La legge di conversione del decreto Sostegni ter ha inserito il comma 1 quater all’art. 121 del decreto-legge 34/2020 stabilendo che i crediti derivati dai cosiddetti bonus edilizi non possano formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla comunicazione dell’opzione della prima cessione o dello sconto in fattura all’Agenzia delle entrate. La disposizione, che si applica alle comunicazioni inviate a partire dal 1° maggio 2022, è possibile attribuendo un codice identificativo univoco che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, rendendo possibile la storia fiscale del credito e consentendo un più rapido controllo dei passaggi e degli utilizzi del credito stesso con il fine di realizzare un più efficace contrasto alle frodi.
È bene ricordare che i crediti ceduti possono essere utilizzati dal cessionario dal momento in cui sono presenti nel proprio cassetto fiscale, verosimilmente dal decimo giorno successivo alla comunicazione e comunque non prima dell’anno successivo a quello in cui i lavori sono stati pagati. Non oltre pero! Infatti la quota di credito non utilizzata non potrà slittare all’anno successivo, né potrà essere richiesta a rimborso.
Nessun commento:
Posta un commento