venerdì 27 maggio 2022

IMU: acconto entro il 16 giugno


Ai fini IMU il possesso di un’abitazione principale, e delle sue pertinenze, non costituisce presupposto impositivo a meno che non si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica sono stabilite in immobili diversi, nello stesso comune o in territori comunali diversi, le agevolazioni previste per l’abitazione principale si applicano a un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze, invece, si intendono quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità. Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna a una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale. 


Fonte:

Girolamo Ielo, Ipsoa quotidiano 26 maggio 2022


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