venerdì 25 marzo 2022

Bonus benzina ai dipendenti

Il decreto Ucraina, ovvero il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina prevede all’articolo 2, per il solo anno 2022, che l’importo del valore di buoni benzina erogati ai propri dipendenti a titolo gratuito dalle aziende private per l’acquisto di carburanti, con il limite di € 200 pro-capite, non concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Tale benefit è cumulabile con l’eventuale e identica misura rientrante nei limiti di esenzione di € 258,23 annui per beni e servizi di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR, pertanto il plafond massimo erogabile in buoni benzina per il 2022 è di € 458,23 anche se è fondamentale indicare le due voci separatamente nella busta paga, in considerazione del fatto che il limite di € 258,23 non rappresenta una franchigia per cui in caso di superamento dello stesso l’intero importo è soggetto a tassazione. 

Il buono benzina da € 200, che è esente da un punto di vista previdenziale e per l’azienda è deducibile ai fini IRES, può essere concesso anche a singoli lavoratori. 

Si ritiene utile un intervento correttivo del legislatore sul tenore letterale della norma che ha previsto la possibilità di erogare la misura alle sole aziende private. Gli studi professionali potranno concederli?

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