La Legge di Bilancio 2023, nei commi 100-105, ha
reintrodotto una misura molto attesa da numerosi contribuenti. Si tratta della
facoltà di spostare al di fuori delle società gli immobili non direttamente
impiegati nell'attività, godendo di un'imposta sostitutiva delle imposte
dirette, insieme a una riduzione dell'imposta di registro e delle imposte
ipotecaria e catastale.
La scadenza originariamente fissata per il 30 settembre 2023
è stata prorogata al 30 novembre dal Decreto Proroghe GU n 228 del 29
settembre, che ha anche modificato i termini di versamento dell'imposta
sostitutiva, la quale dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione entro la
stessa data del 30 novembre 2023.
Soggetti e beni coinvolti
Possono accedere a questa attribuzione agevolata le società
in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per
azioni e in accomandita per azioni che possiedono:
- immobili
diversi da quelli di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del
TUIR. Si tratta quindi di immobili non utilizzati come strumenti per
l'attività (sono consentite solo assegnazioni di immobili strumentali solo
per natura o non strumentali, come gli immobili-merce e gli
immobili-patrimonio);
- beni
mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.
Le stesse condizioni dell'assegnazione agevolata si
applicano alla cessione ai soci e alla trasformazione della società in una
società semplice. È richiesto che tutti i soci, al momento dell'operazione
agevolata, fossero iscritti nel libro soci (o comunque risultassero soci) alla
data del 30 settembre 2022. Il termine è stato riaperto, con scadenze diverse,
anche per l'estromissione degli immobili da parte dell'imprenditore
individuale.
Imposte dirette
Nel regime ordinario, l'assegnazione di un bene comporta che
il suo valore normale (ovvero il valore di mercato), dedotto il costo fiscale,
concorra alla formazione di una plusvalenza soggetta alle imposte ordinarie
(Irpef e Irap per le società di persone, Ires e Irap per le società di
capitali). Tuttavia, nel regime agevolato, non è dovuta alcuna imposta diretta,
tranne un'imposta sostitutiva omnicomprensiva dell'8% (che diventa 10,5% per le
società risultanti non operative in almeno due dei tre periodi di imposta
precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o
trasformazione). Le riserve in sospensione d'imposta annullate per
l'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono
soggette ad imposta sostitutiva al 13%.
Imposte indirette
Per le imposte indirette è necessario determinare se
l'assegnazione debba essere soggetta a Iva o meno. Nel primo caso, non sarà
soggetta a imposta di registro in applicazione del principio di alternatività
Iva/registro, di cui all'articolo 40 del d.p.r. 131/86; potrebbe comunque
essere soggetta ad imposte ipotecaria e catastale. Nel secondo caso,
l'assegnazione è soggetta a imposta proporzionale di registro. È essenziale
comprendere il trattamento Iva dell'assegnazione, poiché non è soggetto ad
alcuna agevolazione a causa dei vincoli comunitari, potendo talvolta costituire
un ostacolo all'assegnazione.
Se l'assegnazione è soggetta ad imposta di registro e ad
imposte ipotecaria e catastale, la disciplina dell'assegnazione agevolata
prevede che la prima imposta sia dimezzata rispetto alla misura ordinaria,
mentre le seconde siano dovute sempre nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Base imponibile dell'assegnazione agevolata
Un aspetto spesso cruciale per i contribuenti, più della
sola imposta sostitutiva e della riduzione dell'imposta di registro, è la
possibilità di determinare la base imponibile in misura pari a quella
risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto
dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo
periodo del comma 4 dell'articolo 52 del d.p.r. 131/86. In altre parole, il
contribuente, se conveniente, può corrispondere le imposte dovute sulla base del
valore catastale dei beni (rendita per moltiplicatori dell'imposta di registro)
e non sulla base del valore normale.
Scadenze
L'assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in
società semplice possono essere effettuate entro il 30 novembre 2023. L'imposta
sostitutiva, che inizialmente poteva essere versata in due soluzioni (il 60%
entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023), ora
deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la stessa data del 30
novembre 2023, come stabilito dal Decreto Proroghe - GU n 228 del 29 settembre.
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