I bilanci
che le imprese hanno predisposto per il 2020 hanno risentito enormemente di
tutte quelle norme di natura emergenziale volute dal governo per sostenere il
sistema produttivo in un contesto di natura straordinaria.
Per i casi, poi, in cui la legge o i principi OIC ammettano la
compensazione di partite negli schemi di bilancio sarà necessario indicarne in nota
integrativa gli importi lordi, in particolare per le compensazioni tra crediti e debiti tributari e tra imposte anticipate e
differite; importi lordi degli utili e perdite su cambi; costo al lordo del
contributo e importo del contributo, nel prospetto delle movimentazioni delle
immobilizzazioni per le quali sono stati ricevuti contributi pubblici
contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione
Oggi, con
la crisi pandemica in regressione, o almeno è questa la percezione, le imprese si
apprestano a chiudere i bilanci dell’esercizio 2021 potendo disporre spesso
degli stessi strumenti, anche se in alcuni casi con portata innovativa
limitata.
Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
bilancio
Torna ad essere
pienamente vigente l’art. 2364 del codice civile che fissa in centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine per la convocazione delle
assemblee per l’approvazione del bilancio di esercizio. Il maggior termine di
centottanta giorni, che negli ultimi due anni aveva rappresentato l’ordinarietà,
è limitato alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato o
laddove ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto
della società. Tuttavia queste assemblee potranno continuare a svolgersi in
modalità a distanza, il decreto Milleproroghe ha infatti esteso questa
possibilità fino al 31 luglio 2022.
Sospensione della quota di ammortamento
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 cd. Milleproroghe
convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.15 ha confermato anche la sospensione
della quota di ammortamento maturata nell’esercizio 2021 per tutte le imprese
che adottano i principi contabili nazionali, ponendo rimedio alla confusione
emersa in seguito alla legge di Bilancio 2022 che all’articolo 1 comma 711 prevedeva
la facoltà di sospensione per le sole imprese che nel 2020 non avessero
effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali. Sono confermati anche gli adempimenti posti a carico
di chi ne usufruisce:
- la costituzione di una riserva indisponibile;
- l’indicazione degli effetti in nota integrativa.
Una quota di utili,
corrispondente a quella dell’ammortamento sospeso, deve essere accantonata a
riserva indisponibile e nel caso fossero di importo inferiore, la riserva dovrà
essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali
disponibili o in mancanza accantonando gli utili degli esercizi successivi. In
Nota integrativa saranno evidenziati le ragioni della deroga e l’impatto sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio.
Permane la facoltà di
dedurre fiscalmente dal reddito d’impresa la quota di ammortamento sospesa alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 bis
e 103 del TUIR e ai fini IRAP.
Rivalutazione marchi commerciali e avviamento
La legge di Bilancio
2022 ha modificato l’art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevedendo
l’estensione ad almeno 50 anni del periodo in cui è possibile dedurre
fiscalmente il maggior valore attribuito ai sensi della Legge di rivalutazione
2020 ai marchi e all’avviamento. Le modifiche hanno effetto a decorrere
dall’esercizio successivo a quello rispetto al quale sono eseguiti la
rivalutazione e il riallineamento. La norma offre la facoltà di dedurre
fiscalmente il maggior valore in almeno 18 anni prevedendo in questo caso il
versamento di un’imposta sostitutiva integrativa e consente a coloro che hanno
provveduto al versamento delle imposte sostitutive dovute ai sensi del comma 6
dell’articolo 110 del decreto 104/2020 di revocare la disciplina fiscale, anche
solo parzialmente; tale revoca costituisce titolo per il rimborso o la
compensazione dell’imposta sostitutiva già versata.
È bene ricordare che le
attività immateriali interessate sono quelle esistenti al 31 dicembre 2019,
rivalutate nel 2020 che possono determinare orientamenti differenti nel
bilancio 2021 a seconda dell’opzione scelta.
Infatti, in caso di
estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale si determina il
sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle
immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente che si
generano nel corso della durata della vita utile, che determinano la necessità
di rilevare imposte differite attive per rispettare il postulato della
prudenza.
Se la società decide di
optare per la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale
verrà rilevato un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta con
contropartita Patrimonio Netto. Nel caso di riallineamento
dell’avviamento, l’ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa è
rilevato ad incremento della voce Attività per imposta sostitutiva da
riallineamento e sarà contabilizzata la quota di costo dell’imposta
sostitutiva di competenza dell’esercizio.
Se invece l’opzione
ricade sulla facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale ai sensi
della Legge di rivalutazione 2020 sarà necessario iscrivere: un fondo per
imposte differite per la differenza tra il valore contabile dell’attività
immateriale e quello riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio
Netto, mentre la riduzione del fondo in parola per l’ammortamento del bene sarà
rilevata nel Conto Economico; un credito tributario per il diritto al rimborso
dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.
Nel caso la revoca
riguardi l’affrancamento fiscale dell’avviamento non si iscriveranno imposte
differite passive e sarà rilevato il credito tributario a fronte del diritto di
rimborso per l’imposta sostitutiva già versata in contropartita alla voce Attività
per imposta sostitutiva da riallineamento.
Se infine si opta per
revocare l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta iscritta in
contropartita al maggior valore rivalutato, si contabilizzerà un credito
tributario a fronte del diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva già
versata in contropartita al Patrimonio Netto.
Sarà necessario fornire
adeguata informativa in Nota Integrativa circa la scelta effettuata e gli
effetti prodotti in bilancio.
La
sterilizzazione delle perdite
Il decreto Milleproroghe
convertito in legge, proroga i termini fissati dall’articolo 6 del decreto
Liquidità in tema di sterilizzazione delle perdite, in particolare sono interessate
quelle “emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”;
il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un
terzo è posticipato al quinto esercizio successivo e “l’assemblea che
approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione
delle perdite accertate”; fermo restando l’obbligo degli amministratori di
convocare senza indugio l’assemblea in caso di perdite che riducano il capitale
sociale al di sotto del minimo legale, questa ha il limite del quinto esercizio
successivo per ripristinare il valore minimo di legge; le perdite devono essere
distintamente indicate in nota integrativa “con specificazione, in appositi
prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute
nell’esercizio”.
Come influisce il conflitto in Ucraina
Non ci sono solo i
postumi della pandemia ad influire sui bilanci di esercizio che le imprese
stanno predisponendo per il 2021: il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato l’invasione
dell’Ucraina. Tralasciando gli aspetti socio-politici e soprattutto umanitari
della vicenda, notevoli le conseguenze che subiranno le imprese legate, ad
esempio, all’impennata dei prezzi di molte materie prime, in particolare del
petrolio, del gas e del grano. Tutti aspetti che si rifletteranno negativamente
sulle prospettive di continuità aziendale di imprese già piegate da due anni di
pandemia. Sarà necessario, dunque, fornire adeguata informativa in nota
integrativa del modo in cui le vicende asiatiche potranno impattare sulla reale
prospettiva di vita dell’attività e sulle misure adottate per fronteggiarne le
conseguenze sui valori di bilancio.
Le altre novità
Gli enti di investimento
e le imprese di partecipazione finanziaria non potranno applicare le
semplificazioni per la redazione del bilancio delle micro imprese anche nell’eventualità
che sussistano i requisiti dimensionali. Quindi in ogni caso dovranno redigere
la nota integrativa e la relazione sulla gestione, non potranno avvalersi della
facoltà di comprendere i ratei e risconti nella voce relativa ai Crediti e ai
Debiti e non saranno esonerati dall’applicazione della disciplina della
valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e delle
operazioni di copertura.
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