domenica 31 dicembre 2023

FESTEGGIA RESPONSABILMENTE: IL CAPODANNO IN CONDOMINIO


La notte del 31 dicembre è da sempre caratterizzato da cene e festeggiamenti per celebrare l'avvento del nuovo anno.
In conclusione, è senz'altro lecito concedersi un momento di svago e festeggiamento per celebrare la fine dell'anno in corso e l'inizio del nuovo, anche in un contesto condominiale. Tuttavia, è cruciale consultare il regolamento condominiale per individuare eventuali limitazioni o clausole specifiche, agendo sempre con rispetto ed educazione per evitare di arrecare disturbo agli altri residenti e di mettere a rischio la sicurezza delle persone, degli animali e delle proprietà.

Per coloro che dimorano in un contesto condominiale, è essenziale prestare particolare attenzione a questioni che potrebbero generare discussioni e malcontento. A tale proposito, è opportuno richiamare l'attenzione sull'articolo 844 del codice civile, che regola le "immissioni acustiche" o rumori, vietando quelli che superano la normale soglia di tollerabilità.

Salvo disposizioni specifiche nel regolamento condominiale riguardanti i rumori durante le festività, è ammissibile un moderato aumento di rumori e musica al di fuori degli orari consueti in occasione del Capodanno. Tuttavia, è imperativo agire con educazione, buon senso e rispetto per gli altri condomini, evitando comportamenti eccessivi.

Un altro tema di discussione inerente ai festeggiamenti di Capodanno riguarda i fuochi d'artificio e i botti. È essenziale considerare che molti Comuni emettono ordinanze specifiche per limitare tali manifestazioni, vietando l'uso di petardi e fuochi d'artificio per motivi di sicurezza, dato che tali esibizioni spesso causano vittime e feriti e rappresentano un pericolo per gli animali e le abitazioni.

L'articolo 703 del codice penale disciplina chiaramente il divieto di sparare armi da fuoco, accendere fuochi d'artificio o compiere altre attività pericolose senza la debita licenza dell'Autorità, soprattutto in luoghi abitati. Al fine di proteggere il condominio da possibili danni o incidenti, è consigliabile stipulare una polizza assicurativa globale sull'edificio, coprendo così le parti comuni, le abitazioni private e terze persone. La decisione in merito spetta all'assemblea di condominio, che determinerà anche la durata e la scelta della società assicurativa.

Qualora i condomini intendano organizzare una festa condominiale in occasione del Capodanno, è essenziale avvisare preventivamente l'amministratore, a meno che il regolamento condominiale non imponga divieti specifici in tal senso.

In conclusione, è senz'altro lecito concedersi un momento di svago e festeggiamento per celebrare la fine dell'anno in corso e l'inizio del nuovo, anche in un contesto condominiale. Tuttavia, è cruciale consultare il regolamento condominiale per individuare eventuali limitazioni o clausole specifiche, agendo sempre con rispetto ed educazione per evitare di arrecare disturbo agli altri residenti e di mettere a rischio la sicurezza delle persone, degli animali e delle proprietà.

mercoledì 13 dicembre 2023

GUIDA COMPLETA ALL'IMU 2023: LE ESENZIONI E LE NOVITA' DA CONOSCERE!

 

Il termine per effettuare il pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2023 è stato posticipato al 18 dicembre 2023, poiché la data di scadenza regolare, il 16 dicembre, coincide con un sabato. Le opzioni per effettuare il versamento includono l'utilizzo del modello F24, bollettino postale o la piattaforma pagoPa. È importante considerare anche le possibili esenzioni.
Nel caso di pagamento tramite modello F24, è necessario utilizzare i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni n. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.
Per quanto riguarda la storia dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta sperimentalmente nel 2012 in sostituzione dell'ICI, attualmente è disciplinata dall'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020). Si applica in tutti i Comuni italiani, fatta eccezione per l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'obbligo del pagamento dell'IMU riguarda fabbricati (ad eccezione delle abitazioni principali e assimilate), aree fabbricabili e terreni agricoli. Di norma, il tributo è pagato dal proprietario dell'immobile o dal titolare di diritti reali su di esso. Sono tenuti al pagamento anche il genitore separato assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali e il locatario per i fabbricati concesse in leasing.
Le aliquote dell'IMU sono stabilite dai Comuni, con la possibilità di applicare aliquote più alte o più basse entro determinati limiti. Le delibere dei Comuni devono essere pubblicate entro il 28 ottobre di ogni anno, altrimenti restano in vigore le aliquote dell'anno precedente. Dal 2025, cambierà questa regola, entrando in vigore le disposizioni previste dal Dm del 7 luglio 2023.
L'importo dell'IMU si calcola applicando l'aliquota alla base imponibile, determinata dal valore del bene stesso. Ad esempio, per i fabbricati iscritti in catasto, si considera il valore dell'edificio con moltiplicatori specifici per ciascuna categoria catastale.
È fondamentale verificare le esenzioni prima del pagamento, che includono immobili appartenenti a enti statali e pubblici, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, e altri casi specificati dalla disciplina. Inoltre, sono esenti i terreni agricoli in determinate situazioni.
Dal 2023, non è dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente, a condizione che la situazione sia stata denunciata all'autorità giudiziaria e al comune competente secondo le modalità stabilite da un decreto MEF.
Restano esenti fino al 31 dicembre 2023 alcuni fabbricati colpiti da sismi in specifiche zone.
Ci sono agevolazioni per aree fabbricabili agricole, fabbricati storici o artistici, immobili inagibili, abitazioni concesse in comodato, e abitazioni a canone concordato.

mercoledì 6 dicembre 2023

LE INSIDIE DEL REGIME FORFETTARIO NEL 2023

 

Tempo di verifiche per i contribuenti forfettari: la perdita del regime avviene se gli incassi superano gli 85.000 euro. È obbligatorio non superare la soglia di ricavi o compensi stabilita dalla legge 190/2014, ora aumentata da 65.000 a 85.000 euro secondo la legge 197/2022, comma 54.
Per verificare il superamento del limite, è consigliabile consultare le circolari dell'Agenzia delle Entrate 10/E del 2016 e 9/E del 2019. Il regime forfettario si basa sul criterio di cassa, considerando gli incassi anziché le fatture emesse per la verifica della soglia.
Il superamento del limite, come stabilito dal comma 71 della legge 190/2014, comporta la perdita del regime a partire dall'anno successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Nel 2023, è stata introdotta una nuova soglia, prevedendo l'uscita nel corso dell'anno per chi percepisce ricavi o compensi superiori a 100.000 euro.
La verifica diventa più critica dal 2023, poiché è possibile uscire non solo dall'anno successivo ma anche da quello in corso, con conseguenze da affrontare in quest'ultimo caso.
L'uscita durante l'anno comporta l'applicazione della tassazione Irpef ordinaria su tutti i ricavi/compensi dell'anno, con l'imposizione dell'IVA "a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite". Non è chiara la modalità di applicazione dell'IVA in assenza di indicazioni precise, ma si ritiene che debba essere applicata sull'intera operazione che determina il superamento del limite.
L'applicazione dell'IVA genera il diritto alla detrazione, ma su questo punto mancano chiarimenti ufficiali. Le ritenute sui compensi sono applicabili al momento della corresponsione in caso di fuoriuscita durante l'anno, secondo l'articolo 25 del Dpr 600/1073, senza effetto retroattivo. Per le "operazioni passive", il professionista non assume retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta.
In sintesi, i forfettari potrebbero trovarsi in tre situazioni nel 2023:
  1. Se i ricavi/compensi non superano gli 85.000 euro, potranno applicare il regime forfettario anche nel 2024, rispettando gli altri requisiti.
  2. Se i ricavi/compensi superano gli 85.000 ma non raggiungono i 100.000 euro, dovranno passare all'ordinario nel 2024.
  3. Oltre i 100.000 euro, il regime ordinario dovrà essere applicato già dal 2023.

lunedì 4 dicembre 2023

REVOCA E DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE: LA GUIDA PER UNA GESTIONE CONDOMINIALE SENZA SORPRESE!

 

Nel contesto della gestione condominiale, la figura dell'amministratore svolge un ruolo cruciale. La normativa italiana, delineata dall'articolo 1129 del Codice Civile, fornisce regole chiare per la revoca dell'amministratore, le sue dimissioni, e i poteri in regime di "prorogatio imperii". In questo articolo, esamineremo i principali punti relativi a questi aspetti e le implicazioni legali ad essi associati.

Revoca dell'amministratore: quando e come avviene

Secondo l'articolo 1129, comma 11, del Codice Civile, l'assemblea condominiale può revocare l'amministratore in qualsiasi momento, con lo stesso quorum utilizzato per la nomina. La revoca può avvenire senza giusta causa alla scadenza naturale del mandato, ma se anticipata, richiede una motivazione valida. Gravi irregolarità, come omissione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale o mancata apertura del conto corrente, possono giustificare la revoca su richiesta di un condomino.

Le "gravi irregolarità" includono diverse situazioni, come il rifiuto di convocare assemblee necessarie, omissioni fiscali, e comportamenti che generano confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell'amministratore. In caso di revoca, l'autorità giudiziaria può intervenire su richiesta dei condomini.

Il provvedimento giudiziale e la consegna della documentazione

L'articolo 64 delle "Disposizioni di attuazione del Codice Civile" stabilisce che la revoca può essere decisa dal tribunale dopo aver sentito l'amministratore. In caso di revoca, l'amministratore uscente è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio e ai singoli condòmini. Il mancato rispetto di questa disposizione può configurare il reato di appropriazione indebita.

Dimissioni dell'amministratore: quando sono legittime?

L'amministratore può dimettersi in qualsiasi momento senza preavviso, ma in assenza di giusta causa, potrebbe essere tenuto a risarcire il condominio. In caso di dimissioni, l'amministratore deve convocare un'assemblea per la nomina del successore. Se l'assemblea non raggiunge il quorum, l'amministratore uscente può richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per la nomina del sostituto.

Regime di "prorogatio imperii": cosa comporta

Il regime di "prorogatio imperii" stabilisce che l'amministratore uscente rimane in carica fino alla nomina del successore, operando in via provvisoria. Tuttavia, l'assemblea può evitarlo con una delibera specifica e nominando un nuovo amministratore. In questo regime, l'amministratore può svolgere solo attività essenziali, a meno che l'assemblea non ratifichi le sue azioni.

Compensazione dell'amministratore: la delibera deve specificare il compenso

La delibera che nomina o conferma l'amministratore è considerata nulla se non specifica il compenso. Secondo l'articolo 1129, comma quattordicesimo, del Codice Civile, il compenso deve essere specificato in modo analitico. La mancanza di chiarezza sull'importo del compenso può rendere nulla la delibera.

In sintesi, la gestione dell'amministratore di condominio è soggetta a precise normative che disciplinano revoca, dimissioni e compensi. La comprensione di tali disposizioni è fondamentale per garantire una gestione condominiale trasparente e conforme alla legge.

venerdì 1 dicembre 2023

SRL: LE NORME CHE MOLTE SOCIETA' IGNORANO!


 

Le società a responsabilità limitata (Srl) costituite alla data del 16 marzo 2019, con un esercizio coincidente con l'anno solare, e che nel corso del 2021 e del 2022 hanno superato i nuovi limiti dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e agli occupati, erano tenute a procedere obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo o di un revisore entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022. Tale data poteva essere fissata al più tardi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile 2023, o entro 180 giorni in casi eccezionali, entro il 29 giugno 2023.

L'articolo 2477, comma 2, lettera c) del codice civile, così come modificato dal Codice della crisi, stabilisce che i limiti dimensionali che, se superati per almeno due esercizi consecutivi, rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore in una Srl sono i seguenti:

  1. Totale dell'attivo nello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: 4 milioni di euro;
  3. Dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità.
È evidente che questi limiti sono modesti e contenuti, mettendo molte società nella situazione di dover adempiere a questa obbligazione, molte delle quali potrebbero non essere al corrente. Le altre due condizioni di obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 2477 del codice civile, sono rimaste invariate. Queste riguardano la Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato e la Srl che controlla una società soggetta all'obbligo di revisione legale dei conti.

Per verificare il superamento dei limiti dimensionali, è necessario fare riferimento ai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2022 nel caso di esercizio solare. L'obbligo di mantenere l'organo di controllo o il revisore cessa se per tre esercizi consecutivi non si supera nessuno dei limiti dimensionali, come previsto dal terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile.

Si sottolinea che in caso di mancata nomina da parte delle assemblee societarie, i Conservatori dei Registri delle imprese segnaleranno la carenza ai tribunali competenti secondo quanto previsto dall'art. 2477, comma 5, del codice civile. Gli uffici del Registro delle imprese stanno attualmente inviando lettere di sollecito alle società che, nonostante l'obbligo giuridico, non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore durante l'assemblea di approvazione del bilancio 2022.

Dopo il sollecito, i Conservatori dei Registri delle imprese procederanno alle segnalazioni di carenza ai tribunali competenti. Nel caso in cui il tribunale competente riceva la segnalazione, sarà responsabile della nomina dell'organo di controllo o del revisore, decidendo anche il tipo di controlli da applicare alla società (nomina di un sindaco o di un revisore). Inoltre, il tribunale stabilirà se la società deve essere sottoposta sia ai controlli previsti dall'art. 2403 del codice civile che alla revisione legale (nominando un sindaco unico o un collegio sindacale), oppure solo a quest'ultima (nominando esclusivamente un revisore). È importante notare che il tribunale determinerà anche il professionista da nominare e il relativo compenso, probabilmente basandosi sui parametri giudiziali indicati nel DM 140/2012, parametri che sono attualmente in fase di modifica.