Con le bollette per l'energia elettrica che saranno recapitate prossimamente con un aumento del 59% - e ne è stato scongiurato uno del 100% - una domanda sorge spontanea tra imprese e famiglie, ed è una domanda che soprattutto per le imprese si affianca ad un'altra preoccupazione rappresentata dall'imminente inoltro da parte dell'Agenzia delle entrate di una carrellata di avvisi bonari: che agevolazioni sono previste per le imprese ad alto tasso di consumi energetici?
Innanzitutto è previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica, in favore delle "imprese a forte consumo di energia elettrica" (cosiddette imprese energivore) "di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017". In particolare, sono previsti i seguenti crediti d’imposta sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata:
- del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
- del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
- del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
- del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.
- del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
- del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
- del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.
Novità sono state introdotte con il decreto Aiuti ter: le imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ottengono il contributo se hanno subìto un incremento del costo per kWh, superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. In questo caso il contributo sotto forma di credito di imposta è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese a forte consumo di energia e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse d quelle a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione è concedibile se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
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