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sabato 18 novembre 2023

CAMBIA PASSO: VOUCHER ENERGETICI PER IMPRESE INNOVATIVE A ROMA

 

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “La doppia transizione: digitale ed ecologica”, autorizzato con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023, sostiene gli investimenti effettuati dalle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia rivolti al miglioramento delle condizioni ambientali e dell’efficienza energetica nell’ambito del processo di transizione ecologica del territorio.

Il Bando Voucher Transizione Energetica – anno 2023 prevede contributi a fondo perduto per consulenza, formazione e impianti, macchinari e attrezzature finalizzati all’efficientamento energetico dell’impresa e all’introduzione di fonti di produzione energetica rinnovabili.

Le risorse messe a disposizione delle imprese per la misura ammontano a complessivi euro 2.500.000,00. 

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole o medie imprese aventi sede legale e/o unità locale a Roma e provincia.
Le imprese devono essere, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, con il pagamento del diritto annuale e con la dichiarazione dell’attività svolta.

Spese ammissibili

A. SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA:

  1. audit energetico e diagnosi energetica dei processi;
  2. spese progettuali e legali per la creazione di Comunità Energetiche;
  3. redazione di piani di efficientamento energetico;
  4. sistemi di gestione energetica ISO 5001;

B. SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE:

  1. costi per la formazione del personale interno per la creazione di una figura aziendale di esperto gestione energetica (EGE) o energy manager;

C. SPESE PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE:

  1. acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione
  2. acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo; 
  3. acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell’intervento; 
  4. acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento; 
  5. acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
  6. acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento ovvero di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico ovvero al recupero di cascami di energia.

Spese per impianti, macchinari e attrezzature

Se l’impresa presenta spese relative a questa tipologia, in sede di rendicontazione dell’intervento effettuato (dopo la fase di concessione del voucher) deve allegare la relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o di un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia), esclusivamente utilizzando il modello predisposto dalla Camera, che certifichi il dettaglio dell’intervento realizzato con evidenza, a pena di inammissibilità, del risparmio energetico conseguito attraverso l’intervento ovvero della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Entità del contributo

Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher, pari al 70% delle spese ammissibili, fino all’ importo massimo di euro 10.000,00 a impresa
Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di euro 3.000,00 (al netto dell’IVA). 

Modalità di invio della domanda

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa richiedente, attraverso lo strumento Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 14:00 del 21 novembre 2023 alle ore 14:00 del 21 dicembre 2023
Sono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. 
Le domande vengono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Per l'invio telematico è necessario accedere tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it e procedere con il seguente percorso, a partire dalle ore 14:00 del 21 novembre 2023:

  • Sportello Pratiche
  • Servizi e-gov
  • Contributi alle imprese
  • Accedi
  • Selezionare lo sportello "Camera di Commercio di Roma" e selezionare il bando "Bando Voucher Transizione Energetica – Anno 2023"
  • Compilare il form con i dati dell'impresa dal quale si genererà il Modello base della domanda
  • Firmare digitalmente il modello e riallegarlo
  • Procedere con la funzione "Allega" per allegare tutti i documenti previsti dal Bando firmati digitalmente

Non è ammesso il precaricamento della domanda nel sistema: solo a partire dalle ore 14:00 del 21 novembre sarà possibile accedere al Bando e inserire la domanda.


giovedì 16 novembre 2023

STRATEGIE VINCENTI: COME VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE

 


La Legge di Bilancio 2023, nei commi 100-105, ha reintrodotto una misura molto attesa da numerosi contribuenti. Si tratta della facoltà di spostare al di fuori delle società gli immobili non direttamente impiegati nell'attività, godendo di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette, insieme a una riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

La scadenza originariamente fissata per il 30 settembre 2023 è stata prorogata al 30 novembre dal Decreto Proroghe GU n 228 del 29 settembre, che ha anche modificato i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, la quale dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023.

Soggetti e beni coinvolti

Possono accedere a questa attribuzione agevolata le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che possiedono:

  • immobili diversi da quelli di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Si tratta quindi di immobili non utilizzati come strumenti per l'attività (sono consentite solo assegnazioni di immobili strumentali solo per natura o non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio);
  • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.

Le stesse condizioni dell'assegnazione agevolata si applicano alla cessione ai soci e alla trasformazione della società in una società semplice. È richiesto che tutti i soci, al momento dell'operazione agevolata, fossero iscritti nel libro soci (o comunque risultassero soci) alla data del 30 settembre 2022. Il termine è stato riaperto, con scadenze diverse, anche per l'estromissione degli immobili da parte dell'imprenditore individuale.

Imposte dirette

Nel regime ordinario, l'assegnazione di un bene comporta che il suo valore normale (ovvero il valore di mercato), dedotto il costo fiscale, concorra alla formazione di una plusvalenza soggetta alle imposte ordinarie (Irpef e Irap per le società di persone, Ires e Irap per le società di capitali). Tuttavia, nel regime agevolato, non è dovuta alcuna imposta diretta, tranne un'imposta sostitutiva omnicomprensiva dell'8% (che diventa 10,5% per le società risultanti non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione). Le riserve in sospensione d'imposta annullate per l'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono soggette ad imposta sostitutiva al 13%.

Imposte indirette

Per le imposte indirette è necessario determinare se l'assegnazione debba essere soggetta a Iva o meno. Nel primo caso, non sarà soggetta a imposta di registro in applicazione del principio di alternatività Iva/registro, di cui all'articolo 40 del d.p.r. 131/86; potrebbe comunque essere soggetta ad imposte ipotecaria e catastale. Nel secondo caso, l'assegnazione è soggetta a imposta proporzionale di registro. È essenziale comprendere il trattamento Iva dell'assegnazione, poiché non è soggetto ad alcuna agevolazione a causa dei vincoli comunitari, potendo talvolta costituire un ostacolo all'assegnazione.

Se l'assegnazione è soggetta ad imposta di registro e ad imposte ipotecaria e catastale, la disciplina dell'assegnazione agevolata prevede che la prima imposta sia dimezzata rispetto alla misura ordinaria, mentre le seconde siano dovute sempre nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Base imponibile dell'assegnazione agevolata

Un aspetto spesso cruciale per i contribuenti, più della sola imposta sostitutiva e della riduzione dell'imposta di registro, è la possibilità di determinare la base imponibile in misura pari a quella risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del d.p.r. 131/86. In altre parole, il contribuente, se conveniente, può corrispondere le imposte dovute sulla base del valore catastale dei beni (rendita per moltiplicatori dell'imposta di registro) e non sulla base del valore normale.

Scadenze

L'assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice possono essere effettuate entro il 30 novembre 2023. L'imposta sostitutiva, che inizialmente poteva essere versata in due soluzioni (il 60% entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023), ora deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023, come stabilito dal Decreto Proroghe - GU n 228 del 29 settembre.