Il Registro dei titolari effettivi, istituito con il Decreto
MEF dell'11 marzo 2022, n. 55, in vigore dal 9 giugno 2022, ha due sezioni
distintive: la prima dedicata all'iscrizione della titolarità effettiva di
imprese e persone giuridiche private e la seconda, denominata
"speciale," destinata all'iscrizione di trust e istituti giuridici
affini.
A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9
ottobre scorso, scatta un termine perentorio di 60 giorni per effettuare la
comunicazione, e di conseguenza, l'adempimento deve essere completato entro
l'11 dicembre 2023. Per le entità costituite dopo l'entrata in vigore del
decreto (dal 9 ottobre in poi), la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni
dall'iscrizione nei registri pertinenti, nel caso di imprese e persone
giuridiche private, o dalla data di costituzione, nel caso di trust e mandati fiduciari.
Il panorama normativo relativo alle attività antiriciclaggio
è in costante evoluzione, con il titolare effettivo che svolge un ruolo chiave.
Nel tempo, la sua definizione e le responsabilità a esso attribuite sono state
ridefinite per aumentare l'efficacia nel contrastare le attività illecite e
prevenire l'uso di strutture societarie poco trasparenti.
Il concetto di titolare effettivo, introdotto come elemento
fondamentale nell'adeguata verifica per identificare la persona fisica che
possiede o controlla un'entità giuridica, richiede alle imprese di
identificarlo e registrarlo per garantire la trasparenza nelle attività
commerciali e prevenire l'utilizzo di strutture societarie complesse a fini
illeciti.
Le conseguenze della mancata comunicazione della titolarità
effettiva sono rilevanti sul versante sanzionatorio. L'omissione comporta
l'applicazione di sanzioni pecuniarie, come previsto dall'art. 2630 c.c., che
variano da 103 a 1.032 euro, con una riduzione a 1/3 se il ritardo è inferiore
o uguale a 30 giorni. Queste sanzioni sono accertate e contestate dalla Camera
di commercio competente.
Il decreto stabilisce che le informazioni sulla titolarità
effettiva devono essere costantemente aggiornate, con l'obbligo per le imprese
e le persone giuridiche private di comunicare eventuali variazioni entro 30
giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.