mercoledì 22 giugno 2022

Il decreto Semplificazioni è legge dello Stato



Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 143 del 21/06/2022 trova piena applicazione il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, decreto Semplificazioni.
Ecco alcune delle novità introdotte:
  • Calendario fiscale. La scadenza della LIPE del II trimestre  è spostata al 30 settembre, mentre quella degli Intrastat è spostata al 30 del mese successivo al periodo di riferimento. La dichiarazione IMU 2021 dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022. Limitatamente per gli anni di imposta 2020 e 2021, è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno
  • Imposta di bollo fatture elettroniche. L'ammontare ridotto che consente lo slittamento del versamento dell'imposta di bollo relativamente al I e II trimestre passa a € 5.000 limitatamente alle FE a partire dal 1° gennaio 2023.
  • Precompilata. Per le dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2022 presentate, tramite Caf o professionista abilitato, con modifiche, il controllo formale non sarà effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificate, di conseguenza non sarà più necessario conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.
  • Esterometro. Non dovranno essere più trasmessi i dati relativi ad operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi di importo non superiore a € 5.000  per ogni singola operazione non rilevante territorialmente ai fini IVA in Italia ex articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972.
  • ISA. I correttivi in materia di  Indici Sintetici di Affidabilità fiscale previsti per il 2020 e il 2021 sono estesi al 2022. Gli Indici saranno approvati non più entro il 31 dicembre, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati.
  • Proroga RNA. Prorogato il termine per la registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli aiuti. In particolare per quelli in scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 30 giugno 2023; quelli in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.
  • Reverse charge. E' esteso al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile.
  • IRAP. Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata e, pertanto, a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. In primo luogo, viene sostituito il comma 4-octies. In base alla nuova formulazione, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

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