martedì 15 ottobre 2024

IN ARRIVO IL BONUS NATALE!

Con la pubblicazione della circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate, sono state chiarite le modalità di erogazione di un'indennità una tantum prevista per l'anno 2024. Tale indennità, del valore di 100 euro, sarà concessa ai lavoratori dipendenti, secondo specifici criteri previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024. L’importo sarà proporzionato al periodo di lavoro effettivo.

Per beneficiare di questo bonus, è necessario che i lavoratori soddisfino simultaneamente alcune condizioni:

  • Un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d’imposta 2024;
  • La presenza di un coniuge fiscalmente a carico e almeno un figlio a carico (anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo o in affido), oppure, in alternativa, l’essere parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico;
  • Un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Tuir.

L'Amministrazione precisa, inoltre, che per beneficiare dell’indennità è sufficiente essere titolari di un reddito da lavoro dipendente nel 2024, senza che sia rilevante la tipologia contrattuale. Sono invece esclusi i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, poiché la norma fa riferimento al solo articolo 49 del Tuir.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene calcolato in base ai giorni di lavoro effettivi nel 2024. Nel caso in cui il dipendente percepisca più redditi di lavoro dipendente, i giorni lavorati in periodi sovrapposti saranno conteggiati una sola volta. Non è prevista alcuna riduzione per i lavoratori part-time, indipendentemente dalla tipologia di orario.

Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno considerati solo i redditi agevolati per i residenti che hanno trasferito la propria residenza in Italia, escludendo il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Per quanto riguarda i nuclei familiari monogenitoriali, la circolare precisa che si configura tale condizione in caso di decesso dell’altro genitore, mancato riconoscimento del figlio, o adozione e affido a un solo genitore. In queste situazioni, il bonus spetta unicamente al genitore non coniugato o separato legalmente. L'eventuale convivenza more uxorio non preclude l’erogazione del bonus.

Il documento fornisce anche chiarimenti sui casi in cui il bonus non spetta, come quando entrambi i genitori sono conviventi e hanno riconosciuto il figlio, rendendo impossibile qualificare la famiglia come monogenitoriale.

Il bonus sarà erogato dal datore di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa richiesta del dipendente. Nel caso di più figli fiscalmente a carico, sarà sufficiente indicare il codice fiscale di uno di essi.

Se durante il 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro dipendente, dovrà presentare la richiesta del bonus all’ultimo datore di lavoro, corredando la domanda con le certificazioni uniche dei precedenti rapporti di lavoro. Qualora il lavoratore abbia più contratti part-time, il bonus sarà erogato dal datore di lavoro scelto dal dipendente.

Le somme erogate saranno recuperate dal datore di lavoro sotto forma di credito compensabile. In sede di conguaglio, verranno effettuate verifiche sull’effettiva spettanza del bonus, con eventuale recupero delle somme non dovute.

Infine, il bonus sarà rideterminato nella dichiarazione dei redditi 2024. Se il lavoratore non ha ricevuto il bonus pur avendone diritto, potrà richiederlo in sede di dichiarazione, così come potrà restituire eventuali importi percepiti indebitamente.
 

venerdì 11 ottobre 2024

GUIDA AL MODELLO 770 PER I CONDOMINI: OBBLIGHI, SCADENZE E SANZIONI

 


L'invio del modello 770 al Fisco per quanto riguarda i condomini è uno degli obblighi a carico dell'amministratore, poiché questo funge da rappresentante legale della struttura. In base all'art. 1130, comma 5 del Codice Civile, l'amministratore è infatti incaricato di adempiere anche a tutte le questioni fiscali, fra cui rientra il modello 770.

Il modello 770 è un documento dichiarativo che il sostituto d’imposta utilizza per comunicare i compensi corrisposti durante l’anno, sui quali è stata applicata la ritenuta d’acconto.

Dal 1° gennaio 1998, anche il condominio è considerato sostituto d’imposta, il che significa che è responsabile di trattenere le ritenute sui compensi erogati e di comunicare annualmente l'importo di queste trattenute tramite il modello 770.

Tra i compensi che il condominio deve dichiarare, rientrano ad esempio quelli pagati a:

  • dipendenti o artigiani, come il personale di portineria, idraulici o fabbri;
  • l’amministratore stesso o altri lavoratori autonomi che prestano servizi per il condominio.
  • una sezione introduttiva con indicazioni come l'informativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003) e i campi per informazioni sul tipo di dichiarazione, i dati del sostituto d'imposta, il rappresentante firmatario e altre informazioni utili;
  • diversi quadri, in cui inserire dettagli su redditi di capitale, riscatti di polizze vita, utili, proventi derivanti da partecipazioni a OICR, ritenute operate su titoli atipici, imposte sostitutive, ritenute operate, e dati riassuntivi.

La compilazione del modello 770 può essere effettuata direttamente dall’amministratore o tramite un consulente o intermediario abilitato.

Il modello 770, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, comprende:

Il modello deve essere inviato esclusivamente online, direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un intermediario. Una volta trasmesso, l’Agenzia rilascia una ricevuta che conferma l’avvenuta trasmissione.

L’invio per il condominio è obbligatorio. Di norma, è l’amministratore a occuparsene, ma nei condomini privi di amministratore (dove non è obbligatoria la sua nomina) tale compito ricade su un condòmino. Gli amministratori devono presentare il modello 770 entro il 31 ottobre di ogni anno, come stabilito dal comma 4 bis dell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Pertanto, il modello 770/2024, relativo ai compensi del 2023, dovrà essere inviato entro il 31 ottobre 2024.

La dichiarazione è considerata presentata nel momento in cui l’Agenzia riceve i dati, e la prova è data dalla ricevuta telematica. Se l'amministratore non presenta il modello in tempo, rischia di incorrere in sanzioni.

L’omessa presentazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa che varia dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione viene presentata prima della scadenza per l'anno fiscale successivo e prima di eventuali controlli da parte del Fisco, la sanzione scende al 60%-120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro. Se i compensi dichiarati risultano inferiori a quelli effettivi, la sanzione va dal 90% al 180% della differenza non dichiarata.

In caso di violazioni gravi, come l'uso di documentazione falsa o comportamenti fraudolenti, la sanzione può essere aumentata del 50%. Tuttavia, se la differenza tra quanto dichiarato e quanto accertato è inferiore al 3% dell'importo totale e comunque non superiore a 30.000 euro, è prevista una riduzione di un terzo.

Infine, l'amministratore può ridurre l'impatto delle sanzioni utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, il termine è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.