martedì 21 giugno 2022

Versamenti delle imposte: il differimento è ampio

 

La scadenza del prossimo 30 giugno relativa ai versamenti degli importi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi e IRAP, a titolo di saldo e di acconto, relativamente ai soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, può essere rinviata entro il trentesimo giorno successivo, e quindi entro il 30 luglio, con una piccola maggiorazione a titolo di interesse dello 0,4%. Il 30 luglio, tuttavia, è sabato e quindi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d. lgs. 241/1997, il pagamento si considera tempestivo se eseguito entro il giorno successivo non festivo e quindi entro il 1° agosto. A questo punto trova applicazione l'art. 37, comma 11-bis, d.l. 223/2006 che prevede una sospensione di diritto dei termini di versamento scadenti tra il 1° e il 20 agosto che, essendo sabato, consente la possibilità di versare il dovuto entro il 22 agosto.

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