martedì 28 giugno 2022

Bonus casalinghe/casalinghi: cos’è, come funziona

 

Il bonus casalinghe e casalinghi riguarda l’opportunità di frequentare percorsi di formazione online di massimo 12 mesi finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Ad essere incentivata, quindi, è la formazione personale di chi si occupa a titolo gratuito delle attività di cura delle persone e dell’ambiente domestico. È chiaro che non si tratta di un bonus in denaro da percepire direttamente, ma dell’opportunità di partecipare a progetti formativi online, soprattutto nell’ambito delle competenze digitali, realizzati da enti pubblici e privati e finanziati da un fondo specifico: il Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi, con dotazione di 3 milioni di euro annui a partire dal 2020 istituito dall’articolo 22 del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, nella legge n.126 del 13 ottobre 2020. Le casalinghe e i casalinghi che frequenteranno a titolo gratuito i corsi previsti dal bonus devono essere iscritti all’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici, prevista dall’articolo 7 della legge n.493 del 3 dicembre 1999.
Il bonus, in realtà, è anche un contributo economico erogato alle persone dai 67 anni di età che non possono accedere alla pensione minima perché, avendo sempre lavorato in casa prendendosi cura della famiglia e occupandosi delle faccende domestiche, non hanno versato contributi. Si tratta di un assegno sociale che per il 2022 consiste nella cifra massima di 468,10 euro, ma può avere importo inferiore a seconda dello stato civile e del reddito. La cifra massima può essere ottenuta da chi non ha reddito e abita da solo. Il tetto massimo di reddito che consente di accedere al bonus è di 6.085,30 euro all’anno se il richiedente vive da solo, mentre è di 12.170,60 euro se è sposato. 
Si può fare richiesta tramite:
il portale Inps
via contact center
tramite intermediati o patronati
Dal momento della richiesta, il contributo viene versato il mese successivo.

lunedì 27 giugno 2022

Le 3 principali novità in vigore entro il 1° luglio


Dal prossimo 30 giugno sarà sanzionato il rifiuto ad accettare pagamenti in moneta elettronica. È prevista una sanzione fissa pari a 30 euro a cui aggiungere il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con carte di debito/credito/prepagate. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti in regime forfettario, ex minimi e in regime di vantaggio se l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel 2021 ha superato la soglia dei 25 mila euro. Cosa fare per farsi trovare preparati:
disporre di accesso alla piattaforma fatture e corrispettivi;
definire le modalità tecniche di emissione;
definire le modalità tecniche di ricezione delle fatture elettroniche passive;
valutare la modalità di gestione della conservazione elettronica delle e-fatture offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
predisporre eventualmente la delega a soggetti autorizzati per i servizi di fatturazione elettronica.
I tempi per la trasmissione delle fatture emesse tramite SdI sono di 12 giorni nel caso di fattura immediata ed entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita.
Sempre a partire dal prossimo 1° luglio sarà abrogato l’esterometro e i dati delle singole transazioni dovranno essere inviati al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato Xml, lo stesso utilizzato per la fattura elettronica. Si passa, quindi, da una trasmissione trimestrale massiva di dati a una comunicazione telematica per ogni singola operazione. 
Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento <CodiceDestinatario> è valorizzato con “XXXXXXX”. Il Cedente/Prestatore italiano, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file Xml predisposto per la comunicazione dei dati.
Per la comunicazione dei dati delle operazioni passive, cessione di beni o prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, il file Xml della fattura deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati dallo SdI. L’elemento <CodiceDestinatario> può essere valorizzato con:
un codice relativo ad un canale accreditato al SdI (canale web services o SFTP);
‘0000000’, nei casi in cui sia indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC inserito nel campo PECDestinatario;
‘0000000’ con il campo PECDestinatario non compilato. In tal caso, il file è recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero messo a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
I tipi di documento che possono essere utilizzati sono:
TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 DPR 633/1972.
Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio il file Xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE).

mercoledì 22 giugno 2022

Il decreto Semplificazioni è legge dello Stato



Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 143 del 21/06/2022 trova piena applicazione il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, decreto Semplificazioni.
Ecco alcune delle novità introdotte:
  • Calendario fiscale. La scadenza della LIPE del II trimestre  è spostata al 30 settembre, mentre quella degli Intrastat è spostata al 30 del mese successivo al periodo di riferimento. La dichiarazione IMU 2021 dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022. Limitatamente per gli anni di imposta 2020 e 2021, è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno
  • Imposta di bollo fatture elettroniche. L'ammontare ridotto che consente lo slittamento del versamento dell'imposta di bollo relativamente al I e II trimestre passa a € 5.000 limitatamente alle FE a partire dal 1° gennaio 2023.
  • Precompilata. Per le dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2022 presentate, tramite Caf o professionista abilitato, con modifiche, il controllo formale non sarà effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificate, di conseguenza non sarà più necessario conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.
  • Esterometro. Non dovranno essere più trasmessi i dati relativi ad operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi di importo non superiore a € 5.000  per ogni singola operazione non rilevante territorialmente ai fini IVA in Italia ex articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972.
  • ISA. I correttivi in materia di  Indici Sintetici di Affidabilità fiscale previsti per il 2020 e il 2021 sono estesi al 2022. Gli Indici saranno approvati non più entro il 31 dicembre, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati.
  • Proroga RNA. Prorogato il termine per la registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli aiuti. In particolare per quelli in scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 sono prorogati al 30 giugno 2023; quelli in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.
  • Reverse charge. E' esteso al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile.
  • IRAP. Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata e, pertanto, a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. In primo luogo, viene sostituito il comma 4-octies. In base alla nuova formulazione, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

martedì 21 giugno 2022

Versamenti delle imposte: il differimento è ampio

 

La scadenza del prossimo 30 giugno relativa ai versamenti degli importi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi e IRAP, a titolo di saldo e di acconto, relativamente ai soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, può essere rinviata entro il trentesimo giorno successivo, e quindi entro il 30 luglio, con una piccola maggiorazione a titolo di interesse dello 0,4%. Il 30 luglio, tuttavia, è sabato e quindi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d. lgs. 241/1997, il pagamento si considera tempestivo se eseguito entro il giorno successivo non festivo e quindi entro il 1° agosto. A questo punto trova applicazione l'art. 37, comma 11-bis, d.l. 223/2006 che prevede una sospensione di diritto dei termini di versamento scadenti tra il 1° e il 20 agosto che, essendo sabato, consente la possibilità di versare il dovuto entro il 22 agosto.

lunedì 20 giugno 2022

Forfettari: i 5 passi per prepararsi alla fatturazione elettronica

 

Dal prossimo 1° luglio per i contribuenti in regime forfettario che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25 mila euro scatterà l'obbligo della fatturazione elettronica. 

Analizziamo i 5 passi principali per farsi trovare pronti a questo appuntamento:

1. Per chi partirà con l'emissione della fatturazione elettronica dal 1° luglio non sarà necessario procedere con modifiche nella numerazione, né ci sarà l'obbligo di registri sezionali.

2. Le fatture elettroniche devono essere conservate elettronicamente, ex art. 39 Dpr 633/1972.

3. Nel calcolo dei 25 mila euro per il 2021, la soglia a partire dalla quale scatta l'obbligo, si deve considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le attività esercitate.

4.Sulle tali fatture continua a essere dovuta l'imposta di bollo che dovrà essere assolta, anch'essa, in modalità elettronica. La scadenza è l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio); tuttavia se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

5. Anche le note di credito dovranno essere emesse in formato elettronico, compreso quelle emesse dopo il 1° luglio per operazioni precedenti tale data e fatturate in modalità cartacea. 

venerdì 17 giugno 2022

Errori nelle precompilate già inviate


Come si rimedia all'errore commesso su una dichiarazione precompilata già inviata? Entro il prossimo 20 giugno è possibile annullarla, solo per una volta, e trasmetterla nuovamente. 

L'operazione può essere possibile solo se lo stato della ricevuta di avvenuta trasmissione risulta Elaborato, accedendo all'applicazione dedicata alla precompilata e selezionando la voce Richiedi annullamento 730In questo modo i dati inseriti saranno cancellati e la dichiarazione precompilata sarà nuovamente disponibile come predisposta dall'Agenzia delle Entrate in origine. Trascorse 24/48 ore dall'annullamento è possibile procedere con un nuovo invio.

Cosa succede dopo il 20 giugno 2022? La dichiarazione precompilata precedentemente inviata si potrà correggere:

  • presentando a un Caf o a un intermediario abilitato, entro il 25 ottobre 2022, un modello 730 integrativo (in caso di dichiarazione più favorevole al contribuente)
  • trasmettendo entro il 30 novembre 2022, tramite l’applicazione web, il modello “Redditi correttivo” o, dopo tale data, il modello “Redditi integrativo”.

giovedì 16 giugno 2022

Superbonus. Importanti precisazioni da Telefisco


Importanti precisazioni in tema di Superbonus fornite dall'Agenzia delle Entrate durante l'appuntamento estivo di Telefisco, la kermesse fiscale organizzata da il Sole 24 Ore che si è svolta nella giornata di ieri.

Se un contribuente si accolla tutte le tutte le spese per gli interventi trainanti sulle parti comuni condominiali agevolati con il 110%, gli altri condomini possono essere agevolati con il superbonus del 110% per le spese che sostengono per gli interventi trainati sui propri appartamenti, non rilevando la condizione che queste ultime vengano sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per interventi trainanti. 

L'accollante deve essere un soggetto legittimato a sostenere le spese (ad esempio un altro condomino) e deve essere autorizzato dall'assemblea, con quorum deliberativo pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

giovedì 9 giugno 2022

Ottimizzare il costo del lavoro: Strumenti e Soluzioni


La razionale gestione del costo del lavoro può diventare una grande opportunità per tutti quegli imprenditori che accompagnano il fine del profitto, e quindi la necessità di una tendenziale riduzione dello stesso, con la ricerca del benessere o della soddisfazione dei propri dipendenti, che necessariamente comporta un suo aumento. Come conciliare le due variabili? Ne parliamo Martedì 14 giugno a Roma


 

Fondo Impresa Femminile: chiuso lo sportello

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, a partire dall'8 giugno 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili ossia per le imprese costituite da almeno 12 mesi.

mercoledì 8 giugno 2022

Intervento della Cassazione sull'importanza del pvc

Con l’ordinanza della sezione 5 numero 17189 del 26/05/2022 la Corte di Cassazione ribadisce un principio basilare e quasi ovvio che tuttavia in passato è stato oggetto di interpretazioni piuttosto elastiche: nel processo tributario vige il divieto, anche per l’Agenzia delle Entrate, di modificare i termini della contestazione, ex art. 57 comma 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che pertanto devono essere circoscritti a quelli che emergono dall’avviso di accertamento che a sua volta attinge i motivi dal pvc. Troppo spesso, infatti, l’atto processuale principale è stato considerato quello delle controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente.