di emissione. Potranno farne richiesta le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it attraverso lo SPID o CIE, fornendo le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e indicando l'importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, nonché il gestore del servizio di trasporto pubblico. 
Il portale sarà disponibile nelle prossime settimane.

lunedì 16 maggio 2022

Bonus da 200 euro: a chi spetta?


 Chi saranno i beneficiari dell'indennità una tantum da € 200 prevista dal decreto Aiuti, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale?

1. I lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile mensile fino a € 2.692 euro. L'indennita, che non sarà imponibile fiscalmente, sarà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro a luglio. Questi, poi, potranno recuperarla in compensazione con gli importi dovuti all'INPS;

2. I pensionati con reddito personale complessivo fino a 35 mila euro lordi annui, a cui sarà riconosciuta in automatico dall'INPS;

3.I titolari, nel mese di giugno 2022, di Naspi e Dis-Coll, mentre, con la rata di luglio, ai percettori del reddito di cittadinanza. Anche a questi soggetti sarà riconosciuta in automatico dall'INPS;

4. I collaboratori coordinati e continuativi con redditi entro i 35 mila euro nel 2021 e non titolari di pensione che dovranno fare apposita domanda all'INPS e i lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in regola che dovranno fare domanda tramite i patronati;

5. I lavoratori autonomi e i professionisti con modalità e importi che saranno definiti con apposito decreto del Ministero del Lavoro.