lunedì 14 marzo 2022

Smart working: quale futuro dopo la fine dell'emergenza?


La fine dello stato di emergenza dovuta alla pandemia prevista per il prossimo 31 marzo si accompagna alla conclusione dell’esperienza del lavoro agile con tutte le facilitazioni previste e adottate proprio in risposta alla crisi endemica. A disciplinare questa modalità di prestazione dell’attività lavorativa tornerà ad essere la legge 81/2017, anche se bisognerà fronteggiare uno scenario imprevisto: il gradimento che ha riscontrato lo smart working. Per potervi ricorrere, dal 1° aprile sarà necessario per il datore di lavoro firmare, con ogni singolo dipendente interessato, degli accordi individuali che dovranno definirne durata e modalità di svolgimento, con particolare attenzione ai controlli e alla frequenza soprattutto in tema di diritto alla disconnessione, cioè il diritto del lavoratore a un periodo minimo, nell’arco della giornata, in cui potersi disconnettere. Un emendamento alla legge di conversione del decreto Sostegni ter prevede che l’accordo individuale non dovrà essere più allegato alla comunicazione obbligatoria prevista sul sito del Ministero del Lavoro: l’unico adempimento previsto, infatti, sarà la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza alcun allegato dell’accordo individuale. Detta semplificazione strutturale, sarà operativa solo dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della richiamata legge di conversione e l’emanazione di un decreto ministeriale con le modalità attuative semplificate.

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