Con la pubblicazione della circolare n. 19/E dell'Agenzia
delle Entrate, sono state chiarite le modalità di erogazione di un'indennità
una tantum prevista per l'anno 2024. Tale indennità, del valore di 100 euro,
sarà concessa ai lavoratori dipendenti, secondo specifici criteri previsti
dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024. L’importo sarà proporzionato
al periodo di lavoro effettivo.
Per beneficiare di questo bonus, è necessario che i
lavoratori soddisfino simultaneamente alcune condizioni:
- Un
reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d’imposta 2024;
- La
presenza di un coniuge fiscalmente a carico e almeno un figlio a carico
(anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo o in affido), oppure, in
alternativa, l’essere parte di un nucleo familiare monogenitoriale con
almeno un figlio a carico;
- Un’imposta
lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione
spettante, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Tuir.
L'Amministrazione precisa, inoltre, che per beneficiare
dell’indennità è sufficiente essere titolari di un reddito da lavoro dipendente
nel 2024, senza che sia rilevante la tipologia contrattuale. Sono invece
esclusi i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, poiché la norma fa
riferimento al solo articolo 49 del Tuir.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini Irpef e viene calcolato in base ai giorni di lavoro
effettivi nel 2024. Nel caso in cui il dipendente percepisca più redditi di
lavoro dipendente, i giorni lavorati in periodi sovrapposti saranno conteggiati
una sola volta. Non è prevista alcuna riduzione per i lavoratori part-time,
indipendentemente dalla tipologia di orario.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno
considerati solo i redditi agevolati per i residenti che hanno trasferito la
propria residenza in Italia, escludendo il reddito derivante dall’abitazione
principale e dalle sue pertinenze.
Per quanto riguarda i nuclei familiari monogenitoriali, la
circolare precisa che si configura tale condizione in caso di decesso
dell’altro genitore, mancato riconoscimento del figlio, o adozione e affido a
un solo genitore. In queste situazioni, il bonus spetta unicamente al genitore
non coniugato o separato legalmente. L'eventuale convivenza more uxorio
non preclude l’erogazione del bonus.
Il documento fornisce anche chiarimenti sui casi in cui il
bonus non spetta, come quando entrambi i genitori sono conviventi e hanno
riconosciuto il figlio, rendendo impossibile qualificare la famiglia come
monogenitoriale.
Il bonus sarà erogato dal datore di lavoro insieme alla
tredicesima mensilità, previa richiesta del dipendente. Nel caso di più figli
fiscalmente a carico, sarà sufficiente indicare il codice fiscale di uno di
essi.
Se durante il 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di
lavoro dipendente, dovrà presentare la richiesta del bonus all’ultimo datore di
lavoro, corredando la domanda con le certificazioni uniche dei precedenti
rapporti di lavoro. Qualora il lavoratore abbia più contratti part-time, il
bonus sarà erogato dal datore di lavoro scelto dal dipendente.
Le somme erogate saranno recuperate dal datore di lavoro
sotto forma di credito compensabile. In sede di conguaglio, verranno effettuate
verifiche sull’effettiva spettanza del bonus, con eventuale recupero delle
somme non dovute.
Infine, il bonus sarà rideterminato nella dichiarazione dei redditi 2024. Se il lavoratore non ha ricevuto il bonus pur avendone diritto, potrà richiederlo in sede di dichiarazione, così come potrà restituire eventuali importi percepiti indebitamente.
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