giovedì 14 luglio 2022

Nuovo Esterometro. Ecco la circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate


Nella tarda serata di ieri, con il tempismo che oramai la contraddistingue, l'Agenzia delle entrate è intervenuta con una circolare esplicativa, la n. 26/E, in tema di esterometro, che ha subito una radicale trasformazione a partire dal 1° luglio. La tecnica utilizzata è quella delle faq, interessanti gli spunti offerti.
Il primo importante chiarimento è relativo all'ambito applicativo, infatti l'Agenzia ritiene che, sebbene la norma non contenga una espressa indicazione al riguardo, la trasmissione dei dati debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori solo però ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato tramite fattura o altro documento e questo perché la ratio dell'adempimento non è più il mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA tra soggetti passivi, bensì il monitoraggio di tutte quelle in cui una delle controparti è estera. La rilevanza ai fini dell'adempimento quindi non è più legata all'IVA dell'operazione quanto piuttosto alla circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia e indipendentemente dalla natura dello stesso. Anche forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, obbligati dal 1° luglio 2022 alla fatturazione elettronica sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alla cessione dei beni e alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Per gli enti non commerciali l'obbligo riguarderà, tuttavia, le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.
La seconda parte della circolare è dedicata alle regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per quelle ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. I tipi di documento che possono essere utilizzati sono: TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero; TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari; TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 DPR 633/1972. E' bene precisare che la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di assolvere agli obblighi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto IVA. In questa sezione della circolare l'Agenzia distingue, in modo categorico, l'obbligo di comunicazione dei dati dell'esterometro, che comporta in caso di inosservanza sanzioni per incompleto o inesatto invio dei dati e gli obblighi IVA per i quali gli adempimenti non sono cambiati.
La circolare si conclude con le risposte in tema di conservazione. E' richiamato l'obbligo di conservazione elettronica per le fatture in formato xml trasmesse tramite Sdi ed emesse dall'operatore nazionale nei confronti del cliente estero che ha comunicato il proprio codice destinatario, mentre è concessa la possibilità di conservare in forma elettronica anche quei file contenenti i dati di fatturazione e che pur non costituendo fatture elettroniche  sono stati inviati con indicazione del codice convenzionale a sette X e con codice paese del cliente diverso da IT. Per il ciclo passivo devono essere conservate elettronicamente le autofatture emesse esclusivamente attraverso lo Sdi e i file xml integrativi con le relative ricevute. La possibilità di procedere con la conservazione elettronica è estesa anche alle fatture o i documenti originali ricevuti o emessi extra Sdi.

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