Tempo di verifiche per i contribuenti forfettari: la perdita
del regime avviene se gli incassi superano gli 85.000 euro. È obbligatorio non
superare la soglia di ricavi o compensi stabilita dalla legge 190/2014, ora
aumentata da 65.000 a 85.000 euro secondo la legge 197/2022, comma 54.
Per verificare il superamento del limite, è consigliabile consultare le circolari dell'Agenzia delle Entrate 10/E del 2016 e 9/E del 2019. Il regime forfettario si basa sul criterio di cassa, considerando gli incassi anziché le fatture emesse per la verifica della soglia.
Il superamento del limite, come stabilito dal comma 71 della legge 190/2014, comporta la perdita del regime a partire dall'anno successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Nel 2023, è stata introdotta una nuova soglia, prevedendo l'uscita nel corso dell'anno per chi percepisce ricavi o compensi superiori a 100.000 euro.
La verifica diventa più critica dal 2023, poiché è possibile uscire non solo dall'anno successivo ma anche da quello in corso, con conseguenze da affrontare in quest'ultimo caso.
L'uscita durante l'anno comporta l'applicazione della tassazione Irpef ordinaria su tutti i ricavi/compensi dell'anno, con l'imposizione dell'IVA "a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite". Non è chiara la modalità di applicazione dell'IVA in assenza di indicazioni precise, ma si ritiene che debba essere applicata sull'intera operazione che determina il superamento del limite.
L'applicazione dell'IVA genera il diritto alla detrazione, ma su questo punto mancano chiarimenti ufficiali. Le ritenute sui compensi sono applicabili al momento della corresponsione in caso di fuoriuscita durante l'anno, secondo l'articolo 25 del Dpr 600/1073, senza effetto retroattivo. Per le "operazioni passive", il professionista non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta.
In sintesi, i forfettari potrebbero trovarsi in tre situazioni nel 2023:
Per verificare il superamento del limite, è consigliabile consultare le circolari dell'Agenzia delle Entrate 10/E del 2016 e 9/E del 2019. Il regime forfettario si basa sul criterio di cassa, considerando gli incassi anziché le fatture emesse per la verifica della soglia.
Il superamento del limite, come stabilito dal comma 71 della legge 190/2014, comporta la perdita del regime a partire dall'anno successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Nel 2023, è stata introdotta una nuova soglia, prevedendo l'uscita nel corso dell'anno per chi percepisce ricavi o compensi superiori a 100.000 euro.
La verifica diventa più critica dal 2023, poiché è possibile uscire non solo dall'anno successivo ma anche da quello in corso, con conseguenze da affrontare in quest'ultimo caso.
L'uscita durante l'anno comporta l'applicazione della tassazione Irpef ordinaria su tutti i ricavi/compensi dell'anno, con l'imposizione dell'IVA "a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite". Non è chiara la modalità di applicazione dell'IVA in assenza di indicazioni precise, ma si ritiene che debba essere applicata sull'intera operazione che determina il superamento del limite.
L'applicazione dell'IVA genera il diritto alla detrazione, ma su questo punto mancano chiarimenti ufficiali. Le ritenute sui compensi sono applicabili al momento della corresponsione in caso di fuoriuscita durante l'anno, secondo l'articolo 25 del Dpr 600/1073, senza effetto retroattivo. Per le "operazioni passive", il professionista non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta.
In sintesi, i forfettari potrebbero trovarsi in tre situazioni nel 2023:
- Se i ricavi/compensi non superano gli 85.000 euro, potranno applicare il regime forfettario anche nel 2024, rispettando gli altri requisiti.
- Se i ricavi/compensi superano gli 85.000 ma non raggiungono i 100.000 euro, dovranno passare all'ordinario nel 2024.
- Oltre i 100.000 euro, il regime ordinario dovrà essere applicato già dal 2023.
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