mercoledì 22 novembre 2023

TITOLARE EFFETTIVO: SANZIONI IN ARRIVO PER CHI TRASCURA LA COMUNICAZIONE


L'11 dicembre 2023 segna un momento cruciale nel contesto normativo dell'antiriciclaggio. In seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 29 settembre 2023, denominato "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva," avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023, è entrato in vigore il nuovo obbligo di comunicare i titolari effettivi al Registro delle imprese presso le Camere di commercio.

Il Registro dei titolari effettivi, istituito con il Decreto MEF dell'11 marzo 2022, n. 55, in vigore dal 9 giugno 2022, ha due sezioni distintive: la prima dedicata all'iscrizione della titolarità effettiva di imprese e persone giuridiche private e la seconda, denominata "speciale," destinata all'iscrizione di trust e istituti giuridici affini.

A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre scorso, scatta un termine perentorio di 60 giorni per effettuare la comunicazione, e di conseguenza, l'adempimento deve essere completato entro l'11 dicembre 2023. Per le entità costituite dopo l'entrata in vigore del decreto (dal 9 ottobre in poi), la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'iscrizione nei registri pertinenti, nel caso di imprese e persone giuridiche private, o dalla data di costituzione, nel caso di trust e mandati fiduciari.

Il panorama normativo relativo alle attività antiriciclaggio è in costante evoluzione, con il titolare effettivo che svolge un ruolo chiave. Nel tempo, la sua definizione e le responsabilità a esso attribuite sono state ridefinite per aumentare l'efficacia nel contrastare le attività illecite e prevenire l'uso di strutture societarie poco trasparenti.

Il concetto di titolare effettivo, introdotto come elemento fondamentale nell'adeguata verifica per identificare la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica, richiede alle imprese di identificarlo e registrarlo per garantire la trasparenza nelle attività commerciali e prevenire l'utilizzo di strutture societarie complesse a fini illeciti.

Le conseguenze della mancata comunicazione della titolarità effettiva sono rilevanti sul versante sanzionatorio. L'omissione comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie, come previsto dall'art. 2630 c.c., che variano da 103 a 1.032 euro, con una riduzione a 1/3 se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni. Queste sanzioni sono accertate e contestate dalla Camera di commercio competente.

Il decreto stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate, con l'obbligo per le imprese e le persone giuridiche private di comunicare eventuali variazioni entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

La scadenza dell'11 dicembre è quindi critica e le imprese interessate devono agire tempestivamente per garantire la conformità ed evitare conseguenze negative.

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