Ennesimo pacchetto di novità in arrivo per i bonus edilizi. A partire dal 1° maggio non sarà più possibile procedere a cessioni parziali: secondo quanto prevede il comma 1-quater dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (comma inserito dalla legge di conversione del decreto Sostegni ter, in cui è confluito l’art. 1, comma 2, lettera a, n. 3, del D.L. 13/2022), i crediti originati dalle detrazioni per lavori edili “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate”.
Inoltre ad ogni credito sarà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali comunicazioni di successive cessioni, in modo da semplificare il tracciamento dei crediti stessi e ostacolare le numerose frodi connesse a questa tipologia di bonus.
Diventa possibile la quarta cessione consentita alle sole banche nei confronti dei propri correntisti e a condizione che si siano esaurite le precedenti tre cessioni.
Infine a partire dal 28 maggio per gli interventi edili di importo superiore ai 70 mila euro, le agevolazioni saranno concesse esclusivamente se nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture sia dato rilievo del rispetto del CCNL, adempimento che diventa indispensabile ai fini dell'apposizione del visto di conformità.
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