L’esercizio della professione da dottore
commercialista e da esperto contabile richiede lo svolgimento di un tirocinio
professionale obbligatorio della durata di 18 mesi presso un professionista
abilitato e iscritto all’albo da almeno cinque anni, che abbia assolto
l’obbligo di formazione continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine.
Il fine è quello di consentire al tirocinante di acquisire i fondamenti
teorici, pratici e deontologici della professione. Conseguentemente, nello
svolgimento del tirocinio, si richiede assiduità, diligenza e riservatezza. Per
assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista
sotto la supervisione diretta di quest’ultimo, anche da remoto. La diligenza è la cura attenta
e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Infine la riservatezza sottende
l’adozione di un comportamento discreto e il massimo riserbo sulle notizie e
informazioni acquisite nel corso dell’attività.
Requisiti
Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all’apposito registro dei tirocinanti, che è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l’aggiornamento e vigila sull’effettivo svolgimento del tirocinio anche ricorrendo a resoconti e colloqui con il tirocinante. Il registro è suddiviso in due sezioni:
1) Sezione A – Tirocinanti Dottori Commercialisti
Si accede con il diploma di
laurea magistrale della classe LM-56 o LM-77 e con il diploma di laurea
specialistica della classe 64S e 84S.
2) Sezione B – Tirocinanti Esperti Contabili
Si accede con il diploma di laurea triennale della classe L-18 o L-33 e con il diploma di laurea triennale della classe 17 e 28.
Ogni sezione contiene
l’indicazione:
- delle generalità complete dei tirocinanti;
- della data di inizio del tirocinio;
- dello studio professionale presso il quale è svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti;
- dei trasferimenti presso altri ordini;
- delle sospensioni e cancellazioni;
- dei provvedimenti disciplinari irrogati;
- di qualsiasi altra informazione che il Consiglio dell’Ordine ritenga opportuna.
È possibile svolgere il tirocinio
professionale per sei mesi in concomitanza dell’ultimo anno del corso di laurea
triennale o magistrale, a seconda dell’iscrizione nella sezione B o A, purché
siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Convenzione Quadro siglata tra il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della
giustizia e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili. In ogni caso, per accedere all’esame di Stato, almeno un anno di
praticantato dovrà essere svolto presso un professionista idoneo dopo il
conseguimento della laurea triennale o specialistica.
Durata
Il periodo di tirocinio ha una durata di
18 mesi, che decorrono dalla data di presentazione della domanda, e deve
svolgersi per un periodo ininterrotto, in caso contrario, il periodo di pratica
già compiuto rimane privo di effetti, salvo l’eccezione per le sospensioni
causate da malattia, gravidanza, infortunio, purché idoneamente documentate.
Documentazione da produrre
Il tirocinante è iscritto nella
sezione per la quale opta a seguito di domanda presentata al Consiglio
dell’ordine nella cui circoscrizione è iscritto il professionista presso il
quale si intende svolgere il tirocinio. Alla domanda devono essere allegati:
1) il certificato di nascita;
2) il certificato generale del casellario
giudiziale;
3) il certificato dei carichi pendenti
rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale;
4) il certificato comprovante il godimento del
pieno esercizio dei diritti civili;
5) il certificato attestante il conseguimento
del titolo di studi richiesto;
6) la dichiarazione di elezione del domicilio;
7 la dichiarazione del professionista che,
avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ne fornisce
attestazione con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di
frequenza giornaliera dello studio, nonché del normale orario di funzionamento
dello studio stesso;
8) la dichiarazione del praticante in merito
all’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all’atto
dell’iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari;
9) una dichiarazione del professionista di
impegno deontologico alla formazione del tirocinante;
10) un modulo di trattamento dati;
11) fotocopia del documento di identità del dominus
e del richiedente;
12) una marca da bollo di € 16,00 da apporre
sulla domanda;
13 il versamento di un contributo di
iscrizione.
Le certificazioni richieste
possono essere sostituite con dichiarazioni sostitutive. La domanda deve essere
sottoscritta dal tirocinante e contenere l’elenco dei documenti ad essa
allegata.
Il tirocinante è tenuto a
comunicare all'ordine eventuali variazioni dei dati forniti all'atto della
presentazione della domanda di iscrizione entro quindici giorni dalla
intervenuta variazione.
Il Consiglio dell’ordine deve
pronunciarsi sulla domanda di iscrizione al registro del tirocinio entro trenta
giorni dalla presentazione della stessa e il relativo provvedimento è
notificato al richiedente e al professionista.
Costi di iscrizione
Per l’iscrizione all’Ordine di Roma è
richiesto un versamento da effettuare presso la Segreteria al momento della
presentazione della domanda di un contributo una tantum di iscrizione di € 180,00 per la tenuta del Registro del Tirocinio.
Adempimenti periodici e finali
L’iscritto nel registro dei praticanti tiene
un apposito libretto del tirocinio preventivamente numerato e vistato dal
presidente dell’Ordine in cui sono annotati gli atti professionali più
rilevanti alla cui predisposizione e redazione ha partecipato e le questioni
professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre. Le
annotazioni sono poste in modo da non violare la riservatezza e la segretezza
dei fatti oggetto della pratica. Il libretto, con l’annotazione del
professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute , deve
essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio
dell’ordine, ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno,
al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto e alla conclusione
del periodo di praticantato in modo da ottenere il certificato di compiuto
tirocinio, che lo stesso Consiglio rilascia entro trenta giorni dalla consegna
del libretto dopo aver espletato l’attività di vigilanza sull’intero periodo di
praticantato. Il certificato consentirà la cancellazione d’ufficio dal registro
dei tirocinanti, che potrà avvenire anche a seguito del rilascio del nulla osta
per il trasferimento presso altro Ordine o quando l’iscritto si rende
irreperibile. La cancellazione è, invece, pronunciata dal Consiglio dell’ordine
a seguito di rinuncia dell’iscritto o su richiesta del pubblico ministero.
Rimborso spese
Il nuovo Codice deontologico della
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile pur sottolineando
che il tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato, ma solo
periodo di apprendimento professionale, per sua natura gratuito, sancisce
l’obbligo per il dominus di concordare con il tirocinante un rimborso
spese forfettario sin dall’inizio del periodo di tirocinio, prevedendo la
possibilità, già contemplata in passato, di riconoscere al tirocinante
ulteriori somme a titolo di borsa di studio. In base all’articolo 50, comma 1,
lettera c), del DPR 917/1986 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente “le
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio
o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante”. Quindi le somme corrisposte al tirocinante a titolo di
borsa di studio, anche quelle forfettarie, sono assoggettate allo stesso
trattamento fiscale previsto per i redditi da lavoro dipendente e, se
spettanti, saranno riconosciute al tirocinante le detrazioni per lavoro
dipendente e/o carichi familiari. Il tirocinio professionale è, invece, escluso
da prelievo contributivo, e quindi non sarà necessario alcun adempimento Inps,
e dall’obbligo Inail. Tuttavia è facoltà del tirocinante effettuare la
pre-iscrizione alla Cassa di previdenza di competenza. A fine anno, o in caso
di cessazione del rapporto, il dominus dovrà provvedere a effettuare il
conguaglio fiscale e annualmente dovrà certificare le somme erogate attraverso
la Certificazione Unica e presentare il Modello 770.
Pre-iscrizione alla Cassa
La pre-iscrizione consente di ottenere una copertura previdenziale per il
periodo del tirocinio a cui aggiungere facoltativamente un ulteriore periodo
massimo di 3 anni, laddove l’iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo
anno successivo al termine della pre-iscrizione e può essere richiesta da
coloro che:
- dal 1° gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo del tirocinio
professionale di cui all’art.42 del D.L. 28 giugno 2005, n.139;
- non sono iscritti per lo stesso periodo e per la
stessa attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria;
- non sono iscritti all’Albo.
La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata prima
dell’iscrizione all’Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro del
tirocinio. La pre-iscrizione decorre dal 1° gennaio di uno degli anni di
tirocinio a scelta del richiedente.
Esame di Stato
L’esame di Stato prevede tre prove scritte e una
orale. Se la terza prova scritta ha un taglio prettamente pratico e consiste in
un’esercitazione o nella redazione di un atto relativo al contenzioso
tributario, le prime due vertono su materie specifiche della professione del
commercialista - una in ragioneria generale e applicata o revisione aziendale o
tecnica industriale e commerciale o bancaria o finanza aziendale, l’altra in
diritto privato o commerciale o fallimentare o tributario o del lavoro -.
La prova orale ha invece l’obiettivo di accertare
prevalentemente le conoscenze teorico-pratiche del candidato rispetto alle
materie oggetto delle prove scritte e della deontologia professionale.
Meno vasto il programma di esame per l’iscrizione alla
sezione B dell’Albo la cui terza prova scritta è rappresentata da
un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta –
contabilità generale o analitica e di gestione o disciplina dei bilanci di
esercizio e consolidati -.
È prevista la possibilità di essere esonerati dalla
prima prova scritta dell’esame di Stato esclusivamente per coloro che intendono
passare dalla sezione B alla A e per coloro che hanno conseguito un titolo di
studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle
convenzioni tra Ordini territoriali e Università.
In epoca Covid l'esame è consistito in un'unica prova orale a distanza, per il 2022 ancora non si conoscono le modalità di svolgimento.
Orientamento post tirocinio
Iscrizione all’Ordine e apertura
della partita IVA
Il superamento dell’Esame di Stato consente l’iscrizione all’Ordine che richiede la contestuale apertura di Partita Iva. I codici Ateco di riferimento sono:
- 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti;
- 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, che tuttavia si riferisce alla figura professionale dei ragionieri che dal 2008 è stata assorbita nella sez. A;
- 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (per gli iscritti alla sezione B).
Per ridurre i costi di inizio attività
potrebbe risultare conveniente ricorrere al regime forfettario.
Iscrizione alla Cassa di Previdenza
I neo abilitati hanno l’obbligo di iscriversi:
- alla Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza dei Dottori Commercialisti, per gli iscritti
alla sezione A;
- alla Cassa Nazionale di
Previdenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, per gli iscritti
alla sezione B.
L’iscritto alla Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza dei Dottori Commercialisti può usufruire da subito
di diversi benefici, tra cui: la polizza sanitaria gratuita, il
contributo a sostegno della maternità (riservato alle neomamme) che si aggiunge
all’indennità di maternità generale, le borse di studio per gli iscritti e i
loro figli che frequentano con profitto scuole, istituti ed università,
gli interventi economici previsti in caso d’ interruzione dell’attività
professionale per malattia o infortunio o al verificarsi di avvenimenti
straordinari che mettono in difficoltà economiche l’iscritto.
Per gli esperti contabili, iscritti alla Cassa
Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, è prevista
oltre alla funzione previdenziale alcuni trattamenti di assistenza:
- assegno per
l’assistenza ai figli disabili gravi;
- sussidio a
seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio
familiare;
- prestito d’onore;
- borse di
tirocinio formativo;
- assegni agli
iscritti con figli minori a carico che si trovano in condizioni di
indigenza;
- rimborsi spese
per assistenza domiciliare;
- sostegno agli
studi per gli orfani di iscritti;
- indennità per
inabilità temporanee;
- interventi in caso di decesso.
Obblighi formativi e adempimenti periodici
Gli abilitati iscritti all’Ordine sono tenuti per legge ad assolvere all’obbligo di Formazione Professionale Continua (FPC) che rappresenta uno strumento indispensabile per aggiornare, approfondire e specializzare le competenze professionali. La vigente regolamentazione prevede che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno 90 crediti verificabili nell’arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti verificabili per ciascun anno. Almeno 3 crediti formativi devono maturarsi annualmente nelle seguenti materie: ordinamento, deontologia, tariffe, organizzazione dello studio professionale. L'Ordine territoriale favorisce lo svolgimento gratuito della formazione erogando un’ampia offerta formativa che oltre a essere svolta in aula, può prevedere anche una modalità di svolgimento telematica (e-learning).
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