La Legge N° 220/2012, che ha introdotto la Riforma del
Condominio, non ha stabilito alcuna prescrizione riguardante la designazione
del Presidente e del Segretario. Di conseguenza, non esiste un obbligo
normativo per la nomina di tali figure che possa compromettere la validità del
verbale dell'assemblea condominiale. Questo è in netto contrasto con i
requisiti delineati dall'art. 2375 del codice civile, intitolato "Verbale
delle deliberazioni dell’assemblea," nel contesto del diritto societario,
in cui le decisioni dell'assemblea devono essere registrate in un verbale
firmato dal presidente e dal sottosegretario o dal notaio.
La Corte di legittimità ha chiarito che l'efficacia del
verbale dell'assemblea condominiale ha la natura giuridica di un documento
privato. Pertanto, il valore legale del verbale assembleare, accompagnato dalle
firme del presidente e del segretario, serve a indicare l'origine delle
dichiarazioni da parte dei firmatari (Cass. Ord. N° 11375/2017).
Il Decreto Legge N° 104 del 14 agosto 2020, successivamente
convertito nella Legge N° 126 del 13 ottobre 2020, ha confermato e modificato
le procedure per le assemblee, come specificato nell'art. 66 disp. att. c.c.
L'art. 63 di tale decreto ha introdotto, al comma 1 bis, lettera b), la
possibilità che la partecipazione all'assemblea avvenga tramite
videoconferenza, previo consenso di tutti i condomini. In questo caso, il
verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, viene trasmesso
all'amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità della
convocazione.
Pertanto, sebbene il Presidente e il Segretario siano
richiamati nell'art. 66 disp. att. c.c., eventuali difetti legati alla loro
nomina, revoca, firma o rimozione sono considerati semplici irregolarità che
non compromettono la legittimità della deliberazione. Tali irregolarità non
sono equiparabili, ad esempio, al difetto di convocazione o alla mancanza dei
quorum necessari, e di conseguenza, qualsiasi indagine su tali questioni
sarebbe considerata irrilevante (Trib. Civ. Roma Sez. V Sent n. 17028/2020).
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