lunedì 28 marzo 2022

Bilanci di esercizio 2021: novità, conferme e le influenze del conflitto in Ucraina


I bilanci che le imprese hanno predisposto per il 2020 hanno risentito enormemente di tutte quelle norme di natura emergenziale volute dal governo per sostenere il sistema produttivo in un contesto di natura straordinaria.
Per i casi, poi, in cui la legge o i principi OIC ammettano la compensazione di partite negli schemi di bilancio sarà necessario indicarne in nota integrativa gli importi lordi, in particolare per le compensazioni tra crediti e debiti tributari e tra imposte anticipate e differite; importi lordi degli utili e perdite su cambi; costo al lordo del contributo e importo del contributo, nel prospetto delle movimentazioni delle immobilizzazioni per le quali sono stati ricevuti contributi pubblici contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione

Oggi, con la crisi pandemica in regressione, o almeno è questa la percezione, le imprese si apprestano a chiudere i bilanci dell’esercizio 2021 potendo disporre spesso degli stessi strumenti, anche se in alcuni casi con portata innovativa limitata.

Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio

Torna ad essere pienamente vigente l’art. 2364 del codice civile che fissa in centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine per la convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio di esercizio. Il maggior termine di centottanta giorni, che negli ultimi due anni aveva rappresentato l’ordinarietà, è limitato alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato o laddove ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Tuttavia queste assemblee potranno continuare a svolgersi in modalità a distanza, il decreto Milleproroghe ha infatti esteso questa possibilità fino al 31 luglio 2022.

Sospensione della quota di ammortamento

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 cd. Milleproroghe convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.15 ha confermato anche la sospensione della quota di ammortamento maturata nell’esercizio 2021 per tutte le imprese che adottano i principi contabili nazionali, ponendo rimedio alla confusione emersa in seguito alla legge di Bilancio 2022 che all’articolo 1 comma 711 prevedeva la facoltà di sospensione per le sole imprese che nel 2020 non avessero effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sono confermati anche gli adempimenti posti a carico di chi ne usufruisce:

  •    la costituzione di una riserva indisponibile;
  •    l’indicazione degli effetti in nota integrativa.

Una quota di utili, corrispondente a quella dell’ammortamento sospeso, deve essere accantonata a riserva indisponibile e nel caso fossero di importo inferiore, la riserva dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o in mancanza accantonando gli utili degli esercizi successivi. In Nota integrativa saranno evidenziati le ragioni della deroga e l’impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Permane la facoltà di dedurre fiscalmente dal reddito d’impresa la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 bis e 103 del TUIR e ai fini IRAP.

Rivalutazione marchi commerciali e avviamento

La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevedendo l’estensione ad almeno 50 anni del periodo in cui è possibile dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito ai sensi della Legge di rivalutazione 2020 ai marchi e all’avviamento. Le modifiche hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello rispetto al quale sono eseguiti la rivalutazione e il riallineamento. La norma offre la facoltà di dedurre fiscalmente il maggior valore in almeno 18 anni prevedendo in questo caso il versamento di un’imposta sostitutiva integrativa e consente a coloro che hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive dovute ai sensi del comma 6 dell’articolo 110 del decreto 104/2020 di revocare la disciplina fiscale, anche solo parzialmente; tale revoca costituisce titolo per il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva già versata.

È bene ricordare che le attività immateriali interessate sono quelle esistenti al 31 dicembre 2019, rivalutate nel 2020 che possono determinare orientamenti differenti nel bilancio 2021 a seconda dell’opzione scelta.

Infatti, in caso di estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale si determina il sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente che si generano nel corso della durata della vita utile, che determinano la necessità di rilevare imposte differite attive per rispettare il postulato della prudenza.

Se la società decide di optare per la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale verrà rilevato un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita Patrimonio Netto. Nel caso di riallineamento dell’avviamento, l’ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa è rilevato ad incremento della voce Attività per imposta sostitutiva da riallineamento e sarà contabilizzata la quota di costo dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio.

Se invece l’opzione ricade sulla facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale ai sensi della Legge di rivalutazione 2020 sarà necessario iscrivere: un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile dell’attività immateriale e quello riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio Netto, mentre la riduzione del fondo in parola per l’ammortamento del bene sarà rilevata nel Conto Economico; un credito tributario per il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Nel caso la revoca riguardi l’affrancamento fiscale dell’avviamento non si iscriveranno imposte differite passive e sarà rilevato il credito tributario a fronte del diritto di rimborso per l’imposta sostitutiva già versata in contropartita alla voce Attività per imposta sostitutiva da riallineamento.

Se infine si opta per revocare l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta iscritta in contropartita al maggior valore rivalutato, si contabilizzerà un credito tributario a fronte del diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Sarà necessario fornire adeguata informativa in Nota Integrativa circa la scelta effettuata e gli effetti prodotti in bilancio.

La sterilizzazione delle perdite

Il decreto Milleproroghe convertito in legge, proroga i termini fissati dall’articolo 6 del decreto Liquidità in tema di sterilizzazione delle perdite, in particolare sono interessate quelle “emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo e “l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”; fermo restando l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea in caso di perdite che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, questa ha il limite del quinto esercizio successivo per ripristinare il valore minimo di legge; le perdite devono essere distintamente indicate in nota integrativa “con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”.

Come influisce il conflitto in Ucraina

Non ci sono solo i postumi della pandemia ad influire sui bilanci di esercizio che le imprese stanno predisponendo per il 2021: il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato l’invasione dell’Ucraina. Tralasciando gli aspetti socio-politici e soprattutto umanitari della vicenda, notevoli le conseguenze che subiranno le imprese legate, ad esempio, all’impennata dei prezzi di molte materie prime, in particolare del petrolio, del gas e del grano. Tutti aspetti che si rifletteranno negativamente sulle prospettive di continuità aziendale di imprese già piegate da due anni di pandemia. Sarà necessario, dunque, fornire adeguata informativa in nota integrativa del modo in cui le vicende asiatiche potranno impattare sulla reale prospettiva di vita dell’attività e sulle misure adottate per fronteggiarne le conseguenze sui valori di bilancio.

Le altre novità

Gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non potranno applicare le semplificazioni per la redazione del bilancio delle micro imprese anche nell’eventualità che sussistano i requisiti dimensionali. Quindi in ogni caso dovranno redigere la nota integrativa e la relazione sulla gestione, non potranno avvalersi della facoltà di comprendere i ratei e risconti nella voce relativa ai Crediti e ai Debiti e non saranno esonerati dall’applicazione della disciplina della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.

venerdì 25 marzo 2022

Bonus benzina ai dipendenti

Il decreto Ucraina, ovvero il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina prevede all’articolo 2, per il solo anno 2022, che l’importo del valore di buoni benzina erogati ai propri dipendenti a titolo gratuito dalle aziende private per l’acquisto di carburanti, con il limite di € 200 pro-capite, non concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Tale benefit è cumulabile con l’eventuale e identica misura rientrante nei limiti di esenzione di € 258,23 annui per beni e servizi di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR, pertanto il plafond massimo erogabile in buoni benzina per il 2022 è di € 458,23 anche se è fondamentale indicare le due voci separatamente nella busta paga, in considerazione del fatto che il limite di € 258,23 non rappresenta una franchigia per cui in caso di superamento dello stesso l’intero importo è soggetto a tassazione. 

Il buono benzina da € 200, che è esente da un punto di vista previdenziale e per l’azienda è deducibile ai fini IRES, può essere concesso anche a singoli lavoratori. 

Si ritiene utile un intervento correttivo del legislatore sul tenore letterale della norma che ha previsto la possibilità di erogare la misura alle sole aziende private. Gli studi professionali potranno concederli?

mercoledì 23 marzo 2022

Il bonus mobili ed elettrodomestici

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione Irpef del 50% che spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per arredare l’immobile sottoposto a interventi di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati alla riduzione del rischio sismico o ancora oggetto di Superbonus, mentre non sono compresi quelli per l’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, né quelli per la realizzazione di posti auto o box pertinenziali. La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per gli acquisti, anche effettuati all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici, le lavastoviglie e alla F per i frigoriferi e i congelatori, con la possibilità di includere le spese di trasporto e di montaggio.

Per averne diritto è necessario che l’acquisto sia accompagnato da un intervento di recupero edilizio avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente allo stesso. La detrazione spetta nella misura del 50% della spesa complessiva per mobili ed elettrodomestici, con il limite massimo di € 10.000 per il 2022 e di € 5.000 per il 2023 e il 2024, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, inoltre non può essere trasferita né in caso di decesso del contribuente, né di vendita dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori. I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico, non necessariamente parlante, o con carte di credito o di debito, invece non sono consentiti gli assegni bancari, i contanti o gli altri mezzi di pagamento. Sarà infine necessario conservare: la copia del bonifico o la ricevuta di avvenuta transazione, la documentazione di addebito sul conto corrente, le fatture di acquisto con l’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi acquistati.

domenica 20 marzo 2022

I 2 principali incentivi per la nuova imprenditoria giovanile e femminile


Due nuove e importanti opportunità per i giovani e le donne che volessero intraprendere l’esercizio di un’impresa.

Dal 24 marzo riapre lo sportello ON – Oltre nuove Imprese a tasso zero. Finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, l’incentivo punta a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese composte, almeno in maggioranza, da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età. Accedono al finanziamento - composto da un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso 0 per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili - le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità diverse a seconda che si tratti di imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5. Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

La seconda misura è stata introdotta dalla regione Lazio che ha approvato l’avviso pubblico Impresa formativa: incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio che mira ad attuare azioni sperimentali che determinino un impatto positivo sul mondo del lavoro e finalizzate a promuovere e sostenere processi di autoimprenditorialità con l’obiettivo di contribuire a creare nuove opportunità di occupazione, con particolare riferimento alla popolazione femminile ed in età giovanile. L’agevolazione si caratterizza per la concessione di un contributo a fondo perduto, finalizzato alla strutturazione di percorsi di autoimprenditorialità della durata di 24 mesi, per la costituzione e all’avviamento di attività di micro e piccole imprese femminili e giovanili, anche di tipo cooperativo e a finalità sociali, con sede e/o unità locale operativa nel territorio della Regione Lazio. L’impresa potrà essere individuale o societaria. In caso di impresa individuale il titolare deve essere un giovane con età tra 18 e 35 anni oppure una donna di età superiore a 18 anni. In caso di impresa societaria, la società o l’associazione professionale dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  • giovani con età tra 18 e 35 anni (Priorità Giovani);
  • donne di età superiore a 18 anni (Priorità Occupazione).

giovedì 17 marzo 2022

TARI ridotta se il servizio non è regolare


La Corte di Cassazione con l’ordinanza 5940 del 23 febbraio 2022 conferma, seppur in un ambito ben delineato, un principio elementare quanto difficilmente attuabile in presenza di servizi pubblici: non deve essere pagato il servizio non svolto o prestato solo parzialmente.
In particolare l’ordinanza della Suprema Corte si riferisce alla riduzione della TARI se il servizio di raccolta dei rifiuti sia stato svolto in modo irregolare, anche in mancanza di una deliberazione sull’agevolazione da parte dell’amministrazione comunale. Il contribuente avrà il solo onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione con la possibilità di graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile considerando l’ubicazione dei locali o delle aree oggetto di tassazione all’interno della zona e la distanza dal più vicino punto di raccolta, “in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile”. 
Un principio importante in questa decisione è che la riduzione tariffaria non è determinabile come risarcimento del danno per la mancata o parziale raccolta dei rifiuti e nemmeno come sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente, ma considerando “i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l’intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte”. Il legislatore, con l’art. 1 della legge 147 del 2013, ha ritenuto che nelle aree dove il servizio di raccolta dei rifiuti non sia effettuato, a prescindere dalle ragioni, il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria con la possibilità di graduare la percentuale proporzionalmente alla distanza dal punto di raccolta più vicino.

lunedì 14 marzo 2022

Smart working: quale futuro dopo la fine dell'emergenza?


La fine dello stato di emergenza dovuta alla pandemia prevista per il prossimo 31 marzo si accompagna alla conclusione dell’esperienza del lavoro agile con tutte le facilitazioni previste e adottate proprio in risposta alla crisi endemica. A disciplinare questa modalità di prestazione dell’attività lavorativa tornerà ad essere la legge 81/2017, anche se bisognerà fronteggiare uno scenario imprevisto: il gradimento che ha riscontrato lo smart working. Per potervi ricorrere, dal 1° aprile sarà necessario per il datore di lavoro firmare, con ogni singolo dipendente interessato, degli accordi individuali che dovranno definirne durata e modalità di svolgimento, con particolare attenzione ai controlli e alla frequenza soprattutto in tema di diritto alla disconnessione, cioè il diritto del lavoratore a un periodo minimo, nell’arco della giornata, in cui potersi disconnettere. Un emendamento alla legge di conversione del decreto Sostegni ter prevede che l’accordo individuale non dovrà essere più allegato alla comunicazione obbligatoria prevista sul sito del Ministero del Lavoro: l’unico adempimento previsto, infatti, sarà la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza alcun allegato dell’accordo individuale. Detta semplificazione strutturale, sarà operativa solo dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della richiamata legge di conversione e l’emanazione di un decreto ministeriale con le modalità attuative semplificate.

giovedì 10 marzo 2022

La tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali

 

Nell'era della digitalizzazione spinta, degli NFT e delle criptovalute, fa quasi sorridere l'esistenza di una tassa annuale sui libri sociali o meglio, come la definisce l'Agenzia delle entrate, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili che ogni anno le società di capitali, comprese quelle consortili, devono versare anche se poste in liquidazione. Non tutti i libri devono essere vidimati, sono esclusi infatti i libri contabili previsti dal codice civile, libro giornale e degli inventari, e quelli previsti dalla normativa fiscale, esempio registri IVA e dei beni ammortizzabili, che devono solo essere numerati progressivamente dal soggetto obbligato alla tenuta. La vidimazione iniziale è quindi prevista solo per i libri sociali obbligatori che devono essere numerati e bollati presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio. L'importo della tassa può ammontare a € 309,87 o a € 516,46 a seconda che il capitale sociale al 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento è eseguito sia inferiore o meno a € 516.456,90. Nell'anno di inizio attività, e prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI; negli anni successivi, entro il 16 marzo di ciascun anno, presentando F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, il periodo di riferimento. ATTENZIONE alle sanzioni che possono variare dal 100 al 200% della tassa stessa e che in ogni caso non possono essere inferiori a € 103. 

mercoledì 9 marzo 2022

Una settimana... e poi sarà saldo IVA

16 marzo... e poi sarà giorno di versamento del saldo IVA da dichiarazione annuale, qualora il debito sia maggiore di € 10,33. L'importo potrà essere versato in un'unica soluzione o a rate, in numero massimo di 9 e con maggiorazione incrementale mensile, applicata a partire dalla seconda rata, dello 0,33%. La dichiarazione IVA 2022 deve essere presentata entro il 30 aprile 2022 con possibilità per il contribuente di versare il relativo saldo entro i termini previsti per il pagamento derivante dalla dichiarazione dei redditi applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione a partire dal 16 marzo 2022. L'eventuale importo del credito annuale che dovesse emergere dalla dichiarazione IVA potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

venerdì 4 marzo 2022

Società Benefit: cosa sono, chi può diventarlo

Nell’anno del Covid ha iniziato a diffondersi un nuovo modello di società introdotto nel panorama aziendale italiano solo nel 2016. I numeri sono ancora molto esigui, ad aprile lo avevano adottato solo 926 imprese, ma nell’ultimo anno sono raddoppiati e i tassi di crescita sono costanti. Parliamo delle società benefit.

Cosa sono le società benefit

Introdotte dalla legge di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, cc 376-384), le società benefit sono quelle che «nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». Tutte finalità che devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale e che sono perseguite realizzando una gestione che pone in essere un equilibrio tra l’interesse dei soci e quello di coloro sui quali impatta l’attività sociale anche indirettamente.

Chi può assumere la qualifica di società benefit

Possono assumere la qualifica di società benefit, tutte le società disciplinate nel libro V, titolo V e VI del codice civile e quindi tutte le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni), le cooperative e le mutue assicuratrici. Sono comprese anche le srl semplificate, le quali, nonostante abbiano un atto costitutivo tipizzato che non prevede tale qualifica, possono assumerla con un successivo atto di modifica dello stesso.

La società benefit può costituirsi ex novo, con le medesime modalità previste per le diverse società, oppure a seguito di trasformazione di società già esistente, modificando opportunamente l’atto costitutivo e/o lo statuto.

Al riguardo è da segnalare il primo esperimento in Italia di adozione della società benefit per uno studio professionale: Freebly, che come riporta il sito della società: «è un modello innovativo di studio legale, che eroga un servizio di massima qualità e si distingue sul mercato per competenza e seniority dei suoi professionisti, che operano nel rispetto di solidi parametri di Business Ethics».

Perché le società benefit si distinguono dalle B-Corp 

Spesso si tende a sovrapporre il modello delle società benefit con la definizione di B-Corp. In realtà, però, quest’ultima espressione rappresenta una qualsiasi società che abbia ricevuto una certificazione dalla B-Lab, un ente non profit di origine americana, ma ormai sviluppato in tutto il mondo: in Europa è presente come B-Lab Europe, con sede ad Amsterdam, e in Italia gestisce, tramite la propria branch europea e con l’Assobenefit, un sito dedicato (www.societàbenefit.net). 

Per ottenere la certificazione B-Lab è necessario seguire alcuni step che sono ben illustrati sul sito dello stesso ente e che possono essere così sintetizzati: 

1. calcolare il valore che l’azienda crea per la società: allo scopo si può usare il B Impact Assessment https://bimpactassessment.net/bcorporation, ossia uno tra i più conosciuti standard di valutazione esterno, totalmente gratuito;

2. totalizzare un punteggio di almeno 80 su 200 punti;

3. validare il proprio risultato con B-Lab, divenendo così una B-Corp. 

Obblighi comunicativi e informativi

La società benefit deve, quindi, essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci con le finalità di beneficio comune, inoltre al suo interno devono essere individuati uno o più responsabili a cui affidare funzioni e compiti per la realizzazione del proprio scopo. Ogni anno, poi, deve essere redatta una relazione, da allegare al bilancio, che illustra:

la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni realizzate dagli amministratori per il raggiungimento delle finalità di beneficio comune o delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

la valutazione dell’impatto generato;

una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La valutazione dell’impatto consiste nel valutare cosa genera il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Affinché sia garantita l’attendibilità della valutazione questa dovrà essere eseguita utilizzando standard di valutazione esterni (GRI Standards, il Sustainability Index Dow Jones, l’ISO 26000, il B Impact Assessment) che pongano al centro dell’analisi:

il governo d’impresa, quindi il grado di trasparenza e di responsabilità nel perseguimento delle finalità di beneficio comune;

i lavoratori, per valutarne le retribuzioni, le opportunità di crescita e la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, i processi di comunicazione interni, la qualità dell’ambiente di lavoro;

le relazioni con gli altri stakeholder, in particolare con i fornitori, con il territorio e le comunità locali e ogni altra azione di supporto allo sviluppo locale e alla supply chain;

l’ambiente, per valutare gli impatti della società, con particolare riferimento al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi soprattutto per quanto riguarda l’uso di risorse, di materie prime, di processi produttivi, logistici e distributivi.

Oltre a essere allegata al bilancio, la relazione deve essere pubblicata nel sito internet della società, se esistente.

L’organismo preposto alla verifica del raggiungimento del beneficio comune è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che può irrogare alle società benefit sanzioni in materia di pubblicità ingannevole e di violazione delle norme del codice di consumo. Le sanzioni previste vanno dalla semplice ammenda alla chiusura, temporanea o definitiva, dell’attività.

Lo stesso collegio sindacale, considerato il suo ruolo di verifica del rispetto della legge e dello Statuto, deve esaminare e valutare anche la relazione di impatto, così come previsto per tutte le altre informative annuali, in particolare dovrà esprimere un giudizio sull’operato degli amministratori in funzione del raggiungimento dell’equilibrio tra ricerca del profitto e scopi sociali.