I contribuenti in regime forfettario non addebitano l'IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse, di conseguenza, non prevedono l'addebito dell'IVA, mentre sono assoggettate all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia dal momento della loro formazione; di conseguenza l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento. In caso di riaddebito al cliente dell'imposta di bollo ed essendo il professionista il soggetto passivo, l'importo corrispondente rientra a pieno titolo nel suo compenso. A queste conclusioni è giunta la risposta n. 428/2022 dell'Agenzia delle entrate che pone fine al dubbio sulla natura dell'imposta di bollo addebitato al cliente che assume quindi la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.
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