La
fine dello stato di emergenza dovuta alla pandemia prevista per il prossimo 31
marzo si accompagna alla conclusione dell’esperienza del lavoro agile con tutte
le facilitazioni previste e adottate proprio in risposta alla crisi endemica. A
disciplinare questa modalità di prestazione dell’attività lavorativa tornerà ad
essere la legge 81/2017, anche se bisognerà fronteggiare uno scenario
imprevisto: il gradimento che ha riscontrato lo smart working. Per potervi
ricorrere, dal 1° aprile sarà necessario per il datore di lavoro firmare, con
ogni singolo dipendente interessato, degli accordi individuali che dovranno
definirne durata e modalità di svolgimento, con particolare attenzione ai
controlli e alla frequenza soprattutto in tema di diritto alla disconnessione,
cioè il diritto del lavoratore a un periodo minimo, nell’arco della giornata,
in cui potersi disconnettere. Un emendamento alla legge di conversione del
decreto Sostegni ter prevede che l’accordo individuale non dovrà essere più
allegato alla comunicazione obbligatoria prevista sul sito del Ministero del
Lavoro: l’unico adempimento previsto, infatti, sarà la comunicazione dei
nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di
lavoro in modalità agile, senza alcun allegato dell’accordo individuale. Detta
semplificazione strutturale, sarà operativa solo dopo la pubblicazione, in
Gazzetta Ufficiale, della richiamata legge di conversione e l’emanazione di un
decreto ministeriale con le modalità attuative semplificate.
Dottore Commercialista. Amministratore di condominio. Revisore legale. Studio di consulenza fiscale, commerciale e condominiale. Mediazione civile e commerciale
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