L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli in
merito alla proroga del versamento della seconda rata di acconto delle imposte
sui redditi, disposta mediante il decreto Anticipi. La circolare n. 31/E del
2023 delinea le condizioni per usufruire della proroga, specificando che
possono beneficiarne le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel
periodo d'imposta 2022, hanno dichiarato ricavi o compensi fino a 170.000 euro,
anche se tenute a effettuare il versamento in un'unica soluzione.
Da questa estensione sono esclusi i contribuenti non
titolari di partita IVA e i titolari di partita IVA diversi dalle persone
fisiche, come ad esempio società di capitali e enti non commerciali.
Il decreto Anticipi, all'articolo 4, stabilisce che per le
persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000
euro, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte
sui redditi, in base alla dichiarazione Redditi PF 2023, è differito al 16
gennaio 2024. Inoltre, è prevista la possibilità di rateizzare il versamento in
5 rate mensili di pari importo da gennaio a maggio 2024, con scadenza il 16 di
ogni mese. Sui pagamenti successivi alla prima rata si applicano interessi pari
al 4% annuo.
La circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 fornisce ulteriori
chiarimenti sui beneficiari della proroga. Possono usufruire della stessa le
persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, per il periodo
d'imposta 2022, ricavi o compensi fino a 170.000 euro, includendo imprenditori
individuali, lavoratori autonomi e imprenditori titolari di impresa familiare o
azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Al contrario, non beneficiano del rinvio i contribuenti non
titolari di partita IVA, i titolari di partita IVA diversi dalle persone
fisiche (ad esempio, società di capitali ed enti non commerciali) e le persone
fisiche titolari di partita IVA che dichiarano ricavi o compensi superiori a
170.000 euro per l'anno d'imposta 2022.
Per verificare il rispetto della soglia dei 170.000 euro,
occorre fare riferimento ai compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2022.
Nel caso di più attività svolte dal contribuente, è necessario sommare i ricavi
e i compensi relativi a ciascuna attività. Per le persone fisiche che
esercitano contemporaneamente attività di lavoro autonomo e impresa, è
richiesta la somma dei ricavi e compensi di entrambe le attività.
Nel caso di attività agricole o agricole connesse, la
proroga si applica solo se, nel 2022, il contribuente è titolare di reddito
d'impresa. In questo caso, anziché considerare l'ammontare dei ricavi, si deve
prendere in considerazione il volume d'affari (campo VE50 del modello di
dichiarazione IVA 2023). Se non è obbligatoria la presentazione della
dichiarazione IVA, si tiene conto dell'ammontare complessivo del fatturato del
2022. Nel caso di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si considera
il volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
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