Dal 28 aprile al 30 giugno 2022 sarà possibile inoltrare, esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza epidemiologica devono inoltrare all'Agenzia stessa. L'adempimento è posto in essere per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella comunicazione della Commissione europea Temporary Framework e il rispetto delle condizioni in essa previste. Con il provvedimento n. 143438/2022 del 27 aprile del direttore dell'Agenzia, e in attuazione del decreto Mef dell'11 dicembre 2021, è stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali previsti. La dichiarazione deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. Qui il modello.
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